CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11240/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29320-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t. , rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 47; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3019/26/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, sez. st. di BRESCIA, depositata il 29/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] notificò alla TAMOIL ITALIA S . P . A ., quale concessionaria della stazione di servizio di Cremona e coobbligata in solido con il gestore di questa, tale [OSCURATO:PERSONA] ,un avviso di pagamento ex art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1995 per accise, interessi ed indennità di mora relativamente agli anni di imposta 1999, 2000 e 2001. In particolare, a seguito di accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza presso la stazione di servizio predetta e degli esiti del procedimento penale nei confronti, tra gli altri, del CAVAGNINI e dell'autotrasportatore (tale [OSCURATO:PERSONA] ), era risultato che il prodotto petrolifero (petrolio lampante) trasportato da quest’ultimo era stato immesso in una cisterna interrata della stazione di servizio gestita dal CAVAGNINI ed adibita allo stoccaggio di gasolio da autotrazione, nonostante il carburante in questione fosse destinato alla R.A.M. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presso l'aeroporto di Linate per gli aeromobili di linea e, pertanto, fosse circolante in regime sospensivo; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Brescia che, con sentenza n. 84/2007, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia, sez. st. di Brescia, la quale, con sentenza 123/65/2011, rigettò il gravame, osservando come non potesse configurarsi alcuna responsabilità a carico della TAMOIL ; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso innanzi a questa Corte che, con ordinanza n. 10689 del 2020, cassò l’impugnata sentenza e rinviò la causa alla medesima C.T.R., in diversa composizione, affinché la stessa riesaminasse la vicenda sulla base del seguente principio di diritto: “Il concessionario dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti è responsabile in solido, in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo del prodotto energetico soggetto ad accisa, con il gestore dell'impianto, salvo prova contraria, da parte del concessionario, del diligente esercizio dei suoi poteri di ispezione e controllo sull'impianto previsti dalla legge”; che la C.T.R. della Lombardia, sez. st. di Brescia, adita dall’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] in riassunzione, con sentenza n. 3019/26/2021, depositata il 29/07/2021 accolse, il gravame dell’Ufficio condividendo e facendo propria in toto la motivazione di questa Corte (cfr. sentenza impugnata, pp. 4 ss); che avverso tale decisione TAMOIL ITALIA S . P . A .ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “illegittimità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistente la responsabilità della ricorrente, ai sensi dell’art. 25, c. 5, TUA, per mera apparenza e, dunque, per carenza assoluta della motivazione, in violazione dell’art. 132, c. 2, n. 4 c.p.c.” (cfr. ricorso, p. 7), essendosi la C.T.R. limitata “a trascrivere integralmente la motivazione dell’ordinanza [di rinvio]…che non aveva compiuto alcun accertamento di responsabilità in capo alla Società, avendo piuttosto demandato al Giudice del rinvio il compito di farlo, sulla base delle risultanze processuali e del principio di diritto affermato” (cfr. ivi, p. 10); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la “illegittimità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistente la responsabilità della ricorrente, ai sensi dell’art. 25, c. 5, TUA, senza provvedere all’accertamento dei fatti ed al loro riesame, come disposto dall’ordinanza di rinvio pronunciata dalla Corte di Cassazione – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c.” (cfr. ricorso, p. 11), avendo la C.T.R. “di fatto deciso la controversia riproponendo il contenuto letterale dell’ordinanza di rinvio, così sottraendosi al compito assegnatole dalla Corte di Cassazione” (cfr. ivi, p. 13); che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese –sono fondati; che in tema di contenzioso tributario, nel giudizio di rinvio, ai sensi degli artt. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, 125 disp. att. cod. proc. civ., 392 e 394 cod. proc. civ., l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale volto a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, ricollocando le parti nella posizione che già avevano (Cass., Sez. 5, 7.10.2016, n. 20166, Rv. 641299-01; Cass., Sez. 5, 19.11.2019, n. 29976, Rv. 655921-01); che i limiti dei poteri attribuiti al giudice del rinvio sono poi diversi, a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 cod. proc. civ., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua potestas iudicandi , oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass., Sez. 1, 7.8.2014, n. 17790, Rv. 632551-01; Cass., Sez. 2, 14.1.2020, n. 448, Rv. 656830-02); che, per concludere su tali aspetti di carattere generale, in tema di ricorso avverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, in rapporto al petitum concretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del decisum della sen tenza di legittimità, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto (Cass., Sez. 1, 19.2.2018, n. 3955, Rv. 647417-01); che, tanto premesso, osserva il Collegio come, con l’ordinanza n. 10689 del 2020, questa Corte aveva accolto il primo motivo di ricorso dell’ AGENZIA , affermando nei seguenti termini il principio di diritto cui si sarebbe dovuta attenere la C.T.R. in sede di rinvio: “Il concessionario dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti è responsabile in solido, in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo del prodotto energetico soggetto ad accisa, con il gestore dell'impianto, salvo prova contraria, da parte del concessionario, del diligente esercizio dei suoi poteri di ispezione e controllo sull'impianto previsti dalla legge”. Il giudice del rinvio, dunque, avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali si deve ritenere integrata – o meno - la prova (a) della sussistenza di uno svincolo irregolare dal regime sospensivo del prodotto energetico soggetto nonché (b) del diligente esercizio, da parte del concessionario dell’impianto stradale di distruzione di carburante, dei propri poteri ispettivi e di controllo sull’impianto medesimo; che la C.T.R. ha, invece, reso una motivazione apparente, limitandosi a trascrivere integralmente il contenuto dell’ordinanza suddetta (cfr. pp. 4-6 della motivazione della sentenza impugnata), senza spiegare affatto le ragioni per le quali ha ritenuto tali elementi non provati; che, in particolare, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061-01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01); che il trascritto passaggio motivazionale non evidenzia, dunque, alcun autonomo ragionamento valutativo svolto dalla C.T.R. in sede di riassunzione del giudizio, alla stregua delle direttrici poste dal principio di diritto affermato da questa Corte; Ritenuto in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. st. di Brescia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria