CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 35749/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 28090-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] l'ISTA; - intimato - avverso l'ordinanza n. 33389/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 11/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 28090 sez. ML - ud. 17-05-2022 -2- Adunanza camerate del 17 maggio 2022 - Pres. Leone, rel. Buffa n. 57 - R.G. 28090/2021 AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA] c. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art.391 bis c.p.c. contro l'ordinanza n. 33389/2021 dell'il_ novembre 2021, con cui questa Corte aveva accolto il ricorso proposto dall'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], condannando il controricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, senza tener conto che nella memoria ex art. 378 c.p.c., depositata in data 8 aprile 2021, il difensore dell'Agenzia delle Entrate Riscossone aveva chiesto la distrazione delle spese e dei compensi, quale antistatario. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. La parte istante ha depositato memoria. Risulta in atti che la parte istante ha effettivamente richiesto in sede di memoria ex art.378 c.p.c. la distrazione delle spese e dei compensi in favore del difensore antistatario e che il vizio è emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21213 del 17/09/2013, Rv. 627802 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12184 del 22/06/2020, Rv. 658456 - 01). Il ricorso va accolto nei termini che seguono, disponendo che l'ordinanza n. 33389/2021, nella parte del dispositivo, a pag. 6 e 7, sia corretta di modo che, subito dopo la condanna alle spese siano indicate le parole "con distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario". p.q.m. accoglie il ricorso e dispone che l'ordinanza n. 33389/2021 sia corretta nella parte del dispositivo, a pag. 6 e 7, di modo che, subito dopo la condanna alle spese, siano indicate le parole "con distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario". Così dec