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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 06380/2023

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ORDINANZA sul ricorso 16043/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] quale socio accomandatario e legale Rappresentante della medesima società, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G.G.

Belli 36 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocati [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] degli Scipioni 157 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1050/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha concesso in godimento - con un leasing traslativo- alla società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], alcuni macchinari per la verniciatura.

In particolare, si trattava di tre macchinari, ciascuno dei quali oggetto di un distinto contratto: per ciascuno dei tre la [OSCURATO:SOCIETA] si è resa inadempiente al pagamento dei canoni.

Conseguentemente, [OSCURATO:PERSONA] ha notificato una risoluzione di diritto, e poi ha ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti e da scadere, oltre che per la restituzione dei beni, nei confronti sia della società che del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA]. 2.-Entrambi i soggetti destinatari della ingiunzione hanno proposto opposizione, che è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Milano, il quale ha rigettato le ragioni della [OSCURATO:SOCIETA] e del suo socio quanto a due dei contratti di leasing, mentre per il terzo, il n. 1007646, ha in parte accolto l'opposizione. 3.-11 Tribunale ha osservato che, mentre per gli altri due c:ontratti, la società concedente aveva preteso solo i canoni scaduti, per l'altro, invece, aveva decurtato dal prezzo dovuto un presumibile valore di realizzo del bene, ossia quanto la concedente avrebbe ricavato vendendolo: valore che però era incerto, e rendeva incerto l'intero credito, che di quel valore era composto.

Avverso tale sentenza ha proposto appello principale la [OSCURATO:PERSONA], dolendosi del fatto che il decreto ingiuntivo era stato revocato: esso, infatti, conteneva l'ingiunzione di riconsegnare beni, che, nel frattempo erano stati comunque restituiti.

Hanno proposto appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] ed il socio Carlini che hanno invece sostenuto che, essendo intervenuta risoluzione consensuale, rispetto al solo contratto 1007646, non fossero dovuti i canoni scaduti e gli interessi. 4.-Ricorre la Alba leasing apparentemente con quattro motivi.

V'è controricorso della [OSCURATO:SOCIETA], che si è costituita con nuovo difensore.Considerato che 5.-11 ricorso è preliminarmente inammissibile per il suo complessivo tenore.

A pagina 9 esso elenca quattro motivi di ricorso, di cui però non è detto il contenuto, ossia le ragioni su cui si fondano, e quali di conseguenza siano le censure rivolte alla sentenza impugnata.

Unico motivo di ricorso appare essere quello indicato a pagina 7 (punto 7) in cui si fa questione della inapplicabilità dell'articolo 14 delle condizioni generali di contratto, per contrasto con l'articolo 1526 c.c., che, secondo i ricorrenti, sarebbe l'unica norma applicabile.

Il ricorso difetta del tutto quindi di chiarezza, non solo nella esposizione, ma per l'appunto nella indicazione dei motivi di censura della decisione impugnata. 6.- Ulteriore profilo di inammissibilità sta nel difetto di autosufficienza.

Essendo la censura unica- ossia violazione dell'articolo 1526 c.c.- il ricorrente non dimostra di averla posta in appello, ed in che termini.

Leggendo la sentenza impugnata si ricava che con l'appello incidentale- quello principale, come si è detto, è stato proposto dalla società di leasing- la [OSCURATO:SOCIETA] ed il suo socio hanno posto solo la questione dell'avvenuta risoluzione consensuale del contratto - il n. 1007646- e del fatto che, conseguentemente, il concedente non ha diritto ai canoni scaduti.

Ma non risulta che sia stata posta la questione del contrasto dell'articolo 14 del contratto con l'articolo 1526 c.c., o comunque la questione dell'applicazione diretta di tale norma. 7.- Ulteriore motivo di inammissibilità è che il ricorso non coglie la ratio della sentenza impugnata, o meglio, non la censura: la Corte di Appello ha rigettato l'appello incidentale sostenendo che non era stata fornita alcuna prova della risoluzione consensuale e che, anzi, il contratto doveva ritenersi risolto di diritto a seguito della diffida ricevuta il 27 novembre 2014.

Questa ratio decidendi, che è l'unica a ben vedere, non risulta niente affatto censurata, per cui resta fermo il giudice di merito ha accertato la risoluzione per inadempimento, con ogni conseguenza anche riguardo al regime conseguente.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di Cassazione , che liquida in complessivi euro 6200,00, di cui euro 6000,00 per onorari, oltre a psese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, cla parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 16043/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] quale socio accomandatario e legale Rappresentante della medesima società, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G.G. Belli 36 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocati [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] degli Scipioni 157 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1050/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha concesso in godimento - con un leasing traslativo- alla società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], alcuni macchinari per la verniciatura. In particolare, si trattava di tre macchinari, ciascuno dei quali oggetto di un distinto contratto: per ciascuno dei tre la [OSCURATO:SOCIETA] si è resa inadempiente al pagamento dei canoni. Conseguentemente, [OSCURATO:PERSONA] ha notificato una risoluzione di diritto, e poi ha ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti e da scadere, oltre che per la restituzione dei beni, nei confronti sia della società che del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA]. 2.-Entrambi i soggetti destinatari della ingiunzione hanno proposto opposizione, che è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Milano, il quale ha rigettato le ragioni della [OSCURATO:SOCIETA] e del suo socio quanto a due dei contratti di leasing, mentre per il terzo, il n. 1007646, ha in parte accolto l'opposizione. 3.-11 Tribunale ha osservato che, mentre per gli altri due c:ontratti, la società concedente aveva preteso solo i canoni scaduti, per l'altro, invece, aveva decurtato dal prezzo dovuto un presumibile valore di realizzo del bene, ossia quanto la concedente avrebbe ricavato vendendolo: valore che però era incerto, e rendeva incerto l'intero credito, che di quel valore era composto. Avverso tale sentenza ha proposto appello principale la [OSCURATO:PERSONA], dolendosi del fatto che il decreto ingiuntivo era stato revocato: esso, infatti, conteneva l'ingiunzione di riconsegnare beni, che, nel frattempo erano stati comunque restituiti. Hanno proposto appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] ed il socio Carlini che hanno invece sostenuto che, essendo intervenuta risoluzione consensuale, rispetto al solo contratto 1007646, non fossero dovuti i canoni scaduti e gli interessi. 4.-Ricorre la Alba leasing apparentemente con quattro motivi. V'è controricorso della [OSCURATO:SOCIETA], che si è costituita con nuovo difensore.Considerato che 5.-11 ricorso è preliminarmente inammissibile per il suo complessivo tenore. A pagina 9 esso elenca quattro motivi di ricorso, di cui però non è detto il contenuto, ossia le ragioni su cui si fondano, e quali di conseguenza siano le censure rivolte alla sentenza impugnata. Unico motivo di ricorso appare essere quello indicato a pagina 7 (punto 7) in cui si fa questione della inapplicabilità dell'articolo 14 delle condizioni generali di contratto, per contrasto con l'articolo 1526 c.c., che, secondo i ricorrenti, sarebbe l'unica norma applicabile. Il ricorso difetta del tutto quindi di chiarezza, non solo nella esposizione, ma per l'appunto nella indicazione dei motivi di censura della decisione impugnata. 6.- Ulteriore profilo di inammissibilità sta nel difetto di autosufficienza. Essendo la censura unica- ossia violazione dell'articolo 1526 c.c.- il ricorrente non dimostra di averla posta in appello, ed in che termini. Leggendo la sentenza impugnata si ricava che con l'appello incidentale- quello principale, come si è detto, è stato proposto dalla società di leasing- la [OSCURATO:SOCIETA] ed il suo socio hanno posto solo la questione dell'avvenuta risoluzione consensuale del contratto - il n. 1007646- e del fatto che, conseguentemente, il concedente non ha diritto ai canoni scaduti. Ma non risulta che sia stata posta la questione del contrasto dell'articolo 14 del contratto con l'articolo 1526 c.c., o comunque la questione dell'applicazione diretta di tale norma. 7.- Ulteriore motivo di inammissibilità è che il ricorso non coglie la ratio della sentenza impugnata, o meglio, non la censura: la Corte di Appello ha rigettato l'appello incidentale sostenendo che non era stata fornita alcuna prova della risoluzione consensuale e che, anzi, il contratto doveva ritenersi risolto di diritto a seguito della diffida ricevuta il 27 novembre 2014. Questa ratio decidendi, che è l'unica a ben vedere, non risulta niente affatto censurata, per cui resta fermo il giudice di merito ha accertato la risoluzione per inadempimento, con ogni conseguenza anche riguardo al regime conseguente. Il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di Cassazione , che liquida in complessivi euro 6200,00, di cui euro 6000,00 per onorari, oltre a psese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, cla parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
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