CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21422/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
irtù di procura speciale allegata al ricorso, dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n.51/54;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore protempore;Numero registro generale 5431/2024Numero sezionale 4283/2026Numero di raccolta generale 21422/2026Data pubblicazione 24/06/2026– intimata –Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio, n. 4513/16/2023, depositata in data 19/7/2023;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 19 maggio 2026;Con ricorso depositato presso la [OSCURATO:PERSONA] diRoma, iscritto al n. RG 1409/2020, la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (d’ora inpoi, anche “la contribuente”) impugnò la comunicazione preventiva difermo amministrativo n.09780201900126446000, con riferimento allesole cartelle afferenti crediti di natura tributaria.Ella eccepì: 1) nullità del provvedimento per difetto di titolo –inesistenza ovvero omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese;2) intervenuta prescrizione dei presunti crediti iscritti a ruolo –decadenza ex art. 2719 c.c.; 3) Nullità del ruolo – omessa notifica degliavvisi di irregolarità; 4) omessa indicazione della base di calcolo degliinteressi.Concludeva quindi come di seguito: “in via principale, accertata lanullità illegittimità e/o inesistenza delle cartelle di pagamento nn.09720120180158929000,--------------------09720130203831250000,09720140185366281000,--------------------09720160090337736000,09720170081729353000,--------------------09720170119872592000,09720170119872600000,--------------------09720170220141758000,09720170220141859000, nonché della notifica degli stessi, nonchédegli atti ad essi e prodromici e connessi, dichiarare l'inesistenza delcredito; - sempre in via principale, per tutti i motivi sopra esposti,dichiarare la nullità e/o illegittimità ed annullare la comunicazionepreventiva di fermo n. 0978020190012446000; - in subordine,accertare l’omessa notifica della comunicazione di irregolarità ex art.r.g. n. 5431/2024 a.c. 19/5/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5431/2024Numero sezionale 4283/2026Numero di raccolta generale 21422/2026Data pubblicazione 24/06/202636 bis/36 ter D.P.R. 600/1973 e per l’effetto dichiarare la nullità delruolo per illegittima formazione dello stesso; - in ulteriore subordine,accertare l’omessa notifica della comunicazione di irregolarità ex art.36 bis /36 ter D.P.R. 600/1973 e per l’effetto ridurre le sanzioni iscrittea ruolo nella misura pari a 1/3; - in via ancora gradata, dichiararedovuta dal ricorrente la minore somma che eventualmente verràaccertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, competenze edonorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiaraantistatario”.L’Agenzia delle Entrate Riscossione si costituì in giudizio, producendodocumentazione in copia e chiedendo il rigetto del ricorso.La contribuente depositò quindi le memorie ex art. 32 D.Lgs. 546/1992con le quali prendeva posizione sulle eccezioni spiegate dall’agentedella riscossione, disconoscendo ex art. 2719 c.c. i documenti daquest’ultima prodotti in copia priva della necessaria attestazione diconformità ai rispettivi originali, che in ogni caso non si ritenevanoesistenti ed eccependo in ogni caso l’irritualità delle notifiche dellecartelle di pagamento sottese all’atto impugnato. Eccepì il giudicatoesterno relativamente alle cartelle nn.09720120180158929000,09720130203831250000, 09720140185366281000, in quanto giàannullate con sentenza passata in giudicato n. 1519/2019 del 04febbraio 2019 della Commissione Tributaria provinciale di Roma.[OSCURATO:PERSONA] di Roma definiva la causa consentenza n. 2955/2021 depositata in data 15 marzo 2021, con la qualedisponeva: “Accoglie il ricorso con riferimento alle cartelle09720120180158929000,--------------------09720130203831250000,09720140185366281000, 09720160090337736000. Respinge nelresto e compensa le spese”.La sentenza, per la parte di soccombenza, fu impugnata dallacontribuente.r.g. n. 5431/2024 a.c. 19/5/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5431/2024Numero sezionale 4283/2026Numero di raccolta generale 21422/2026Data pubblicazione 24/06/2026In sede di appello, la contribuente eccepì l’illegittimità della sentenzaper aver ritenuto legittimamente notificate le altre cartelle dipagamento sottese all’atto impugnato, nonostante l’asseritainutilizzabilità della documentazione versata in atti in ragionedell’intervenuto disconoscimento nonché per aver accertato la ritualitàdi notifiche asseritamente illegittime.L’agente della riscossione non si costituì nel giudizio d’appello.La contribuente depositò memorie ex art. 32 D.Lgs. 546/1992 con lequali ribadì quanto già dedotto in ordine all’intervenutodisconoscimento, nonché in ordine all’irritualità delle notifiche dellecartelle di pagamento confermate in primo grado.All’esito dell’udienza di trattazione del 3 aprile 2023, la Corte diGiustizia Tributaria per il Lazio di II grado, sez. 16, rigettò l’appellodella contribuente.Avverso la sentenza d’appello, la contribuente propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi.In seguito ad ordinanza interlocutoria del 25 giugno 2025 che avevarilevato la nullità della notificazione effettuata direttamenteall’Avvocatura Generale dello Stato, la contribuente ha rinnovato lanotificazione del ricorso, effettuandola nei termini, e correttamente,all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.Quest’ultima è rimasta intimata.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 24, comma 2 e 3, 57 comma 1 e 2, d.lgs.546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, lacontribuente deduce di aver provveduto al disconoscimento dellaconformità delle copie ai rispettivi originali con le memorie illustrativedi cui all’art. 32 D.Lgs. 546/1992.r.g. n. 5431/2024 a.c. 19/5/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5431/2024Numero sezionale 4283/2026Numero di raccolta generale 21422/2026Data pubblicazione 24/06/2026In particolare, ella deduce di aver negato l’esistenza degli originalirelativi a ciascuna fotocopia, non autenticata da pubblico ufficialeabilitato: “l’odierna difesa disconosce ex art. 2719 c.c., analiticamenteed espressamente, la conformità all’originale della documentazioneprodotta in copia dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, priva dellanecessaria attestazione di conformità ai rispettivi originali, che in ognicaso non si ritengono esistenti”.La mancata declaratoria in primo grado di inutilizzabilità delladocumentazione in copia a seguito di disconoscimento effettuato nellaforma di negazione dell’esistenza degli originali era stato oggetto dispecifico motivo di gravame.Il giudice di appello, con riferimento al disconoscimento della copiafotostatica delle relate di notifica delle cartelle, depositata in primogrado dall'Agenzia delle Entrate riscossione rispetto all'originale, haasserito nella pronuncia oggetto del presente giudizio che alcunapronuncia potrà essere assunta dal Collegio circa l'eccezione relativaall'assoluta assenza di un originale da cui la copia fotostatica sarebbestata tratta, ritenendo l’eccezione configurabile quale “domanda nuovao nuova eccezione in appello”.Si legge nella sentenza: “con riferimento al disconoscimento della copiafotostatica delle relate di notifica delle cartelle, depositata in primogrado dall'Agenzia delle Entrate riscossione rispetto all'originale, laparte appellante ha inammissibilmente avanzato, in questo grado digiudizio, l'eccezione relativa all'assoluta assenza di un originale da cuila copia fotostatica sarebbe stata tratta e, pertanto, relativamente adessa, alcuna pronuncia può essere assunta dal Collegio, inconsiderazione dell'inammissibilità di domande nuove o nuoveeccezioni in appello”.A tutto voler concedere, l’istituto dei motivi aggiunti consente una“integrazione” dei motivi di ricorso: il presupposto di tale “integrazione”r.g. n. 5431/2024 a.c. 19/5/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5431/2024Numero sezionale 4283/2026Numero di raccolta generale 21422/2026Data pubblicazione 24/06/2026è pertanto il fatto che quelle particolari eccezioni non siano statededotte nel ricorso introduttivo ma si vogliano ora dedurre a seguitodel deposito documentale di controparte.Il primo motivo di impugnazione indicato nel ricorso di primo grado èrubricato: “Nullità del provvedimento per difetto di titolo – inesistenzaovvero omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese”.Si legge nel motivo “Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissedata prova dell’avvenuta notifica degli atti prodromici, si chiede sind’ora che venga prodotta tutta la relativa documentazione in originalee non solo l’attestazione di notifica ma anche gli atti stessi, sulla cuiregolarità e ritualità ci si riserva sin d’ora ogni deduzione, allo statoimpossibile proprio per la mancata allegazione di copia dei predettiL’eccezione di omessa/illegittima notifica sarebbe quindi già stataformulata con il ricorso introduttivo di primo grado e non era necessariaquindi alcuna integrazione dei motivi: alla luce della documentazione èstato sufficiente precisare l’eccezione già formulata.Infatti, in seguito alla produzione documentale dell’Agenzia delleEntrate riscossione, dopo aver visionato le copie fotostatiche dellenotifiche depositate, la ricorrente ha precisato che tali copie sono privedi attestazione di conformità valida ai sensi di legge, e stante lamancata produzione degli originali come richiesto nel ricorsointroduttivo, che non si ritengono esistenti.Pertanto, l’eccezione circa l’inesistenza ovvero assoluta assenzadell’originale precisata con le memorie illustrative ex art. 32 D.Lgs.546/1992 depositate in primo grado non avrebbe potuto in alcun modoessere considerata “domanda nuova” nella sede di gravame.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 2712 e 2719c.c., artt. 22 e ss. d.lgs. n. 82/2005, in relazione all’art. 360, commar.g. n. 5431/2024 a.c. 19/5/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5431/2024Numero sezionale 4283/2026Numero di raccolta generale 21422/2026Data pubblicazione 24/06/20261, n. 3 c.p.c.”, la contribuente deduce che il giudice d’appello haritenuto inammissibile il disconoscimento effettuato dalla partericorrente in sede di gravame come specificato nel motivo precedente,nonostante rispondesse ai criteri statuiti da questa Corte in materia.Come dedotto in punto di fatto, nel corso del giudizio di primo grado,l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha provveduto a depositare ingiudizio “copia fotostatica non autenticata di alcuni documenticontenenti, in particolare, l’asserita prova della notifica delle cartellesottesi all’intimazione di pagamento impugnata”.Alla prima difesa utile successiva al suddetto deposito la ricorrenteavrebbe correttamente disconosciuto “la produzione documentale dellacontroparte”. La contribuente riporta pedissequamente ildisconoscimento operato con riferimento alla documentazione prodottadall’agente della riscossione: “l’odierna difesa disconosce ex art. 2719c.c., analiticamente ed espressamente, la conformità all’originale delladocumentazione prodotta in copia dall’Agenzia delle Entrate –Riscossione, priva della necessaria attestazione di conformità airispettivi originali, che in ogni caso non si ritengono esistenti.Non avendo il giudice di primo grado accolto la riportata eccezione diinutilizzabilità, la questione sarebbe stata ritualmente devoluta allacognizione del giudice di appello, che avrebbe omesso di pronunciare.2.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, che per la loro connessionepossono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono inammissibili.Essi non si confrontano minimamente con quanto affermato nellasentenza d’appello che, con riferimento ad una delle cinque cartelle dipagamento in contestazione, e precisamente alla cartella n.09720170081729353000, ha rilevato che essa era stata speditadirettamente a mezzo del servizio postale, senza dunque alcunaintermediazione del messo notificatore, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R.n. 602 del 1973.r.g. n. 5431/2024 a.c. 19/5/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5431/2024Numero sezionale 4283/2026Numero di raccolta generale 21422/2026Data pubblicazione 24/06/2026Orbene, detta forma semplificata di notificazione non richiede lastesura di alcuna relata (cfr., ex converso, art. 149 c.p.c., sullanotificazione a mezzo posta di atti giudiziari o a questi assimilati), névi sarebbe un originale da contrapporre ad una copia fotostatica, vistoche la cartella di pagamento viene inserita direttamente nella busta cheviene spedita a mezzo posta con normale raccomandata con avviso diricevimento.Orbene, una volta che la raccomandata spedita con avviso diricevimento, contenente la cartella di pagamento, sia consegnatapresso il domicilio della contribuente nelle mani di un qualsiasi soggettolegittimato a riceverla in quanto reperito in loco, scatta la presunzionedi conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c. e nessuna CAN deve esserespedita al contribuente ai fini del perfezionamento della notifica (cfr.,con riferimento alle notifiche dirette di atti tributari a mezzo posta,Cass., n. 15541/2026; Cass., n. 18376/2026).Anche con riferimento alle altre quattro cartelle di pagamento, lasentenza impugnata (pag. 5) ha affermato che “…alla luce dei suindicatiprincipi, va sottolineato che alcuna raccomandata andava inviataall'odierna parte contribuente, attesa la qualità di persona legittimataa ricevere gli atti del soggetto che ha ricevuto la notifica”.Orbene, i “suindicati princìpi” sono quelli enunciati con riferimento allaprima delle cinque cartelle di pagamento.Nei due motivi di ricorso in esame, la contribuente nulla dice in meritoalla modalità di notificazione delle cartelle di pagamento e non siconfronta con la sentenza impugnata nella parte in cui afferma chenessuna raccomandata avrebbe dovuto essere inviata dopo laconsegna al soggetto legittimato, reperito presso il domicilio dellacontribuente, delle cartelle di pagamento.3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione degli artt. 26,comma 6, d.P.R. 602/1973 e 60, comma 1 lett. b-bis, d.P.R. n.r.g. n. 5431/2024 a.c. 19/5/2026 8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5431/2024Numero sezionale 4283/2026Numero di raccolta generale 21422/2026Data pubblicazione 24/06/2026600/1973, nonché artt. 115 e 139 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente deduce che la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Lazio afferma che le cartelle dipagamento n. 09720170119872592000,--------------------09720170119872600000, 09720170220141758000,09720170220141859000, sarebbero state correttamente notificate aisensi dell’art. 139 c.p.c, con consegna del plico a persona diversa dadestinataria, pur mancando del tutto la prova della raccomandatainformativa dell’avvenuta consegna (c.d. CAN) con conseguenteincertezza che detta raccomandata sia entrata nella sfera diconoscibilità, anche solo legale, del destinatario.Dalla documentazione depositata si evincerebbe che le notifiche dellecartelle in discussione sarebbero avvenute con consegna del plico asoggetto diverso dalla destinataria (madre), senza che vi sia provadell’invio e della ricezione o quanto meno dell’entrata nella sfera diconoscibilità della destinataria della raccomandata informativa.Come noto, l’art. 26, D.P.R. 602/1973 disciplina la notificazione dellacartella di pagamento emessa da Concessionario della riscossione e alsesto comma prescrive che “Per quanto non è regolato dal presentearticolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto[D.P.R. 600/1973]”.Con riferimento alla notifica effettuata a persona diversa daldestinatario a mezzo messo notificatore, l’art. 26 cit. prescriveesclusivamente che “Quando la notificazione della cartella dipagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie deldestinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio oall'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte delconsegnatario”.L’art. 60 D.P.R. 600/1973 contiene invece specifiche disposizionirelativamente alla notifica effettuata a persona diversa dal destinatario.r.g. n. 5431/2024 a.c. 19/5/2026 9Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5431/2024Numero sezionale 4283/2026Numero di raccolta generale 21422/2026Data pubblicazione 24/06/2026In particolare, il primo comma alla lett. b-bis prevede: “se ilconsegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messoconsegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta cheprovvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico dellanotificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e allacopia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazionidai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario devesottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenutanotificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.In sostanza, secondo la contribuente, le cartelle di pagamentosarebbero state notificate ai sensi dell’art. 139 c.p.c. e agli attimancherebbe la prova della spedizione della raccomandata informativadell’avvenuta consegna degli atti notificati nelle mani della madre.3.1. Il motivo è inammissibile.La sentenza impugnata non afferma in nessuna sua parte che lanotificazione delle cartelle di pagamento sarebbe avvenuta ai sensidell’art. 139 c.p.c., anzi: afferma che gli atti della riscossione sarebberostati notificati mediante comunicazione diretta a mezzo posta ai sensidell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, con la conseguenza che, unavolta che le cartelle erano state notificate alla madre dellacontribuente, nessuna ulteriore comunicazione doveva essere speditaa quest’ultima.4. Il ricorso è inammissibile.Non avendo l’agente della riscossione svolto attività difensiva, non vi èluogo alla regolazione delle spese di lite.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.r.g. n. 5431/2024 a.c. 19/5/2026 10Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5431/2024Numero sezionale 4283/2026Numero di raccolta generale 21422/2026Data pubblicazione 24/06/2026 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 5431/2024 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 11Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]