Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21814/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o;- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;– controricorrente –avverso la sentenza n. 673/8/2025, resa dalla Corte di giustiziatributaria di II grado della Campania in data 18/12/2024, depositata il21/01/2025, non notificata;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 17giugno 2026 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17545/2025Numero sezionale 4975/2026Numero di raccolta generale 21814/2026Data pubblicazione 26/06/20261.

Il giudizio ha origine nell’avviso di accertamento n.TFM010300697 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con cui eraaccertato reddito imponibile a fini Irpef, pari ad euro 77.206,00,presuntivamente percepito e non dichiarato nell’anno di imposta 2015,in quanto socio unico di società a ristretta base azionaria (la D.M.G.accertamento per maggiori ricavi pari ad euro 155.282,00, nonimpugnato.2.

Il contribuente propose ricorso davanti alla Commissionetributaria provinciale di Benevento, che lo accolse.3.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campaniaaccolse l’appello erariale.4.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro taledecisione, affidandosi a tre motivi.L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.Il consigliere delegato ha emesso proposta di definizione anticipatadel giudizio cui ha fatto seguito istanza di decisione della causa, che èstata quindi fissata per l’adunanza camerale del 17 giugno 2026, perla quale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce «violazione o falsa applicazionedegli artt. 53 e 57 D. Lgs. 546/92, in relazione all’art. 39 c. 2 lett. d/bisDpr 600/73, rilevabile a norma dell’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc».

Ilricorrente lamenta la novità della deduzione in appello da partedell’Agenzia delle entrate circa la validità della notifica del questionarioe poi dell’invito al contraddittorio quale presupposto di validitàdell’accertamento societario avvenuto con metodo induttivo.

Esponeinfatti che dopo l’intervenuto deposito dei documenti nel corso delgiudizio di appello, senza che tale deposito fosse accompagnato da unaNumero registro generale 17545/2025Numero sezionale 4975/2026Numero di raccolta generale 21814/2026Data pubblicazione 26/06/2026memoria esplicativa, l’ufficio aveva dedotto la rilevanza di essi solonella memoria depositata il 6/12/2024, in vista dell’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], la cui accettazione dal sistema il 9/12/2024 gli avevaimpedito di replicare.

Tale memoria violava il divieto di nova in appello,mutando la originaria causa petendi poiché l’ufficio, prima, non avevamai dedotto la validità di tale notifica.1.1.

Il motivo, come proposto, censura solo la violazione del divietodi nova in appello ed è manifestamente infondato.Va infatti preliminarmente escluso che con tale censura, inriferimento alla indicazione delle disposizioni violate, il ricorrente abbiainteso dolersi della violazione delle regole processuali in tema diproduzione dei documenti in appello, neanche citate.Va poi evidenziato che nel processo tributario di appello, la novitàdelle difese dell'Amministrazione finanziaria deve essere valutata conriguardo ai presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell'attoimpositivo oggetto di ricorso e non in base alle controdeduzioniformulate in primo grado dalla stessa Amministrazione, poichéquest'ultima, per la natura impugnatoria del procedimento, assume laveste di attore in senso sostanziale in ragione della pretesa impositivarisultante dall'atto contestato, sia sul piano del petitum che su quellodella causa petendi (Cass. n. 26214/2024).Nel caso di specie l’assunto della notifica del questionario,indipendentemente dalla valutazione dell’esito della stessa, secondo lostesso tenore letterale del ricorso, è stato uno dei fatti posti a basedell’avviso di accertamento.Del resto, nel processo tributario il divieto di ultrapetizione e quellodi proporre in appello nuove eccezioni (non rilevabili d'ufficio) postodall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 riguardano eccezioniin senso tecnico e non le mere argomentazioni difensive, tendenti adinficiare la sentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quelloNumero registro generale 17545/2025Numero sezionale 4975/2026Numero di raccolta generale 21814/2026Data pubblicazione 26/06/2026esposto in primo grado, atteso che le difese, le argomentazioni e leprospettazioni con cui l'Amministrazione si difende dalle contestazionigià dedotte in giudizio non costituiscono, a loro volta, eccezioni in sensostretto (Cass. n. 2413/2021).Ovviamente, appare appena opportuno evidenziare che laquestione delle forme e della validità della notifica, non censurata conil motivo, appartiene al merito delle valutazioni della Corte di giustizia.Infine, e comunque, la CGT2 ha espressamente evidenziato che larettifica del reddito di impresa non si era fondata esclusivamentesull’omesso riscontro al questionario ma anche «su altri elementiindiziari particolarmente significativi, costituiti dalla sproporzione costi-ricavi (cd. condotta antieconomica) reiterata per più anni di imposta,che aveva comportato anche perdite civilistiche e fiscali, di per séinidonee, se non giustificate, a ritenere sostanzialmente inattendibilela contabilità e a fondare l’accertamento di tipo induttivo/presuntivo»,per cui la questione della notifica del questionario non appare dirimentenell’economia complessiva della motivazione.2.

Con il secondo motivo si deduce «nullità della sentenza, perviolazione degli artt. 112 e 132 c. 2 nr. 4 cpc, 118 disp. att. cpc e 36c. 2 n. 4 D.Lgs. 546/92, nonché 24 e 111 Cost., rilevabile a normadell’art. 360 c. 1 nr. 4 cpc»; il ricorrente deduce che «la motivazionedella sentenza impugnata, limitandosi a riportare le ragioni espostedalla parte pubblica, ignorando quelle contrapposte dall'esponente,risulta radicalmente nulla» e ciò si verificherebbe su due profili inparticolare: la validità della notifica dell’accertamento alla società e ipresupposti dell’accertamento di natura induttiva.2.1.

Il motivo è infondato.La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n.4, c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs.546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensiNumero registro generale 17545/2025Numero sezionale 4975/2026Numero di raccolta generale 21814/2026Data pubblicazione 26/06/2026dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazionemanchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto deldecidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazionedella decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essaformalmente esista come parte del documento, ma le sueargomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da nonpermettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione deldecisum.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente edirettamente dal testo della sentenza impugnata (Cass. Sez.

U. n.8053/2014).In particolare si è in presenza di una motivazione apparenteallorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste ilprovvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni delladecisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidoneea far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture.Inoltre, questa Corte ha affermato che «Nel processo civile ed inquello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre ilcontenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimentigiudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragionidella decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante eNumero registro generale 17545/2025Numero sezionale 4975/2026Numero di raccolta generale 21814/2026Data pubblicazione 26/06/2026risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alledisposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione nonpuò ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità delgiudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né dellemodalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali sipone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale odisciplinare del magistrato» (Cass. Sez.

U. n. 642/2015).Del resto, il giudice non è obbligato a tener conto di ogniargomentazione difensiva, dovendosi ritenere implicitamente disattesequelle incompatibili con la decisione adottata.Nel caso di specie, la motivazione appare del tutto rispettosa di taliprincipi e consente di comprendere agevolmente la ratio decidendi,sfuggendo quindi alla censura di nullità avanzata.3.

Con il terzo motivo si deduce «violazione o falsa applicazionedegli artt. 324 cpc e 2909 c.c., rilevabile a norma dell’art. 360 c. 1 nr.3 cpc», censurando la statuizione della Corte secondo cui egli nonpoteva censurare nel merito l’avviso di accertamento societario.3.1.

Le censure appaiono inammissibili in quanto devolute sustatuizioni che non sono le uniche a supportare la decisione.E’ vero che la Corte di giustizia ha in astratto evidenziato laintangibilità dell’accertamento societario, con affermazione nonconforme ai più recenti arresti di questa Corte, ma è altrettanto veroche la CGT2 ha poi comunque esaminato concretamente le ragioni dicontestazione, mosse dal contribuente, avverso il medesimo avviso diaccertamento societario (allegato all’avviso di accertamento personale:pagina 2 del ricorso per cassazione), questioni che, in base a quantodedotto dallo stesso contribuente, erano l’illegittimo ricorso al metodoinduttivo e la mancata considerazione dei costi (come emerge dallaampia sintesi dei motivi dell’originario ricorso, contenuta alle pagg. 6 ess. del ricorso per cassazione).Numero registro generale 17545/2025Numero sezionale 4975/2026Numero di raccolta generale 21814/2026Data pubblicazione 26/06/2026Sulla prima questione la Corte ha ritenuto che «L’ufficio hacorrettamente proceduto alla notifica sia del questionario n°I00086/2020 sia del successivo invito 5-ter D.lgs. n. 218/97, vigenteratione temporis, rilevato che i suddetti atti, a prescindere dal decessodel rappresentante legale della DGM frutta srl, sig.

D’Agostino, sonostati ritualmente notificati alla società.

In particolare, il questionario èstato regolarmente inviato in data 08/07/2020 con prot. 26069/2020,ai sensi dell’art. 149-bis cpc all’indirizzo di posta elettronica dellasocietà - [OSCURATO:EMAIL], accettato dal sistema diquest’ultima».Peraltro ha anche evidenziato che «comunque, contrariamente aquanto dedotto dai primi Giudici, dalla lettura della motivazionedell’avviso di accertamento societario allegato, si evince che la rettificadel reddito d’impresa non si era fondata esclusivamente sull’omessoriscontro al questionario, ma anche su altri elementi indiziariparticolarmente significativi, costituiti dalla sproporzione costi/ricavi(c.d. condotta antieconomica) reiterata per più anni d’imposta, cheaveva comportato anche perdite civilistiche e fiscali, di per sé idonee,se non giustificate, a ritenere sostanzialmente inattendibile lacontabilità e a fondare l’accertamento di tipo induttivo/presuntivo».La CGT2 ha quindi ritenuto che anche l’eventuale mancata notificadel questionario non avrebbe inficiato la validità dell’avviso, fondatoanche sulla antieconomicità della gestione, affermazione che è rimastapriva di valida censura.Sulla seconda questione, la Corte ha evidenziato che «Da ultimo,contrariamente a quanto dedotto da parte appellata, dalla letturadell’avviso di accertamento societario si evince che l’ente impositore,nella ricostruzione del reddito, ha considerato oltre ai ricaviinduttivamente ricostruiti, anche i relativi componenti negativi: inparticolare spese per lavoro dipendente e costo del venduto».Numero registro generale 17545/2025Numero sezionale 4975/2026Numero di raccolta generale 21814/2026Data pubblicazione 26/06/2026Anche tale affermazione, secondo cui i costi erano già stati ritenutidall’ufficio, appare priva di idonea censura.Pertanto, l’affermazione secondo cui la parte non poteva contestarenel merito quanto accertato nei confronti della società appare nondecisiva nell’economia della motivazione, fondata anche su uncompiuto esame delle censure meritali mosse dal ricorrente all’avvisodi accertamento societario, con statuizioni non validamente censurate.4.

Concludendo, il ricorso va respinto.Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate.Poiché la decisione appare conforme alla proposta di definizione, laparte ricorrente va, inoltre, condannata al pagamento ai sensi dell’art.96, terzo comma, c.p.c. di una somma in favore della controricorrente,liquidata in dispositivo, nonché, ai sensi dell’art. 96, quarto comma,c.p.c., al pagamento dell’ulteriore somma liquidata in dispositivo infavore della cassa delle ammende, in virtù del richiamo a talidisposizioni operato dall’art. 380-bis c.p.c.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e dellasomma di euro 4.100,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.;condanna il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00, ai sensi dell’art.96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloNumero registro generale 17545/2025Numero sezionale 4975/2026Numero di raccolta generale 21814/2026Data pubblicazione 26/06/2026previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma in data 17 giugno 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o;- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;– controricorrente –avverso la sentenza n. 673/8/2025, resa dalla Corte di giustiziatributaria di II grado della Campania in data 18/12/2024, depositata il21/01/2025, non notificata;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 17giugno 2026 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17545/2025Numero sezionale 4975/2026Numero di raccolta generale 21814/2026Data pubblicazione 26/06/20261. Il giudizio ha origine nell’avviso di accertamento n.TFM010300697 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con cui eraaccertato reddito imponibile a fini Irpef, pari ad euro 77.206,00,presuntivamente percepito e non dichiarato nell’anno di imposta 2015,in quanto socio unico di società a ristretta base azionaria (la D.M.G.accertamento per maggiori ricavi pari ad euro 155.282,00, nonimpugnato.2. Il contribuente propose ricorso davanti alla Commissionetributaria provinciale di Benevento, che lo accolse.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campaniaaccolse l’appello erariale.4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro taledecisione, affidandosi a tre motivi.L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.Il consigliere delegato ha emesso proposta di definizione anticipatadel giudizio cui ha fatto seguito istanza di decisione della causa, che èstata quindi fissata per l’adunanza camerale del 17 giugno 2026, perla quale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce «violazione o falsa applicazionedegli artt. 53 e 57 D. Lgs. 546/92, in relazione all’art. 39 c. 2 lett. d/bisDpr 600/73, rilevabile a norma dell’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc». Ilricorrente lamenta la novità della deduzione in appello da partedell’Agenzia delle entrate circa la validità della notifica del questionarioe poi dell’invito al contraddittorio quale presupposto di validitàdell’accertamento societario avvenuto con metodo induttivo. Esponeinfatti che dopo l’intervenuto deposito dei documenti nel corso delgiudizio di appello, senza che tale deposito fosse accompagnato da unaNumero registro generale 17545/2025Numero sezionale 4975/2026Numero di raccolta generale 21814/2026Data pubblicazione 26/06/2026memoria esplicativa, l’ufficio aveva dedotto la rilevanza di essi solonella memoria depositata il 6/12/2024, in vista dell’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], la cui accettazione dal sistema il 9/12/2024 gli avevaimpedito di replicare. Tale memoria violava il divieto di nova in appello,mutando la originaria causa petendi poiché l’ufficio, prima, non avevamai dedotto la validità di tale notifica.1.1. Il motivo, come proposto, censura solo la violazione del divietodi nova in appello ed è manifestamente infondato.Va infatti preliminarmente escluso che con tale censura, inriferimento alla indicazione delle disposizioni violate, il ricorrente abbiainteso dolersi della violazione delle regole processuali in tema diproduzione dei documenti in appello, neanche citate.Va poi evidenziato che nel processo tributario di appello, la novitàdelle difese dell'Amministrazione finanziaria deve essere valutata conriguardo ai presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell'attoimpositivo oggetto di ricorso e non in base alle controdeduzioniformulate in primo grado dalla stessa Amministrazione, poichéquest'ultima, per la natura impugnatoria del procedimento, assume laveste di attore in senso sostanziale in ragione della pretesa impositivarisultante dall'atto contestato, sia sul piano del petitum che su quellodella causa petendi (Cass. n. 26214/2024).Nel caso di specie l’assunto della notifica del questionario,indipendentemente dalla valutazione dell’esito della stessa, secondo lostesso tenore letterale del ricorso, è stato uno dei fatti posti a basedell’avviso di accertamento.Del resto, nel processo tributario il divieto di ultrapetizione e quellodi proporre in appello nuove eccezioni (non rilevabili d'ufficio) postodall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 riguardano eccezioniin senso tecnico e non le mere argomentazioni difensive, tendenti adinficiare la sentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quelloNumero registro generale 17545/2025Numero sezionale 4975/2026Numero di raccolta generale 21814/2026Data pubblicazione 26/06/2026esposto in primo grado, atteso che le difese, le argomentazioni e leprospettazioni con cui l'Amministrazione si difende dalle contestazionigià dedotte in giudizio non costituiscono, a loro volta, eccezioni in sensostretto (Cass. n. 2413/2021).Ovviamente, appare appena opportuno evidenziare che laquestione delle forme e della validità della notifica, non censurata conil motivo, appartiene al merito delle valutazioni della Corte di giustizia.Infine, e comunque, la CGT2 ha espressamente evidenziato che larettifica del reddito di impresa non si era fondata esclusivamentesull’omesso riscontro al questionario ma anche «su altri elementiindiziari particolarmente significativi, costituiti dalla sproporzione costi-ricavi (cd. condotta antieconomica) reiterata per più anni di imposta,che aveva comportato anche perdite civilistiche e fiscali, di per séinidonee, se non giustificate, a ritenere sostanzialmente inattendibilela contabilità e a fondare l’accertamento di tipo induttivo/presuntivo»,per cui la questione della notifica del questionario non appare dirimentenell’economia complessiva della motivazione.2. Con il secondo motivo si deduce «nullità della sentenza, perviolazione degli artt. 112 e 132 c. 2 nr. 4 cpc, 118 disp. att. cpc e 36c. 2 n. 4 D.Lgs. 546/92, nonché 24 e 111 Cost., rilevabile a normadell’art. 360 c. 1 nr. 4 cpc»; il ricorrente deduce che «la motivazionedella sentenza impugnata, limitandosi a riportare le ragioni espostedalla parte pubblica, ignorando quelle contrapposte dall'esponente,risulta radicalmente nulla» e ciò si verificherebbe su due profili inparticolare: la validità della notifica dell’accertamento alla società e ipresupposti dell’accertamento di natura induttiva.2.1. Il motivo è infondato.La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n.4, c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs.546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensiNumero registro generale 17545/2025Numero sezionale 4975/2026Numero di raccolta generale 21814/2026Data pubblicazione 26/06/2026dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazionemanchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto deldecidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazionedella decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essaformalmente esista come parte del documento, ma le sueargomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da nonpermettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione deldecisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente edirettamente dal testo della sentenza impugnata (Cass. Sez. U. n.8053/2014).In particolare si è in presenza di una motivazione apparenteallorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste ilprovvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni delladecisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidoneea far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture.Inoltre, questa Corte ha affermato che «Nel processo civile ed inquello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre ilcontenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimentigiudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragionidella decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante eNumero registro generale 17545/2025Numero sezionale 4975/2026Numero di raccolta generale 21814/2026Data pubblicazione 26/06/2026risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alledisposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione nonpuò ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità delgiudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né dellemodalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali sipone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale odisciplinare del magistrato» (Cass. Sez. U. n. 642/2015).Del resto, il giudice non è obbligato a tener conto di ogniargomentazione difensiva, dovendosi ritenere implicitamente disattesequelle incompatibili con la decisione adottata.Nel caso di specie, la motivazione appare del tutto rispettosa di taliprincipi e consente di comprendere agevolmente la ratio decidendi,sfuggendo quindi alla censura di nullità avanzata.3. Con il terzo motivo si deduce «violazione o falsa applicazionedegli artt. 324 cpc e 2909 c.c., rilevabile a norma dell’art. 360 c. 1 nr.3 cpc», censurando la statuizione della Corte secondo cui egli nonpoteva censurare nel merito l’avviso di accertamento societario.3.1. Le censure appaiono inammissibili in quanto devolute sustatuizioni che non sono le uniche a supportare la decisione.E’ vero che la Corte di giustizia ha in astratto evidenziato laintangibilità dell’accertamento societario, con affermazione nonconforme ai più recenti arresti di questa Corte, ma è altrettanto veroche la CGT2 ha poi comunque esaminato concretamente le ragioni dicontestazione, mosse dal contribuente, avverso il medesimo avviso diaccertamento societario (allegato all’avviso di accertamento personale:pagina 2 del ricorso per cassazione), questioni che, in base a quantodedotto dallo stesso contribuente, erano l’illegittimo ricorso al metodoinduttivo e la mancata considerazione dei costi (come emerge dallaampia sintesi dei motivi dell’originario ricorso, contenuta alle pagg. 6 ess. del ricorso per cassazione).Numero registro generale 17545/2025Numero sezionale 4975/2026Numero di raccolta generale 21814/2026Data pubblicazione 26/06/2026Sulla prima questione la Corte ha ritenuto che «L’ufficio hacorrettamente proceduto alla notifica sia del questionario n°I00086/2020 sia del successivo invito 5-ter D.lgs. n. 218/97, vigenteratione temporis, rilevato che i suddetti atti, a prescindere dal decessodel rappresentante legale della DGM frutta srl, sig. D’Agostino, sonostati ritualmente notificati alla società. In particolare, il questionario èstato regolarmente inviato in data 08/07/2020 con prot. 26069/2020,ai sensi dell’art. 149-bis cpc all’indirizzo di posta elettronica dellasocietà - [OSCURATO:EMAIL], accettato dal sistema diquest’ultima».Peraltro ha anche evidenziato che «comunque, contrariamente aquanto dedotto dai primi Giudici, dalla lettura della motivazionedell’avviso di accertamento societario allegato, si evince che la rettificadel reddito d’impresa non si era fondata esclusivamente sull’omessoriscontro al questionario, ma anche su altri elementi indiziariparticolarmente significativi, costituiti dalla sproporzione costi/ricavi(c.d. condotta antieconomica) reiterata per più anni d’imposta, cheaveva comportato anche perdite civilistiche e fiscali, di per sé idonee,se non giustificate, a ritenere sostanzialmente inattendibile lacontabilità e a fondare l’accertamento di tipo induttivo/presuntivo».La CGT2 ha quindi ritenuto che anche l’eventuale mancata notificadel questionario non avrebbe inficiato la validità dell’avviso, fondatoanche sulla antieconomicità della gestione, affermazione che è rimastapriva di valida censura.Sulla seconda questione, la Corte ha evidenziato che «Da ultimo,contrariamente a quanto dedotto da parte appellata, dalla letturadell’avviso di accertamento societario si evince che l’ente impositore,nella ricostruzione del reddito, ha considerato oltre ai ricaviinduttivamente ricostruiti, anche i relativi componenti negativi: inparticolare spese per lavoro dipendente e costo del venduto».Numero registro generale 17545/2025Numero sezionale 4975/2026Numero di raccolta generale 21814/2026Data pubblicazione 26/06/2026Anche tale affermazione, secondo cui i costi erano già stati ritenutidall’ufficio, appare priva di idonea censura.Pertanto, l’affermazione secondo cui la parte non poteva contestarenel merito quanto accertato nei confronti della società appare nondecisiva nell’economia della motivazione, fondata anche su uncompiuto esame delle censure meritali mosse dal ricorrente all’avvisodi accertamento societario, con statuizioni non validamente censurate.4. Concludendo, il ricorso va respinto.Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate.Poiché la decisione appare conforme alla proposta di definizione, laparte ricorrente va, inoltre, condannata al pagamento ai sensi dell’art.96, terzo comma, c.p.c. di una somma in favore della controricorrente,liquidata in dispositivo, nonché, ai sensi dell’art. 96, quarto comma,c.p.c., al pagamento dell’ulteriore somma liquidata in dispositivo infavore della cassa delle ammende, in virtù del richiamo a talidisposizioni operato dall’art. 380-bis c.p.c. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e dellasomma di euro 4.100,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.;condanna il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00, ai sensi dell’art.96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloNumero registro generale 17545/2025Numero sezionale 4975/2026Numero di raccolta generale 21814/2026Data pubblicazione 26/06/2026previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma in data 17 giugno 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21814/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris