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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35610/2025

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CO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diWalter [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 24 febbraio 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stata affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di alcuni utensili (apparecchio peri saldatura, gruppo di raffreddamento e relativo carrello oltre ai relativi accessori) di provenienza furtiva.

Reato commesso in epoca successiva al 5 agosto 2017. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: - Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per insussistenza dell’elemento soggettivo del reato in contestazione e comunque per omessa riqualificazione della condotta nel reato di cui all’art. 712 cod. pen. - Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 62-bis cod. pen. per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da valutarsi nella loro massima estensione con giudizio di prevalenza sulla recidiva e sulle circostanze aggravanti; Rilevato che, il primo motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; che, quanto all’elemento soggettivo del reato di ricettazione la Corte territoriale risulta avere correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265), ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

U, n. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero, Rv. 236914); che, alla luce dei fatti accertati corretta e di quanto sopra si è detto risulta essere la qualificazione della condotta dell’imputato come violazione dell’art. 648 cod. pen. il che consente di escludere la possibilità di riqualificazione della condotta stessa nella violazione dell’art. 712 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] poi che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diWalter [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 24 febbraio 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stata affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di alcuni utensili (apparecchio peri saldatura, gruppo di raffreddamento e relativo carrello oltre ai relativi accessori) di provenienza furtiva. Reato commesso in epoca successiva al 5 agosto 2017. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: - Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per insussistenza dell’elemento soggettivo del reato in contestazione e comunque per omessa riqualificazione della condotta nel reato di cui all’art. 712 cod. pen. - Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 62-bis cod. pen. per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da valutarsi nella loro massima estensione con giudizio di prevalenza sulla recidiva e sulle circostanze aggravanti; Rilevato che, il primo motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; che, quanto all’elemento soggettivo del reato di ricettazione la Corte territoriale risulta avere correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265), ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero, Rv. 236914); che, alla luce dei fatti accertati corretta e di quanto sopra si è detto risulta essere la qualificazione della condotta dell’imputato come violazione dell’art. 648 cod. pen. il che consente di escludere la possibilità di riqualificazione della condotta stessa nella violazione dell’art. 712 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] poi che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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