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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:316
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

del 16 aprile 2026( 1 ) Causa C ‑ 36/25

[OSCURATO:PERSONA] (ROI) DAC,

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

GR [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],

TRA [OSCURATO:PERSONA],

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],

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[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] II [OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] of Utilities, Intervenienti:

[OSCURATO:PERSONA] PLC,

[OSCURATO:PERSONA]

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Irlanda)] « Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Norme comuni – Regolamento (UE) 2019/943 – Articolo 13, paragrafo 7 – Produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili – Dispacciamento prioritario – Ridispacciamento a scendere non basato sul mercato – Diritto a compensazione finanziaria – Metodi di determinazione – Compensazione adeguata – Effetto diretto – Presupposti » Indice

I. Introduzione

II. Contesto normativo A. Regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell’energia elettrica B. Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica

III. Fatti, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

IV. Analisi giuridica A. Effetti dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 (questione sub 1)

1. Osservazioni preliminari

2. Criteri e funzionamento del meccanismo di compensazione di cui all’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 (questione sub 1.a)

a) Interpretazione letterale

b) Interpretazione sistematica, teleologica e storica

c) Conclusione interlocutoria relativa alla questione 1, lettera a

3. Effetto del criterio della «compensazione finanziaria ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata» (questione sub 1.b)

4. Ammissibilità di misure nazionali di attuazione che subordinano il diritto alla compensazione finanziaria al godimento del beneficio del dispacciamento prioritario (questione sub 1.c) B. Effetto diretto dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 (questione sub 2)

1. Requisiti relativi alla sussistenza dell’effetto diretto rispetto alla diretta applicabilità

2. Ricorrenza dei requisiti dell’effetto diretto

3. Conclusione interlocutoria C. Altri mezzi di ricorso (questione sub 3) D. Questioni ulteriori (questione sub 4)

1. Differimento dell’adempimento del diritto alla compensazione finanziaria (questioni sub 4.a e 4.b)

2. Limitazione o estensione dell’ambito di applicazione ratione personae del diritto alla compensazione finanziaria? (questione sub 4.c)

a) Primo capo: esclusione dei piccoli produttori

b) Secondo capo: diritto alla compensazione dei soggetti intermediari

3. Pagamenti superiori al prezzo di mercato in virtù di CPPA quali «sostegno finanziario» (questione sub 4.d)

V. Conclusione

I. Introduzione

1. Il mercato interno dell’energia elettrica, liberalizzato e armonizzato, tra l’altro, dal regolamento (UE) 2019/943( 2 ) e dalla direttiva (UE) 2019/944( 3 ), si fonda, in linea di principio, su regole di mercato( 4 ).

Esso promuove tuttavia al contempo la produzione sostenibile e decarbonizzata di energia elettrica( 5 ), motivo per cui le forniture di energia da parte dei produttori da fonti rinnovabili sono, in linea di principio, privilegiate («dispacciamento prioritario»).

Il complesso funzionamento dei mercati dell’energia elettrica richiede tuttavia, per ragioni di gestione della domanda e di sicurezza del sistema, anche interventi non basati sul mercato da parte dei gestori di rete, quali il ridispacciamento a scendere oggetto della presente controversia.

Un ridispacciamento di tal genere fa sì che il produttore interessato di energia da fonti rinnovabili – ad esempio da energia eolica – non possa temporaneamente immettere in rete l’energia prodotta o producibile e acquisisca, a tal fine, un diritto ad una compensazione finanziaria nei confronti del gestore di rete.

Un analogo diritto sorge, peraltro, anche nel caso in cui il gestore di rete disponga un ridispacciamento a salire , vale a dire quando il produttore interessato è tenuto a produrre e immettere in rete una quantità di energia superiore a quella che avrebbe prodotto in condizioni di mercato.

2. Nel procedimento principale da cui è scaturita la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, è controversa l’applicazione della normativa nazionale e di quella dell’Unione relative alla determinazione della compensazione finanziaria per un ridispacciamento a scendere non basato sul mercato.

Alla Corte si presenta pertanto, per la prima volta, l’occasione di pronunciarsi sui complessi criteri del diritto dell’Unione che disciplinano il diritto alla compensazione finanziaria previsto in tale ipotesi.

II. Contesto normativo

3. Il contesto normativo dell’Unione è costituito essenzialmente dal regolamento 2019/943 e dalla direttiva 2019/94.

A. Regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell’energia elettrica

4. Ai sensi dell’articolo 2, punto 26, del regolamento 2019/943, per ridispacciamento si intende la «misura, compresa la riduzione, attivata da uno o più gestori dei sistemi di trasmissione o gestori dei sistemi di distribuzione, consistente nella modifica del profilo di generazione, di carico o entrambi al fine di modificare i flussi fisici sul sistema elettrico e ridurre una congestione fisica o di garantire altrimenti la sicurezza del sistema» ( 6 ).

5. L’articolo 12 del regolamento 2019/943 disciplina il dispacciamento della generazione e la gestione della domanda.

A termini del paragrafo 1, «[i]l dispacciamento degli impianti di generazione e di gestione della domanda deve essere non discriminatorio, trasparente e, salvo diversamente disposto ai sensi dei paragrafi da 2 a 6, basato sul mercato» ( 7 ).

I paragrafi da 2 a 6 disciplinano il «dispacciamento prioritario» per gli impianti di generazione che utilizzano fonti rinnovabili.

Ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri, fatti salvi gli articoli 107, 108 e 109 TFUE, «assicurano che, nel dispacciamento degli impianti di generazione dell’energia elettrica, i gestori dei sistemi diano la priorità agli impianti di generazione che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili nella misura consentita dal funzionamento sicuro del sistema elettrico nazionale, sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori e laddove tali impianti di generazione ( inter alia ) … abbiano una capacità installata di generazione di energia elettrica inferiore a 400 kW».

A termini del successivo paragrafo 4, gli Stati membri possono prevedere la stessa disciplina per gli impianti di generazione che impiegano la cogenerazione ad alto rendimento aventi la medesima capacità installata.

Ai sensi del successivo paragrafo 6, gli impianti di produzione che utilizzano fonti di energia rinnovabile o cogenerazione ad alto rendimento, commissionati prima del 4 luglio 2019 e, una volta commissionati, soggetti al dispacciamento prioritario a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE( 8 ) o all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE ( 9 ), continuano a beneficiare del dispacciamento prioritario.

6. L’articolo 13 del regolamento 2019/943, intitolato «Ridispacciamento», dispone, inter alia : «(1) Il ridispacciamento della generazione, come anche il ridispacciamento della gestione della domanda, si basa su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

È aperto a tutte le tecnologie di generazione, tutto lo stoccaggio di energia e tutta la gestione della domanda, compresi quelli ubicati in altri Stati membri, salvo laddove non sia tecnicamente realizzabile. (2) Le risorse ridispacciate sono selezionate tra gli impianti di generazione, di stoccaggio dell’energia o di gestione della domanda mediante meccanismi di mercato e sono finanziariamente compensate. (…) (3) Si può ricorrere al ridispacciamento della generazione, allo stoccaggio dell’energia e alla gestione della domanda non basati sul mercato solo: a) in mancanza di alternative di mercato; b) se tutte le risorse disponibili basate sul mercato sono state sfruttate; c) se il numero degli impianti di generazione, di stoccaggio dell’energia o di gestione della domanda è troppo basso per assicurare una concorrenza effettiva nella zona nella quale sono situati impianti adatti a fornire il servizio; oppure d) se l’attuale situazione di rete comporta congestione in modo talmente periodico e prevedibile che il ridispacciamento basato sul mercato porterebbe a offerte strategiche periodiche, che causerebbero un aumento del livello di congestione interna (…) (…) (5) Fatti salvi gli obblighi relativi al mantenimento dell’affidabilità e alla sicurezza della rete, basati su criteri trasparenti e non discriminatori stabiliti dalle autorità di regolazione, i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione

a) assicurano la capacità delle reti di trasmissione e delle reti di distribuzione di trasmettere l’energia elettrica da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento con il minimo possibile di ridispacciamento (…);

b) adottano misure operative adeguate riguardanti le reti e il mercato al fine di ricorrere il meno possibile al ridispacciamento al ribasso dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento; (…) (6) Laddove si ricorra al ridispacciamento a scendere non basato sul mercato, si applicano i seguenti principi:

a) gli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili sono soggetti al ridispacciamento a scendere solo in mancanza di alternative o se queste comportano costi notevolmente sproporzionati o gravi rischi per la sicurezza della rete.

b) l’energia elettrica generata nell’ambito di un processo di cogenerazione ad alto rendimento è soggetta al ridispacciamento a scendere solo se, a parte il ridispacciamento a scendere degli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili, non vi sono alternative o se queste comportano costi sproporzionati o gravi rischi per la sicurezza della rete.

c) l’energia elettrica autoprodotta da impianti che impiegano fonti di energia rinnovabili o la cogenerazione ad alto rendimento non immessa nella rete di trasporto o di distribuzione non è ridotta a meno che nessun’altra soluzione permetta di risolvere problemi connessi alla sicurezza delle reti.

d) il ridispacciamento a scendere di cui alle lettere a), b) e c) è debitamente giustificato in modo trasparente (…) (7) Quando il ridispacciamento non è basato sul mercato, è oggetto di compensazione finanziaria da parte del gestore del sistema che chiede il ridispacciamento all’operatore dell’impianto di generazione ridispacciata, di stoccaggio dell’energia o di gestione della domanda, a eccezione del caso di produttori che accettano un contratto di connessione in cui non è garantita la fornitura fissa di energia.

La compensazione finanziaria è almeno equivalente al valore più alto dei seguenti elementi o alla loro combinazione, se l’applicazione solo del più alto comporterebbe una compensazione ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata:

a) costi di gestione supplementari causati dal ridispacciamento, quali costi supplementari del combustibile in caso di ridispacciamento a salire o della fornitura di calore di riserva in caso di ridispacciamento a scendere degli impianti di generazione che impiegano la cogenerazione ad alto rendimento;

b) le entrate nette derivanti dalla vendita dell’energia elettrica sul mercato del giorno prima che l’impianto di generazione, di stoccaggio dell’energia o di gestione della domanda avrebbe creato senza la richiesta di ridispacciamento; se agli impianti di generazione, di stoccaggio dell’energia o di gestione della domanda è concesso un sostegno finanziario in base al volume di energia elettrica generata o consumata, il sostegno finanziario che sarebbe stato ricevuto senza la richiesta di ridispacciamento è considerato parte delle entrate nette».

7. L’articolo 19 bis del regolamento medesimo disciplina la promozione del ricorso agli «Accordi di compravendita di energia elettrica».

8. Il successivo articolo 19 quinquies disciplina i «Regimi di sostegno diretto dei prezzi sotto forma di contratti bidirezionali per differenza per gli investimenti» in nuovi impianti di generazione da fonti rinnovabili.

B. Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica

9. L’articolo 59 della direttiva 2019/944 disciplina i compiti e le competenze delle autorità di regolazione.

A termini del paragrafo 1, lettera a), l’autorità di regolazione è competente a «stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasmissione o distribuzione o le relative metodologie di calcolo, o entrambe».

III. Fatti, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

10. La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Irlanda) riguarda due procedimenti per cassazione nei quali è controversa l’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943.

A tali procedimenti partecipano, in qualità di ricorrenti per cassazione, la [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] of Utilities (Commissione di regolazione dei servizi di pubblica utilità, in prosieguo: la «CRU»), l’autorità di regolazione nazionale dell’energia elettrica in Irlanda ([OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: l’«ARN»), l’[OSCURATO:PERSONA] (Procuratore generale, Irlanda), il gestore del sistema di trasmissione competente per l’Irlanda ([OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: il «TSO» o il «gestore di rete»), ossia la [OSCURATO:PERSONA] plc, nonché, i resistenti in cassazione e ricorrenti in primo grado, soggetti che sono produttori di energia da fonti rinnovabili o loro intermediari.

11. Nell’isola d’Irlanda esiste un mercato unico dell’energia elettrica (

[OSCURATO:PERSONA]

, in prosieguo: il «SEM»), con vigilanza separata per la parte irlandese e quella nordirlandese.

L’autorità di regolazione competente per l’Irlanda del Nord è la [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «NIAUR»).

Ai fini dell’esercizio di funzioni di vigilanza congiunte della CRU e della NIAUR, è stato istituito il [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «SEMC»). [OSCURATO:PERSONA], unitamente al gestore del sistema di trasmissione competente per l’Irlanda del Nord ([OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: il «SONI»), gestisce il mercato unico dell’energia elettrica ([OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: il «SEMO»).

12. In data 22 marzo 2022, il SEMC adottava, sulla base dell’articolo 59 della direttiva 2019/944, la «decisione sul dispacciamento, il ridispacciamento e la compensazione ai sensi del regolamento (UE) 2019/943» (la «SEM-22-009») [ [OSCURATO:PERSONA] on Dispatch, Redispatch and [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA] (EU) 2019/943 ; in prosieguo: la «decisione controversa»].

Ai fini dell’attuazione delle prescrizioni imposte, inter alia , dall’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 e della concessione di una compensazione finanziaria agli impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili in caso di ridispacciamento non basato sul mercato, la decisione controversa prevede i seguenti principi( 10 ): «a) per le unità di generazione da fonti rinnovabili messe in funzione dopo il 4 luglio 2019, la compensazione basata sul valore delle entrate ex-ante di un’unità di generazione oppure, se più alto, del mancato sostegno non dovrebbe essere considerata « ingiustificatamente elevata », a meno che non vi siano valide ragioni per ritenere il contrario.

Qualsiasi sostegno mancato relativo a tali impianti deve provenire, di regola, da programmi di incentivazione basati sul mercato e della migliore offerta, in cui le offerte rispecchiano le entrate di mercato, ivi comprese quelli istituiti ex articolo 13, paragrafo 7, della direttiva de qua.

b) per le unità di generazione da fonti rinnovabili messe in funzione prima del 4 luglio 2019, la compensazione basata sul valore delle entrate ex-ante di un’unità oppure, se più alto, del mancato sostegno dovrebbe essere considerata “ ingiustificatamente elevata” , a meno che non vi siano valide ragioni per ritenere il contrario.

Qualsiasi sostegno mancato relativo a tali impianti deve provenire, di regola, da programmi, in cui l’incentivazione sia basata sui costi medi dell’energia elettrica provenienti da fonti rinnovabili».

13. Nei ricorsi proposti avverso la decisione controversa, i resistenti in cassazione avevano sostenuto che, in caso di ridispacciamento non basato sul mercato, le perdite subite dai produttori di energia elettrica dovessero essere integralmente compensate, in modo tale che la prospettiva di un ridispacciamento risultasse per essi «indifferente» o «neutra».

La decisione limiterebbe il loro diritto a compensazione finanziaria, in particolare in caso di ridispacciamento a scendere, in modo incompatibile con l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 e rinvierebbe ingiustificatamente la corresponsione delle compensazioni stesse.

14. L’[OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) accoglieva i ricorsi, annullando la decisione controversa.

15. Il giudice del rinvio adito con ricorso per cassazione, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Irlanda), nutre dubbi in merito all’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 e s’interroga sull’effetto diretto di tale disposizione.

Il giudice medesimo rileva che la decisione controversa esclude, tra l’altro, dal diritto alla compensazione finanziaria i cosiddetti gestori di impianti di generazione de minimis , che non partecipano al mercato day-ahead – vale a dire al mercato dell’energia elettrica ex ante , sottolineando inoltre la rilevante importanza economica del sostegno finanziario ai produttori di energia da fonti rinnovabili, in particolare mediante la promozione degli accordi di compravendita di energia elettrica (

[OSCURATO:PERSONA]

, in prosieguo: i «CPPA»)( 11 ).

Mediante tali contratti, gli acquirenti si impegnano ad acquistare energia elettrica a un prezzo concordato (il «prezzo di esercizio», o « strike price »), che può temporaneamente essere superiore o inferiore al prezzo di mercato.

Tali CPPA assumono, di regola, la forma di contratti per differenza, nei quali il produttore versa la differenza all’acquirente qualora il prezzo di mercato sia superiore al prezzo di esercizio, mentre l’acquirente compensa il produttore qualora il prezzo di riferimento del mercato sia inferiore.

Secondo la CRU, tuttavia, il diritto del produttore al prezzo di esercizio, quando questo sia superiore al prezzo di mercato, non ricadrebbe nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 7, lettera b), del regolamento 2019/943 e, conseguentemente, non dovrebbe essere oggetto di compensazione in caso di ridispacciamento a scendere.

16. [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha quindi sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell’articolo 267, paragrafo 3, TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali:

1. a) Se l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 imponga che gli impianti di generazione che dispongono di un accesso fisso, che sono sottoposti a dispacciamento a scendere dal gestore del sistema, siano integralmente compensati per le entrate perse a causa del ridispacciamento (ivi compresi eventuali sostegni finanziari persi), in modo tale che l’impianto di generazione sia posto nella stessa posizione finanziaria in cui si sarebbe trovato se non fosse stato oggetto di ridispacciamento e risulti quindi indifferente alla prospettiva di essere sottoposto a ridispacciamento.

b) In tale contesto, cosa si intenda con l’espressione « compensazione ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata » e rispetto a quali criteri o parametri di riferimento debba effettuarsi la valutazione se la compensazione sia « ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata ».

c) In particolare, se l’articolo 13, paragrafo 7, consenta l’adozione di una misura di applicazione che, in relazione alla compensazione alla quale gli impianti di generazione di energia elettrica hanno diritto, distingue tra gli impianti di generazione di energia elettrica a seconda che essi godano o meno del beneficio del dispacciamento prioritario.

2. a) Se l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 sia sufficientemente chiaro, preciso e incondizionato, o alla luce dei suoi termini o con l’aiuto di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, per avere effetto diretto nel diritto nazionale.

b) In che misura l’articolo 13, paragrafo 7, prescriva o consenta l’adozione di misure nazionali di attuazione o di applicazione.

3. a) Qualora l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 non abbia effetto diretto, se possa comunque essere invocato dinanzi a un giudice nazionale per contestare la legittimità di una disposizione di diritto nazionale (ivi compresa qualsiasi presunta misura nazionale di attuazione) ritenuta incompatibile con esso, e come base per annullare o disapplicare detta disposizione o misura ove venga accertato che è incompatibile con esso, oppure se l’esercizio di tale competenza da parte di un giudice nazionale sia escluso dalla sentenza Popławski II [( 12 )].

b) Qualora l’articolo 13, paragrafo 7, non abbia effetto diretto, e qualora non possa essere invocato dinanzi a un giudice nazionale per lo scopo indicato nella [questione 3] a) di cui sopra, quali siano i mezzi di ricorso ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE, dell’articolo 47 della Carta o ad altro titolo di cui può avvalersi un’impresa che sostiene che una presunta misura nazionale di attuazione limiti ingiustificatamente il suo diritto a compensazione di cui all’articolo 13, paragrafo 7.

4. Per quanto riguarda il corretto significato e l’effetto dell’articolo 13, paragrafo 7:

a) Se, alla luce del disposto dell’articolo 71 del regolamento 2019/943, l’autorità di regolazione nazionale (ARN) avesse la facoltà di adottare una misura di applicazione che ha differito al 2024 il pagamento della compensazione di cui all’articolo 13, paragrafo 7.

b) Se l’autorità nazionale di regolazione (ANR) avesse la facoltà di adottare una misura di applicazione che ha differito la decisione riguardante la questione se il pagamento della compensazione di cui all’articolo 13, paragrafo 7, fosse dovuto (e in tal caso, in che misura) in relazione al sostegno finanziario perso.

c) Se l’articolo 13, paragrafo 7, consenta l’adozione di una misura di applicazione che i) limiti la compensazione agli impianti di generazione che partecipano al mercato ex ante (del giorno prima), escludendo così dalla compensazione gli impianti di generazione de minimis in caso siano oggetto di ridispacciamento e/o ii) preveda il pagamento della compensazione ai fornitori di energia elettrica, che possono essere intermediari invece che impianti di generazione che sono stati oggetto di ridispacciamento.

d) Se, nel caso in cui un impianto di generazione da fonti rinnovabili che è parte di un accordo di compravendita di energia elettrica concluso con un’impresa («CPPA») sia oggetto di ridispacciamento a scendere, la compensazione dovuta ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 7), debba includere una compensazione per la perdita di eventuali pagamenti che sarebbero stati dovuti ai sensi del CPPA (nel caso in cui l’impianto di generazione non fosse stato oggetto di ridispacciamento) a causa del valore più elevato del prezzo di esercizio previsto dal contratto rispetto al prezzo di mercato pertinente, oppure se tali pagamenti costituiscano una forma di sostegno finanziario che esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 7, lettera b).

17. Con ordinanza del 9 aprile 2025, il presidente della Corte ha respinto la domanda del giudice del rinvio diretta a sottoporre la domanda di pronuncia pregiudiziale a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

18. Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte i resistenti in cassazione, la CRU, l’Irlanda, la Repubblica ellenica e la Commissione europea.

Essi hanno altresì partecipato all’udienza del 15 gennaio 2026 e hanno risposto ai quesiti scritti e orali della Corte.

IV. Analisi giuridica

19. La domanda di pronuncia pregiudiziale s’incentra sull’interpretazione dei criteri (controversi) previsti dall’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 ai fini della determinazione di una compensazione finanziaria a favore dei gestori di impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili interessati da un ridispacciamento a scendere non basato sul mercato.

Connessa a tale questione è quella se tale disposizione possieda effetto diretto (efficacia diretta) e debba essere quindi applicata da un giudice nazionale in un procedimento come quello in esame – eventualmente disapplicando il diritto nazionale contrastante.

20. Esaminerò anzitutto gli effetti di tale disposizione e dei suoi criteri (questione sub 1) ( sub A).

Da tale esame discende se la disposizione stessa risponda ai requisiti relativi alla sussistenza di effetto diretto (questione sub 2) ( sub B) ovvero quali rimedi giuridici siano a disposizione dei produttori interessati (questione sub 3) ( sub C).

Infine, esaminerò le ulteriori questioni (questione sub 4) ( sub D).

A. Effetti dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 (questione sub 1)

1. Osservazioni preliminari

21. Controversa inter partes è, in particolare, la questione se l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 attribuisca, in caso di ridispacciamento non basato sul mercato – nella specie, a scendere – ai produttori di energia da fonti rinnovabili il diritto ad una compensazione finanziaria «integrale» nei confronti del gestore di rete, vale a dire una compensazione che ponga tali produttori, sotto il profilo economico, nella stessa situazione in cui si troverebbero se il ridispacciamento non fosse intervenuto e se essi avessero potuto fornire l’energia prodotta secondo le condizioni e le regole di mercato applicabili (tenuto conto anche del dispacciamento prioritario loro spettante) ottenendo la relativa remunerazione.

22. Le parti concordano sul fatto che il meccanismo di compensazione per un ridispacciamento a scendere non basato sul mercato, previsto dall’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943, si fondi su una valutazione ipotetica o controfattuale.

Ciò emerge, in particolare, dall’articolo 13, paragrafo 7, lettera b), secondo cui la compensazione deve essere determinata, inter alia , sulla base delle «entrate nette derivanti dalla vendita dell’energia elettrica sul mercato del giorno prima» che l’impianto di generazione interessato « avrebbe creato senza la richiesta di ridispacciamento ».

Nel caso di un ridispacciamento del genere, occorre dunque confrontare la situazione economica che ne risulta con quella che si sarebbe verificata se il quantitativo di energia interessata fosse stata immesso nella rete e venduto sul mercato day-ahead .

23. I criteri da prendere in considerazione nell’ambito di tale valutazione comparativa devono essere pertanto esaminati più approfonditamente.

Il giudice del rinvio chiede, in particolare, quale sia la portata della locuzione «compensazione ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata» di cui all’articolo 13, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento 2019/943 (questione sub 1.b).

24. Al fine di comprendere meglio la portata di tali criteri, appare opportuno esaminare il meccanismo della compensazione previsto dall’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 nel suo complesso.

25. Occorre altresì tener conto del fatto che il diritto del produttore interessato a una compensazione finanziaria sorge non solo in caso di ridispacciamento a scendere (vale a dire, di una riduzione della quantità di energia immessa), ma anche in caso di ridispacciamento a salire (ossia, di un aumento della quantità immessa), che non è oggetto della presente controversia, nel qual caso, in linea di principio, non è necessaria una valutazione comparativa controfattuale( 13 ).

Inoltre, è pacifico che, da un lato, il diritto alla compensazione presuppone un contratto di connessione alla rete con garanzia di immissione( 14 ) – che nel caso di specie sembra sussistere – e che, dall’altro, il «sostegno finanziario» accordato a tale produttore, sulla base della quantità di energia prodotta o consumata, è considerato compreso nelle sue entrate nette ( 15 ).

2. Criteri e funzionamento del meccanismo di compensazione di cui all ’ articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 (questione sub 1.a)

26. La questione sub 1.a), laddove riguarda la compensazione «integrale» delle perdite di entrate del produttore di energia da fonti rinnovabili, mi sembra formulata in termini leggermente fuorvianti.

Infatti, la valutazione comparativa basata sui criteri (variabili) e sui metodi di calcolo previsti dall’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 non garantisce, a mio avviso, una compensazione finanziaria che, sotto il profilo economico, neutralizzi completamente gli effetti del ridispacciamento.

Tale compensazione è, piuttosto, volta ad avvicinarsi quanto più possibile alla situazione economica ipotetica sussistente in caso di assenza di ridispacciamento.

Ciò emerge chiaramente già dall’interpretazione letterale. a) Interpretazione letterale

27. Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943, in caso di applicazione di un ridispacciamento non basato sul mercato dev’essere corrisposta una compensazione finanziaria minima (« almeno equivalente »).

A tal fine, la disposizione prevede due distinti metodi di determinazione (di carattere prioritario e subordinato), che si applicano, in linea di principio, sia al ridispacciamento a salire sia a quello a scendere( 16 ).

28. I due metodi di determinazione hanno in comune il fatto di basarsi su due parametri variabili, ossia, da un lato, sul valore dei «costi di gestione supplementari» derivanti dal ridispacciamento (lettera a) e, dall’altro, sulle «entrate nette derivanti dalla vendita dell’energia elettrica sul mercato del giorno prima» che l’impianto di generazione «avrebbe creato senza la richiesta di ridispacciamento» (lettera b).

La nozione di «entrate nette» non è ulteriormente definita nel regolamento 2019/943.

Occorre pertanto fare riferimento al significato generale del termine, secondo cui le «entrate nette», a differenza delle «entrate lorde», sono entrate al netto dei costi e degli oneri ( 17 ).

29. Secondo il primo metodo di calcolo – di carattere prioritario – la compensazione dev’essere determinata sulla base del valore più elevato tra quelli indicati alle lettere a) e b) («equivalente al valore più alto dei seguenti elementi»).

30. Solo nel caso in cui tale metodo conduca a una «compensazione ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata», si deve ricorrere, nell’ambito del secondo metodo di calcolo , ad una combinazione dei valori indicati alle lettere a) e b) («loro combinazione»)( 18 ).

Anche il termine «combinazione» non viene ulteriormente precisato nel regolamento 2019/943.

Esso potrebbe essere inteso nel senso di valore medio o di media aritmetica dei due valori determinati secondo il primo metodo di calcolo (ai sensi delle lettere a) e b).

Tale conclusione non è, tuttavia, cogente.

Anche una somma dei due valori rientrerebbe ancora nel significato del termine.

In ogni caso, i costi di gestione (supplementari) e le entrate nette (ipotetiche) mancate devono essere posti in relazione reciproca.

Ciò lascia intendere che il gestore di rete dispone di un ampio margine di discrezionalità quanto alle modalità di combinazione di entrambi i valori.

31. Già i criteri variabili del «valore dei costi di gestione supplementari» (lettera a) e delle «entrate nette» (lettera b), che costituiscono la base di entrambi i metodi di calcolo, depongono, a mio avviso, in senso contrario alla tesi della compensazione «integrale» sostenuta dai resistenti in cassazione.

32. È infatti ipotizzabile che il produttore interessato da un ridispacciamento a scendere sostenga costi di gestione supplementari che possono raggiungere o persino superare il valore delle entrate nette mancate.

In base al primo metodo di calcolo previsto dall’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943, il produttore medesimo può, salvo che la compensazione sia ingiustificatamente bassa o elevata e necessiti, dunque, di rettifica, far valere, a titolo di compensazione (minima), sempre e solo il valore più elevato tra i due.

Anche nel caso in cui, in tali circostanze, il produttore possa pretendere una compensazione pari alle entrate nette mancate, comprensive del sostegno finanziario non percepito, ciò non implica – contrariamente a quanto sostenuto dai resistenti in cassazione – che esso sia posto nella medesima situazione finanziaria in cui si troverebbe in assenza di ridispacciamento o che quest’ultimo gli risulti del tutto indifferente o neutro.

Infatti, gli eventuali costi di gestione supplementari causati dal ridispacciamento non sono necessariamente sufficientemente coperti.

Un simile risultato potrebbe quindi configurare una «compensazione finanziaria ingiustificatamente bassa» e giustificare il ricorso al secondo metodo di calcolo.

33. L’articolo 13, paragrafo 7, lettera a), del regolamento 2019/943 prende espressamente in considerazione tale situazione mediante l’esempio del ridispacciamento a scendere della produzione di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento.

Per i gestori degli impianti interessati ne possono derivare costi di gestione supplementari connessi alla produzione supplementare di calore.

Nonostante la riduzione imposta della produzione e dell’immissione di energia elettrica e le conseguenti perdite, i gestori medesimi devono infatti adempiere i propri obblighi contrattuali di fornitura di calore.

Tale calore dev’essere quindi prodotto senza che i costi di gestione così generati possano essere coperti mediante la vendita dell’energia elettrica automaticamente cogenerata.

34. Pertanto, già il primo metodo di calcolo (di natura aritmetica) non può, in ogni caso, garantire una compensazione finanziaria «integrale», come sostenuto dai resistenti in cassazione.

35. Ciò vale a maggior ragione nell’ambito del secondo metodo di calcolo.

Esso prevede la possibilità di rettificare il valore della compensazione, sia a salire sia a scendere, qualora il gestore di rete lo ritenga «ingiustificatamente» basso o elevato.

La «combinazione» dei due valori di cui alle lettere a) e b) costituisce soltanto il punto di partenza per la determinazione della compensazione finanziaria.

Inoltre, la locuzione «compensazione finanziaria ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata», che rende applicabile il secondo metodo di calcolo, implica una valutazione di carattere discrezionale.

Essa è, infatti, volta a consentire – in termini inversi – il raggiungimento di una compensazione «giustificata» nel quantum , ossia adeguata ( 19 ).

36. Il secondo metodo di calcolo costituisce, dunque, uno strumento ausiliario per determinare la situazione economica (ipotetica) in assenza del ridispacciamento imposto.

Ciò risulta evidente anche nel caso – qui non controverso – del ridispacciamento a salire.

Sebbene l’aumento della quantità di energia immessa comporti, in linea di principio, maggiori entrate per il produttore interessato, l’articolo 13, paragrafo 7, lettera a), del regolamento 2019/943 riconosce che, anche in tale ipotesi, possono insorgere costi di gestione supplementari, ad esempio costi di combustibile,( 20 ) che possono superare o ridurre in modo sproporzionato tali entrate.

37. Il gestore di rete, il quale, secondo il secondo metodo di calcolo, determina, nel caso concreto, la compensazione finanziaria adeguata, dispone quindi, nell’ambito della necessaria valutazione comparativa controfattuale, di un margine di discrezionalità sotto un duplice profilo, che trova espressione nelle nozioni giuridiche indeterminate di «combinazione [di entrambi i valori]» e di «ingiustificatamente».

Tale discrezionalità riguarda, da un lato, la valutazione della questione se il primo metodo di calcolo conduca a un «compensazione finanziaria ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata», ossia se il relativo valore risulti inadeguatamente basso o elevato, e, dall’altro, la successiva e connessa valutazione dell’ adeguatezza della compensazione stessa mediante la «combinazione» dei due valori.

Tale valutazione, a seconda delle circostanze del caso concreto, è aperta quanto al risultato, non dovendo necessariamente condurre ad una completa equivalenza della situazione economica dei produttori rispetto a quella che si sarebbe verificata in assenza del ridispacciamento.

38. Il «diritto a compensazione finanziaria» disciplinato dall’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 non viene, coerentemente, ulteriormente precisato mediante il termine «integrale» (« full compensation» ) ( 21 ).

In tale contesto non viene tantomeno fatto riferimento ad una garanzia di entrate minime, bensì soltanto ad una compensazione minima (v. supra , paragrafo 27) ( 22 ).

Contrariamente a quanto sostenuto dai resistenti in cassazione, il legislatore dell’Unione, come emerge anche dall’analisi storica (infra, paragrafo 43), ha consapevolmente rinunciato a una simile precisazione, limitandosi a disciplinare il diritto ad una compensazione finanziaria( 23 ).

Tale diritto è pertanto limitato, nel quantum , al valore risultante dalle ipotesi comparative e dai metodi di calcolo previsti dalla disposizione medesima, il quale non coincide necessariamente con il valore che sarebbe risultato dall’immissione e dalla vendita del ridotto quantitativo di energia per effetto del ridispacciamento a scendere, ma deve soltanto avvicinarsi il più possibile a tale risultato, come peraltro riconosciuto dai resistenti in cassazione all’udienza, anche con riferimento al principio di proporzionalità.

39. Il risultato di tale interpretazione letterale è confermato da considerazioni sistematiche e teleologiche nonché dalla genesi del regolamento 2019/943. b) Interpretazione sistematica, teleologica e storica

40. Sotto il profilo sistematico, il regolamento 2019/943 non prevede una soglia minima di entrate o di compensazione delle perdite che non possa in alcun caso essere superata verso il basso.

La possibilità, prevista all’articolo 10, paragrafo 2, di stabilire «prezzi di bilanciamento massimi e minimi per gli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero»( 24 ) costituisce un’eccezione e non è trasferibile al ridispacciamento disciplinato all’articolo 13.

41. L’assenza di una soglia minima di entrate è inoltre confermata dal fatto che il legislatore dell’Unione, nel primo metodo di calcolo della compensazione finanziaria ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943, impone la determinazione separata dei costi di gestione supplementari di cui alla lettera a) e delle mancate entrate nette di cui alla lettera b), al fine di fissare la compensazione sulla base del valore più elevato tra i due (v. supra , paragrafi 28 e 32).

Diversamente, non avrebbe senso la possibilità di rettificare il risultato del primo metodo di calcolo, qualora esso conduca a una compensazione finanziaria ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata, mediante il secondo metodo di calcolo.

Quest’ultimo presuppone, appunto, che la compensazione debba eventualmente essere rettificata verso l’alto o persino verso il basso.

La locuzione « almeno equivalente al valore più alto dei seguenti elementi o alla loro combinazione» non indica pertanto una soglia minima in tal senso, ma si limita a riflettere il fatto che uno dei due valori di cui alle lettere a) e b) può risultare più elevato e quindi, in linea di principio, idoneo a fungere da parametro per la determinazione della compensazione finanziaria.

42. Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dai resistenti in cassazione, non ravviso negli obiettivi del regolamento 2019/943 ulteriori elementi che possano fondare un diritto a una compensazione finanziaria «integrale» come da essi sostenuto.

L’obiettivo di una gestione della domanda fondamentalmente conforme al mercato, unitamente alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, tra l’altro mediante il dispacciamento prioritario, viene parimenti perseguito garantendo, in caso di ridispacciamento non basato sul mercato, una compensazione finanziaria che si avvicini il più possibile a una remunerazione alle condizioni di mercato.

È proprio questo, a mio avviso, il risultato cui mira il meccanismo di compensazione istituito dall’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943.

43. La genesi di tale regolamento va nella medesima direzione.

Nella propria proposta, la Commissione aveva limitato il diritto alla compensazione finanziaria all’ipotesi di ridispacciamento a scendere non basato sul mercato e al 90% delle entrate nette (ipotetiche) derivanti dalla vendita di energia elettrica sul mercato day-ahead ( 25 ).

Successivamente, il Consiglio ha soppresso il riferimento a tale soglia del 90%, cosicché si è fatto riferimento unicamente alle entrate nette (ipotetiche) mancate.

Il compromesso finale tra il Consiglio e il Parlamento europeo ha, tuttavia, abbandonato le entrate nette quale unico criterio di determinazione della compensazione finanziaria, introducendo, invece, criteri aggiuntivi per entrambi i metodi di calcolo («valore dei costi di gestione supplementari» di cui alla lettera a) – includendo anche il ridispacciamento a salire – e «entrate nette» mancate di cui alla lettera b), nonché la «loro combinazione» in caso di «compensazione finanziaria ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata») ( 26 ).

Il legislatore dell’Unione ha quindi ritenuto che, nell’ambito della necessaria valutazione comparativa ipotetica in caso di ridispacciamento a scendere non basato sul mercato, non sia possibile conseguire, sotto il profilo aritmetico, una piena neutralizzazione economica della posizione dei produttori di energia da fonti rinnovabili, ma soltanto un valore approssimativo volto a porli quanto più possibile al riparo di pregiudizio. c) Conclusione interlocutoria relativa alla questione 1, lettera a

44. Occorre pertanto rispondere alla questione sub 1.a), nel senso che l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 attribuisce ai produttori con accesso garantito alla rete e fornitura di energia garantita il diritto ad una compensazione finanziario, in caso di ridispacciamento a scendere non basato sul mercato, quanto più possibile corrispondente alla perdita di ricavi ipotetica (ivi inclusi i sostegni finanziari non percepiti) derivante dalla relativa mancata fornitura d’energia alle condizioni di mercato, senza tuttavia necessariamente neutralizzare integralmente tale perdita sotto il profilo economico. 3.

Effetto del criterio della «compensazione finanziaria ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata» (questione sub 1.b)

45. La risposta alla questione 1, lettera a), contiene i criteri essenziali per l’interpretazione della locuzione «compensazione finanziaria ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata» di cui all’articolo 13, paragrafo 7, seconda frase, del regolamento 2019/943, in ordine alla quale il giudice del rinvio chiede, in particolare, chiarimenti (questione sub 1.b).

46. Tale locuzione si riferisce – nel caso di ridispacciamento a scendere( 27 ) – al risultato del primo metodo di calcolo e costituisce il presupposto per l’applicazione del secondo metodo di calcolo.

Il gestore di rete deve innanzitutto verificare, sulla base di tutti i dati disponibili,( 28 ) se il primo metodo conduca a un «compensazione finanziaria ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata», ossia se la compensazione risulti (in)adeguata.

A tal riguardo, esso dispone di un margine di discrezionalità (v. supra , paragrafo 37).

47. Laddove ritenga la compensazione inadeguata, il gestore di rete deve quindi determinare, nell’ambito del proprio margine di discrezionalità, una compensazione finanziaria adeguata mediante la «combinazione dei valori» di cui alle lettere a) e b).

48. A tal fine, il gestore di rete può, in una prima fase, assumere come base la media dei due valori determinati, sommarli oppure porre in altro modo in relazione i costi di gestione supplementari con le mancate entrate nette (ipotetiche).

In una seconda fase, deve determinare il quantum adeguato della compensazione in funzione delle circostanze del caso concreto, tra cui l’andamento dei prezzi sul mercato day-ahead durante il periodo di ridispacciamento (v. supra , paragrafo 30).

49. Conformemente alle considerazioni esposte supra ai paragrafi 27 e seguenti, l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 non consente, in linea di principio, di applicare, al di là dei criteri ivi esaustivamente previsti o in deroga ai medesimi, valori percentuali rigidi o presunzioni che limitino ingiustificatamente il margine di discrezionalità riconosciuto al gestore di rete (v., più in dettaglio, infra , paragrafi 64 e 65).

Ciò tiene altresì conto del fatto che il gestore di rete, in considerazione della posizione e dei compiti specifici attribuitigli dal regolamento de quo , ossia garantire il corretto funzionamento del mercato dell’energia elettrica sotto la vigilanza dell’autorità nazionale di regolazione ( 29 ), si trova nella posizione migliore per determinare una compensazione adeguata, cosa di cui anche il giudice nazionale deve tener conto nel controllo dell’adeguatezza della compensazione.

Ciò conferma, nuovamente, che l’importo della compensazione determinato dal gestore di rete non coincide necessariamente in modo esatto con la situazione economica in cui il produttore si sarebbe trovato in assenza dell’ordine di ridispacciamento, ma vi si avvicina soltanto quanto più possibile (v. supra , paragrafo 38).

50. Occorre pertanto rispondere alla questione 1, lettera b), nel senso che la locuzione «compensazione finanziaria ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata» di cui all’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 mira a garantire al produttore interessato da un ridispacciamento a scendere non basato sul mercato una compensazione finanziaria adeguata.

A tal riguardo, il gestore di rete dispone di un margine di discrezionalità.

4. Ammissibilità di misure nazionali di attuazione che subordinano il diritto alla compensazione finanziaria al godimento del beneficio del dispacciamento prioritario (questione sub 1.c)

51. La questione sub 1.c), è volta ad acclarare se l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 consenta l’adozione di misure nazionali di attuazione che subordinino il diritto alla compensazione finanziaria al fatto che il produttore interessato da un ordine di ridispacciamento a scendere non basato sul mercato benefici, in via ordinaria, del dispacciamento prioritario ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 2 e 4, del regolamento medesimo (v. supra , paragrafo 5)( 30 ).

52. Come giustamente rilevato dalla Commissione e dai resistenti in cassazione, le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 non operano una simile distinzione.

L’articolo 13, paragrafo 1, stabilisce piuttosto il principio, applicabile anche nell’ambito del paragrafo 7, secondo cui il ridispacciamento dev’essere effettuato sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e deve essere aperto a tutte le tecnologie di generazione (ivi comprese tutte le forme di stoccaggio dell’energia e di gestione della domanda) nei limiti di quanto tecnicamente realizzabile.

Ciò vale sia per il ridispacciamento basato sul mercato, che deve essere remunerato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, sia per il ridispacciamento non basato sul mercato, che dà luogo a un diritto a compensazione finanziaria ai sensi del successivo paragrafo 7.

53. Eventuali relative misure nazionali di attuazione, semmai necessarie, devono pertanto rispettare tali principi.

In particolare, al fine di garantire la concessione non discriminatoria del diritto alla compensazione finanziaria per effetto di un ordine di ridispacciamento (a scendere) non basato sul mercato, resta escluso che tali misure possano operare distinzioni a seconda che il produttore interessato benefici o meno del dispacciamento prioritario.

L’unico presupposto per il riconoscimento di tale diritto è che il produttore disponga, in forza di un contratto di connessione alla rete, di una garanzia di immissione o di prelievo.

54. Alla questione sub 1.c), occorre pertanto rispondere nel senso che il diritto a compensazione finanziaria previsto dall’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 non presuppone né che il produttore interessato da un ridispacciamento a scendere non basato sul mercato benefici o meno di un dispacciamento prioritario, né che il riconoscimento di tale diritto possa essere subordinato, nelle misure nazionali di attuazione, a una differenziazione del genere.

B. Effetto diretto dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 (questione sub 2)

55. Con la questione sub 2, il giudice del rinvio intende acclarare se le disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 siano sufficientemente chiare, precise e incondizionate e possiedano, pertanto, effetto diretto (questione sub 2.a), nonché se e in qual misura esse richiedano o consentano l’adozione di misure nazionali di attuazione o di applicazione (questione sub 2.b).

Ritengo opportuno esaminare tali questioni congiuntamente.

1. Requisiti relativi alla sussistenza dell ’ effetto diretto rispetto alla diretta applicabilità

56. In limine , le parti controvertono in merito, anzitutto, alla necessità di verificare, con riguardo alle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943, la sussistenza dei requisiti relativi alla sussistenza dell’effetto diretto riconosciuti dalla giurisprudenza, considerato che, a termini dell’articolo 288, paragrafo 2, TFUE, i regolamenti sono direttamente applicabili negli Stati membri.

Al centro del dibattito si collocano, da un lato, la sentenza Popławski ( 31 ), cui si richiama anche il giudice del rinvio nella questione sub 3.a), e, dall’altro, la questione se le disposizioni dei regolamenti, per il solo fatto della loro diretta applicabilità, prevalgano sul diritto nazionale confliggente.

Tuttavia, tale ultima questione è stata risolta dalla Corte in modo chiaro e generale nel senso che il principio del primato del diritto dell’Unione impone alle autorità degli Stati membri di disapplicare il diritto nazionale contrastante soltanto nella misura in cui la disposizione del diritto dell’Unione in questione – vale a dire anche quella contenuta in un regolamento – risponda ai requisiti necessari ai fini della sussistenza dell’effetto diretto (efficacia diretta) ( 32 ).

Le disposizioni di un regolamento aventi effetti immediati, non sono, infatti, automaticamente direttamente applicabili da parte delle autorità nazionali.

Esse possono, in ragione della loro struttura normativa, del loro carattere condizionato o del margine di discrezionalità attribuito a tali autorità, richiedere l’adozione di misure nazionali o dell’Unione (di attuazione) che le specifichino( 33 ) e, quindi, non essere dotate di effetto diretto ( 34 ).

57. Pertanto, nel caso di specie occorre verificare se l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 sia dotato di effetto diretto.

58. Secondo costante giurisprudenza, una disposizione del diritto dell’Unione – primario o derivato – produce effetto diretto solo se è, dal punto di vista sostanziale, incondizionata e sufficientemente precisa.

Una disposizione è incondizionata qualora sancisca un obbligo non soggetto ad alcuna condizione né subordinato, quanto alla sua osservanza o i suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell’Unione o degli Stati membri, ed è sufficientemente precisa qualora sancisca tale obbligo in termini non equivoci, così da poter essere invocata da un singolo ed applicata dal giudice ( 35 ).

In presenza di tali requisiti, il singolo è legittimato far valere la disposizione medesima dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato membro, anche qualora quest’ultimo non l’abbia correttamente recepita ( 36 ).

59. Qualora una disposizione del diritto dell’Unione – come, nel caso di specie, le disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 – attribuisca alle autorità nazionali competenti un certo margine di valutazione o di discrezionalità quanto all’accertamento dei presupposti per la sua applicazione e alle misure da adottare, ciò non rimette necessariamente in discussione la sua sufficiente precisione e il suo carattere incondizionato ai fini della sussistenza dell’effetto diretto.

Secondo costante giurisprudenza, un siffatto margine di valutazione o di discrezionalità non costituisce né una condizione né un ulteriore requisito di attuazione o di efficacia ai sensi dei principi richiamati supra al paragrafo 57 ( 37 ).

60. Secondo tale giurisprudenza, una disposizione del diritto dell’Unione può essere, piuttosto, considerata incondizionata e sufficientemente precisa anche laddove lasci agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nella sua attuazione, purché imponga loro, in modo non equivoco, l’obbligo di conseguire un determinato risultato, la cui applicazione non sia subordinata ad alcuna condizione( 38 ).

In definitiva, la Corte ha ormai equiparato i requisiti del carattere incondizionato dell’obbligo e della sua sufficiente precisione.

Ne consegue che anche obblighi formulati in termini generali, che di per sé lasciano un margine agli Stati membri, possono essere muniti di effetto diretto ( 39 ).

Ciò vale, in particolare, nei casi in cui la disposizione in questione stabilisca un metodo per conseguire il livello minimo di tutela o il risultato da essa prescritto ( 40 ).

61. Alla luce dei suesposti rilievi, ritengo – come sarà dimostrato in prosieguo – che le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943, relative al metodo di calcolo di una compensazione finanziaria, possiedono effetto diretto.

2. Ricorrenza dei requisiti dell ’ effetto diretto

62. Come illustrato supra ai paragrafi 27 e seguenti, il metodo di determinazione previsto all’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 è stabilito, sulla base dei criteri ivi indicati, in modo sufficientemente chiaro, preciso e incondizionato, tale da poter essere applicato direttamente dall’autorità nazionale competente, in particolare dal gestore della rete.

Il margine di valutazione riconosciuto a tale autorità ai fini della ricostruzione controfattuale non incide sul fatto che, in caso di ridispacciamento (a scendere) non basato sul mercato, il produttore interessato dispone di un diritto ad un’(adeguata) compensazione finanziaria.

Tale compensazione deve avvicinarsi, nel risultato, alla situazione economica in cui il produttore si sarebbe trovato in assenza di tale ridispacciamento - ossia qualora il quantitativo di energia elettrica in questione fosse stato commercializzato a condizioni di mercato.

A tale diritto corrisponde un obbligo chiaro del gestore della rete di darvi attuazione nel rispetto dei criteri e dei metodi di calcolo previsti all’articolo 13, paragrafo 7.

63. Sia l’obiettivo da conseguire costituito dalla compensazione finanziaria sia i criteri e il metodo del suo calcolo sono dunque stabiliti da tali disposizioni in termini sufficientemente chiari, precisi e esaustivi, così da poter essere fatti valere dai produttori interessati anche dinanzi a un giudice ed essere da questo verificati e applicati direttamente.

64. Laddove uno Stato membro – come, nel caso di specie, l’Irlanda mediante la decisione controversa – adotti misure di attuazione nell’esercizio del margine di discrezionalità riconosciuto dall’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943, ciò nulla toglie all’effetto diretto di tale disposizione.

Diversa – e non rilevante in questa sede – è la questione se tali misure di esecuzione si mantengano entro i limiti dei criteri stabiliti dalla disposizione medesima in termini sufficientemente precisi, incondizionati ed esaustivi, nonché del margine di valutazione da essa conferito, ovvero se li eccedano.

65. Sussistono peraltro dubbi per quanto concerne i criteri di determinazione del diritto alla compensazione finanziaria stabiliti nella decisione controversa.

Il metodo di determinazione ivi previsto si basa, infatti, tra l’altro, su «entrate ex-ante » (quantificate in modo preciso) e sulla connessa presunzione dell’esistenza di un valore «ingiustificatamente» elevato o basso, che può essere superata solo a fronte di «valide ragioni».

Spetta al giudice del rinvio verificare la compatibilità di tali criteri con le disposizioni, aventi effetto diretto, dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 e stabilire se debba, a tal fine, attribuire prevalenza a queste ultime.

3. Conclusione interlocutoria

66. Alla questione sub 2) occorre pertanto rispondere nel senso che l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943, pur riconoscendo al gestore della rete un margine di discrezionalità, soddisfa i requisiti dell’effetto diretto, senza vietare, nell’esercizio di tale margine, l’adozione di misure nazionali di recepimento o di attuazione.

Tuttavia, tali misure non devono violare i criteri e i metodi di determinazione ivi stabiliti e devono restare nei limiti di tale margine di discrezionalità, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

C. Altri mezzi di ricorso (questione sub 3)

67. La questione sub 3) riguarda eventuali ulteriori rimedi giuridici ed è sollevata soltanto nell’ipotesi in cui l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 non possieda effetti diretti.

Essa non necessita, pertanto, di risposta.

68. Qualora, con riguardo alla questione sub 2), la Corte dovesse giungere ad una conclusione diversa da quella indicata al precedente paragrafo 66, sarà sufficiente richiamare la costante giurisprudenza della Corte stessa, secondo cui i giudici nazionali sono tenuti, anche in assenza di effetto diretto, a interpretare il diritto nazionale, per quanto possibile, in modo conforme al diritto dell’Unione, riconoscendo ai singoli la possibilità di ottenere un risarcimento ove i loro diritti siano lesi da una violazione del diritto dell’Unione imputabile a uno Stato membro ( 41 ).

D. Questioni ulteriori (questione sub 4)

1. Differimento dell ’ adempimento del diritto alla compensazione finanziaria (questioni sub 4.a e 4.b)

69. Con la questioni sub 4.a) e 4.b), il giudice del rinvio intende accertare se l’adempimento del diritto alla compensazione finanziaria ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 possa essere differito fino al 2024 per mezzo di una misura nazionale di attuazione.

70. Come giustamente rilevano le resistenti in cassazione e la Commissione, il regolamento (UE) 2019/943 è entrato in vigore, ai sensi del suo articolo 71, paragrafo 1, il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è applicabile, a termini del successivo paragrafo 2, a decorrere dal

1. gennaio 2020, senza che per l’articolo 13 sia prevista alcuna deroga o disposizione transitoria.

Il diritto alla compensazione finanziaria nei confronti del gestore della rete, fondato sulle disposizioni, prevalenti e munite di effetto diretto, di cui all’articolo 13, paragrafo 7, sussiste pertanto a decorrere da tale data e deve essere dal medesimo adempiuto.

Il differimento dell’adempimento di tale diritto a un momento successivo – nella specie, al 2024 – è quindi incompatibile con le menzionate disposizioni pregiudicandone la piena efficacia( 42 ), postulata anche dalla giurisprudenza.

71. Alla questioni sub 4.a) e 4.b), si deve quindi rispondere nel senso che il diritto alla compensazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, aventi effetto diretto, di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/943, deve essere adempiuto, conformemente al suo articolo 71, paragrafo 2, a decorrere dal 1º gennaio 2020, senza che ciò possa essere differito mediante misure nazionali di esecuzione.

2. Limitazione o estensione dell ’ ambito di applicazione ratione personae del diritto alla compensazione finanziaria? (questione sub 4.c) a) Primo capo: esclusione dei piccoli produttori

72. Con il primo capo della questione sub 4.c), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 consenta l’adozione di misure nazionali di attuazione che, in caso di ridispacciamento (a scendere e non basato sul mercato), limitino il diritto alla compensazione finanziaria ai soli produttori operanti sul mercato ex-ante ( day-ahead ), con la conseguenza che i produttori de minimis ne resterebbero esclusi.

A parere delle parti del procedimento, i produttori de minimis non interessati da tale regolamento sarebbero piccoli produttori, spesso operanti sul mercato day-ahead o al mercato intraday irlandese.

73. Come correttamente osservato dalla Commissione e dalle resistenti in cassazione, il diritto alla compensazione finanziaria da parte del gestore della rete, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 7, prima frase, del regolamento (UE) 2019/943, presuppone unicamente che i produttori interessati da un ridispacciamento a scendere non basato sul mercato («operator[i] dell’impianto di generazione, di stoccaggio dell’energia o di gestione della domanda») abbiano accettato, in un contratto di connessione alla rete, l’impegno a garantire la fornitura di energia.

La capacità di produzione di energia elettrica o il volume della fornitura restano, a tale riguardo, irrilevanti.

Il criterio previsto all’articolo 13, paragrafo 7, lettera b), relativo alle «entrate nette derivanti dalla vendita dell’energia elettrica sul mercato del giorno prima», serve in tal caso unicamente a determinare il quantum della compensazione finanziaria secondo il primo metodo di calcolo, senza peraltro limitare il diritto alla compensazione nell’ an .

74. Un’interpretazione diversa risulterebbe altresì in contrasto con la struttura sistematica e con gli obiettivi degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 2019/943.

A termini dell’articolo 12, paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che, nel dispacciamento degli impianti di generazione dell’energia elettrica, i gestori dei sistemi diano la priorità agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili («dispacciamento prioritario»( 43 )), con una capacità installata di generazione di energia elettrica inferiore a 400 kW .

La continuità della garanzia di principio del dispacciamento prioritario è inoltre assicurata dall’articolo 12, paragrafo

6. Ne consegue che anche i piccoli produttori di energia rinnovabile beneficiano del dispacciamento prioritario, il quale viene meno in caso di ridispacciamento a scendere non basato sul mercato ex articolo 13, paragrafo

6. Inoltre, ai sensi della lettera a) del medesimo paragrafo 6, tale ridispacciamento è consentito, quanto alla generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soltanto entro limiti ristretti.

Una differenziazione in base al volume della produzione o dell’immissione di energia elettrica ovvero sulla partecipazione al mercato day-ahead , che comporti l’esclusione di determinati produttori (di energia rinnovabile) dall’ambito di applicazione ratione personae del diritto alla compensazione finanziaria, non risulterebbe compatibile con tali disposizioni.

75. Una simile differenziazione contrasterebbe altresì con i principi sanciti all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/943.

Da un lato, ai sensi del paragrafo 1, il ridispacciamento deve essere effettuato secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e deve essere aperto, nei limiti di quanto tecnicamente realizzabile, a tutte le tecnologie di generazione (nonché a tutte le forme di stoccaggio dell’energia e di gestione della domanda) (v., supra , paragrafo 52).

Una differenziazione basata sulla capacità di produzione non è prevista a tal riguardo.

Dall’altro lato, ai sensi del successivo paragrafo 2, tutti i produttori interessati (anche) dal ridispacciamento basato sul mercato hanno, in linea di principio, diritto ad una remunerazione finanziaria.

76. Conseguentemente, al primo capo della questione sub 4.c), si deve rispondere nel senso che l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 non consente l’adozione di misure nazionali di attuazione che, in caso di ridispacciamento (a scendere non basato sul mercato), limitino il diritto alla compensazione finanziaria ai soli produttori che operino sul mercato ex-ante ( day-ahead ) o escludano i cosiddetti produttori de minimis . b) Secondo capo: diritto alla compensazione dei soggetti intermediari

77. Con il secondo capo della questione sub 4.c), il giudice del rinvio intende acclarare, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 consenta l’adozione di misure nazionali di attuazione che estendano il diritto alla compensazione finanziaria, in caso di ridispacciamento (a scendere non basato sul mercato), ai fornitori di energia elettrica che possano eventualmente essere meri intermediari e non produttori, il che è in parte contestato dalle resistenti in cassazione.

A parere di queste ultime, inoltre, il gestore della rete può versare la compensazione soltanto direttamente a favore di un produttore avente diritto.

78. Come illustrato supra al paragrafo 73, l’articolo 13, paragrafo 7, prima frase, del regolamento (UE) 2019/943 limita il diritto al compensazione finanziaria nei confronti del gestore della rete ai produttori di energia elettrica interessati da un ridispacciamento non basato sul mercato («operator[i] dell’impianto di generazione, di stoccaggio dell’energia o di gestione della domanda») che abbiano accettato, in un contratto di connessione alla rete, l’impegno a garantire la fornitura di energia.

Inoltre, solo tali produttori sostengono «costi di gestione supplementari» da prendere in considerazione nell’ambito dei due metodi di calcolo per la determinazione della compensazione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943.

Ciò esclude, in linea di principio, dall’ambito di applicazione ratione personae del diritto alla compensazione gli intermediari che non siano produttori, non gestiscano alcuno degli impianti menzionati e non abbiano concluso un contratto di connessione alla rete con l’impegno a garantire la fornitura di energia.

79. Come rilevato dalla CRU e dalla Commissione, non appare tuttavia del tutto escluso che misure nazionali di attuazione possano disciplinare più in dettaglio le modalità di versamento della compensazione finanziaria al produttore avente diritto.

Ciò potrebbe consentire, per ragioni tecniche – ad esempio a fini di compensazione – il coinvolgimento di un intermediario in qualità di soggetto pagatore, purché ciò non pregiudichi il rispetto del diritto alla compensazione del produttore e non comporti un’ingiustificata traslazione del rischio di insolvenza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

80. Pertanto, al secondo capo della questione sub 4.c), occorre rispondere nel senso che l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 non consente l’adozione di misure nazionali di attuazione che estendano il diritto alla compensazione finanziaria, in caso di ridispacciamento (a scendere non basato sul mercato), ad un intermediario non rispondente ai requisiti di cui alla prima frase di tale disposizione.

Ciò non esclude che un intermediario del genere possa fungere da soggetto pagatore, purché il rispetto del diritto alla compensazione del produttore non risulti compromesso e non si determini un’ingiustificata traslazione del rischio di insolvenza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

3. Pagamenti superiori al prezzo di mercato in virtù di CPPA quali «sostegno finanziario» (questione sub 4.d)

81. Con la questione sub 4.d), il giudice del rinvio intende acclarare, in sostanza, se la nozione di «sostegno finanziario» di cui all’articolo 13, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943, che deve essere considerato quale «parte delle entrate nette», comprenda i pagamenti superiori al prezzo di mercato a favore di un produttore di energia rinnovabile sulla base di accordi di compravendita di energia elettrica (CPPA)( 44 ).

82. Tale questione è fortemente controversa tra le parti.

A parere del giudice del rinvio, la garanzia del prezzo di esercizio – eventualmente anche superiore al prezzo di mercato – prevista nei CPPA costituisce un elemento essenziale del sostegno finanziario ai produttori di energia rinnovabile (v., supra , paragrafo 15).

Tuttavia, essa non è riconosciuta né nella decisione controversa né dalla CRU come «sostegno finanziario» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943.

La CRU ritiene, infatti, che possa trattarsi unicamente di un sostegno pubblico sotto forma di sovvenzione statale.

83. Ritengo tale argomentazione della CRU non convincente, sia alla luce dell’ampiezza della nozione di «sostegno finanziario», sia per ragioni sistematiche e teleologiche.

A mio avviso, essa ricomprende tanto i sostegni finanziari di natura pubblica quanto quelli di natura privata, eventualmente autorizzati o promossi dallo Stato.

84. La nozione di «sostegno finanziario» non è definita nel regolamento (UE) 2019/943.

Né essa è – quantomeno non espressamente – subordinata all’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, il che potrebbe suggerire che essa si riferisca esclusivamente a un sostegno statale ai sensi della nozione di aiuto di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Tale subordinazione ricorre, invece, per gli accordi di compravendita di energia elettrica disciplinati dall’articolo 19 bis del regolamento (UE) 2019/943 – vale a dire i CPPA privati controversi nella specie (articolo 19 bis , paragrafo 4) – ragion per cui l’argomentazione della CRU risulta, già per tale motivo, infondata.

85. A mio avviso, l’articolo 13, paragrafo 7, lettera b), del regolamento de quo è piuttosto diretto a ricomprendere, in linea di principio, qualsiasi forma di sostegno finanziario alla produzione di energia elettrica – in particolare da fonti rinnovabili – indipendentemente dal fatto che essa provenga da risorse pubbliche o private.

Ciò è confermato dalla possibile qualificazione dei CPPA nell’ambito delle categorie di strumenti consentiti per la promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e per la garanzia della sicurezza dell’approvvigionamento, previste agli articoli 19 bis , 19 quinquies e 21 del regolamento (UE) 2019/943.

86. A termini dell’articolo 19 bis , paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943, gli Stati membri promuovono il ricorso agli accordi di compravendita di energia elettrica, al fine di garantire la prevedibilità dei prezzi e conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti nei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima, anche per quanto riguarda l’energia rinnovabile.

Ai sensi dei paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo, essi possono, a tal fine, prevedere in modo coordinato, regimi di garanzia statali a prezzi di mercato , volti a ridurre i rischi finanziari associati al mancato pagamento da parte degli acquirenti nel quadro degli accordi di compravendita di energia elettrica, nonché garanzie private o strumenti che aggregano la domanda di accordi di compravendita di energia elettrica.

In tale contesto, un regime di garanzia sostenuto dallo Stato «fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE (…) [deve comprendere] disposizioni atte a evitare una riduzione della liquidità sui mercati dell’energia elettrica e non eroga[re] sostegno per l’acquisto di energia generata a partire da combustibili fossili».

Dalla decisione di rinvio non emerge se il prezzo di esercizio garantito nei CPPA – potenzialmente anche superiore al prezzo di mercato – sia sostenuto da regime di garanzia statale del genere o se si tratti unicamente di una garanzia privata.

In entrambi i casi, si tratterebbe comunque di una forma di sostegno finanziario, in linea di principio consentita dal regolamento (UE) 2019/943.

87. I CPPA potrebbero inoltre inserirsi in un regime di sostegno diretto dei prezzi sotto forma di contratti bidirezionali per differenza per investimenti in nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile, ai sensi dell’articolo 19 quinquies del regolamento (UE) 2019/943 ( 45 ), i cui ricavi devono essere distribuiti ai clienti finali (paragrafo 5) ( 46 ).

Infine, i CPPA potrebbero costituire parte di un meccanismo di capacità ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento medesimo ( 47 ).

88. Il «sostegno finanziario» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 può dunque derivare tanto da un sostegno di natura pubblica quanto da una promozione, anche indotta dallo Stato, mediante risorse private.

Inoltre, sia per ragioni sistematiche sia per ragioni teleologiche, non vi è motivo di escludere che entrate potenzialmente superiori al prezzo di mercato derivanti da CPPA siano prese in considerazione nell’ambito della determinazione della compensazione finanziaria.

89. Al pari del dispacciamento prioritario previsto all’articolo 12, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) 2019/943 – anch’esso subordinato al rispetto delle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107, 108 e 109 TFUE – anche la compensazione finanziaria di cui all’articolo 13, paragrafo 7, è volta a favorire, ovvero a garantire, la promozione della produzione e della fornitura di energia da fonti rinnovabili.

Inoltre, dalla giurisprudenza, non sempre univoca, della Corte emerge che una misura di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili prevista dalla legge non rientra necessariamente nella nozione di aiuto di Stato, segnatamente qualora tale sostegno non sia concesso mediante «risorse statali» ( 48 ).

La nozione ampia di «sostegno finanziario», sia esso di origine pubblica o privata, tiene conto di tale impostazione.

Essa sembra essere stata, piuttosto, scelta consapevolmente dal legislatore dell’Unione per ricomprendere le molteplici forme di sostegno finanziario alla produzione di energia elettrica, in particolare da fonti rinnovabili, indipendentemente dal fatto che esse soddisfino o meno i requisiti della nozione di aiuto di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

90. Pertanto, alla questione sub 4.d), si deve rispondere nel senso che la nozione di «sostegno finanziario» di cui all’articolo 13, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 comprende, in linea di principio, i pagamenti superiori al prezzo di mercato effettuati a favore di un produttore di energia rinnovabile sulla base di accordi di compravendita di energia elettrica, quali i CPPA, ai sensi dell’articolo 19 bis del regolamento (UE) 2019/943.

V. Conclusione

91. Suggerisco pertanto alla Corte di rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Irlanda) nei seguenti termini:

1. a) L’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica, attribuisce ai produttori con accesso garantito alla rete e fornitura di energia garantita il diritto ad una compensazione finanziario, in caso di ridispacciamento a scendere non basato sul mercato, quanto più possibile corrispondente alla perdita di ricavi ipotetica (ivi inclusi i sostegni finanziari non percepiti) derivante dalla relativa mancata fornitura d’energia alle condizioni di mercato, senza tuttavia necessariamente neutralizzare integralmente tale perdita sotto il profilo economico.

La locuzione «compensazione finanziaria ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata» di cui all’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 mira a garantire al produttore interessato da un ridispacciamento a scendere non basato sul mercato una compensazione finanziaria adeguata.

A tal riguardo, il gestore di rete dispone di un margine di discrezionalità.

b) Il diritto a compensazione finanziaria previsto dall’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 non presuppone né che il produttore interessato da un ridispacciamento a scendere non basato sul mercato benefici o meno di un dispacciamento prioritario, né che il riconoscimento di tale diritto possa essere subordinato, nelle misure nazionali di attuazione, a una differenziazione del genere.

2. L’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943, pur riconoscendo al gestore della rete un margine di discrezionalità, soddisfa i requisiti dell’effetto diretto, senza vietare, nell’esercizio di tale margine, l’adozione di misure nazionali di recepimento o di attuazione.

Tuttavia, tali misure non devono violare i criteri e i metodi di determinazione ivi stabiliti e devono restare nei limiti di tale margine di discrezionalità, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

3. a) Il diritto alla compensazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, aventi effetto diretto, di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/943, deve essere adempiuto, conformemente al suo articolo 71, paragrafo 2, a decorrere dal

1. gennaio 2020, senza che ciò possa essere differito mediante misure nazionali di esecuzione.

b) L’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 non consente l’adozione di misure nazionali di attuazione, che, in caso di ridispacciamento (a scendere non basato sul mercato), limitino il diritto alla compensazione finanziaria ai soli produttori che operino sul mercato ex-ante ( day-ahead ) o escludano i cosiddetti produttori de minimis ; che estendano il diritto alla compensazione finanziario, in caso di ridispacciamento (a scendere non basato sul mercato), a un intermediario che non soddisfi i requisiti previsti al primo periodo di tale disposizione.

Ciò non esclude che un siffatto intermediario possa fungere da soggetto pagatore, purché ciò non pregiudichi l’effettivo soddisfacimento del diritto alla compensazione del produttore e non comporti un’ingiustificata traslazione del rischio di insolvenza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

c) La nozione di «sostegno finanziario» di cui all’articolo 13, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 comprende, in linea di principio, i pagamenti superiori al prezzo di mercato effettuati a favore di un produttore di energia rinnovabile sulla base di accordi di compravendita di energia elettrica, (

[OSCURATO:PERSONA]

), ai sensi dell’articolo 19 bis del regolamento 2019/943. 1 Lingua originale: il tedesco. 2 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54), come modificato, da ultimo, dal regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione (GU 2024, L 1747, pag. 1). 3 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 2019, L 158, pag. 125), come modificata, da ultimo, dalla direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione (GU 2024, L 1711, pag. 1). 4

V. articolo 3 del regolamento 2019/943 («Principi relativi alla gestione dei mercati dell’energia elettrica»), secondo cui, inter alia , i prezzi si formano in base alla domanda e all’offerta (lettera a) e le regole sul mercato incoraggiano la libera formazione dei prezzi ed evitano le azioni intese ad impedire la formazione dei prezzi in base alla domanda e all’offerta (lettera b). 5

V. articolo 3, lettere c) e f), del regolamento 2019/943. 6 Come correttamente rilevato dal giudice del rinvio, le misure di dispacciamento basate sul mercato, disciplinate all’articolo 12 del regolamento 2019/943, si distinguono pertanto dalle misure di ridispacciamento, basate o meno sul mercato, previste dal successivo articolo

13. Un ridispacciamento, secondo tale definizione, ha luogo quando si verifica una «congestione fisica» o quando è necessaria una «riduzione» per ragioni di sicurezza del sistema.

Il ridispacciamento a scendere non basato sul mercato oggetto della presente controversia mira a ridurre la quota di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel sistema. 7 Per «dispacciamento prioritario» s’intende, secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 20, del regolamento 2019/943, «con riferimento al modello di autodispacciamento, il dispacciamento delle centrali elettriche in base a criteri diversi dal merito economico delle offerte e, con riferimento al modello di dispacciamento centrale, il dispacciamento delle centrali elettriche in base a criteri diversi dal merito economico e dai vincoli di rete, con priorità al dispacciamento di tecnologie di generazione specifiche».

I termini «modello di dispacciamento centrale» e «modello di autodispacciamento» sono definiti all’articolo 2, rispettivamente, ai punti 29 e 30, del regolamento medesimo. 8 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU 2012, L 315, pag. 1). 9 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16). 10

V. pagg. 27 e 28 della decisione controversa. 11

V. anche l’articolo 19 bis del regolamento n. 2019/943. 12 Sentenza del 24 giugno 2019 (C‑573/17, EU:C:2019:530). 13 L’articolo 13, paragrafo 7, lettera b), del regolamento 2019/943, relativo alla perdita di «entrate nette», riguarda esclusivamente il ridispacciamento a scendere non basato sul mercato. 14 Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943, nessun diritto a compensazione finanziaria è previsto per i «produttori che accettano un contratto di connessione in cui non è garantita la fornitura fissa di energia» (il corsivo è mio). 15

V. articolo 13, paragrafo 7, lettera b), secondo comma, del regolamento 2019/943.

Come risulta dalla questione sub 4.d), nel caso di specie è controverso unicamente se il prezzo di esercizio garantito nei CPPA costituisca, qualora risulti superiore al prezzo di mercato, un «sostegno finanziario» (v. infra, paragrafi 81 e segg.). 16

V. articolo 13, paragrafo 7, lettera a), del regolamento 2019/943 («costi supplementari del combustibile in caso di ridispacciamento a salire o della fornitura di calore di riserva in caso di ridispacciamento a scendere »; il corsivo è mio). 17 L’Irlanda ha confermato, in risposta a un quesito posto dalla Corte all’udienza, che in Irlanda la compensazione finanziaria di cui all’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 è parimenti soggetta a imposizione fiscale. 18 Ritengo invece fuorviante e poco utile l’argomentazione della Commissione secondo cui si tratterebbe di un’«eccezione» al primo metodo di calcolo. 19 Le varie versioni linguistiche non divergono in modo significativo.

Tuttavia, la versione francese (« indûment » anziché « injustifié ») esprime con maggiore chiarezza la necessità dell’effettuazione di una valutazione riferita all’adeguatezza della compensazione. 20 In tale contesto, non si tratta, infatti, delle «entrate nette» (ipotetiche) mancate ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 7, lettera b), del regolamento 2019/943.

Ciò lascia peraltro intendere che, in un caso del genere, non sia applicabile il primo metodo di calcolo, bensì soltanto il secondo. 21

V. altresì articolo 13, paragrafo 7, seconda frase, del regolamento 2019/943 («[l]a compensazione finanziaria»). 22 Una siffatta garanzia di entrate minime è prevista, in deroga al principio sancito all’articolo 10, paragrafo 1 («[i]l prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica non ha un limite massimo né un limite minimo»), unicamente all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento 2019/943 («I NEMO possono applicare limiti armonizzati sui prezzi di bilanciamento massimi e minimi per gli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero»). 23 Anche per quanto riguarda il ridispacciamento basato sul mercato, l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento 2019/943 si limita a prevedere che le «risorse ridispacciate sono selezionate tra gli impianti di generazione, di stoccaggio dell’energia o di gestione della domanda mediante meccanismi di mercato e sono finanziariamente compensate» (il corsivo è mio). 24 Ciò riguarda il commercio di energia elettrica per il giorno successivo nonché il commercio a breve termine. 25

V. articolo 12, paragrafo 6, lettera b), della proposta della Commissione del 30 novembre 2016 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell’energia elettrica [COM(2016) 861 def.]: « 90% of the net revenues from the sale of electricity on the day-ahead market that the generating or demand facility would have generated without the curtailment or redispatching request ». 26 Compromesso relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell’energia elettrica del 18 gennaio 2019, documento interistituzionale 2016/0379 (COD), pag. 66 (disponibile all’indirizzo: 4-provisional-agreement-karins-regulation-on-electricity-en). 27 Come già illustrato supra , alla nota a piè di pagina 20, ciò non vale necessariamente per il ridispacciamento a salire.

In tal caso, infatti, non possono sussistere mancate «entrate nette» (ipotetiche) ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 7, lettera b), del regolamento 2019/943, cosicché dovrebbe trovare applicazione unicamente il secondo metodo di calcolo, tenendo conto delle entrate effettive e dei costi di gestione supplementari. 28 Come altresì osservato dai resistenti in cassazione all’udienza, il TSO è a conoscenza del quantitativo di energia elettrica di cui ha impedito l’immissione per effetto del ridispacciamento a scendere.

Parimenti, dovrebbero essere determinabili, con riguardo a tale quantitativo al momento del ridispacciamento, i ricavi di mercato realizzati o realizzabili sul mercato day-ahead .

Il produttore, dal canto suo, dispone delle informazioni relative ai propri costi di gestione. 29

V. articoli 8, da 12 a 18 e 28 e segg. del regolamento 2019/943. 30 Tale questione - come sostengono anche i resistenti in cassazione e come confermato dalla CRU nelle proprie osservazioni scritte - sembra riferirsi piuttosto all’articolo 12 che non all’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943.

L’articolo 12, paragrafo 2, disciplina infatti il dispacciamento prioritario, in linea di principio, (nel senso della definizione di cui all’articolo 2, punto 20) per gli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili e abbiano una capacità installata di generazione di energia elettrica inferiore a 400 kW.

A termini del successivo paragrafo 4, gli Stati membri possono estendere tale regime anche agli impianti di generazione che impiegano la cogenerazione ad alto rendimento con medesima capacità di generazione.

Il successivo paragrafo 6 garantisce inoltre che gli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento e commissionati prima del 4 luglio 2019 - e che, una volta commissionati, erano soggetti al dispacciamento prioritario - continuano a beneficiare del dispacciamento prioritario.

La decisione controversa nel procedimento principale si colloca in tale contesto, prevedendo metodi di calcolo differenziati del diritto alla compensazione finanziaria a seconda che l’impianto di generazione sia stato commissionato prima o dopo il 4 luglio 2019. 31 Sentenza del 24 giugno 2019, C‑573/17, EU:C:2019:530, vertente sulla questione dell’effetto diretto e del primato di disposizioni della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27). 32 V., in tal senso, le sentenze del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 60 e segg.), e del 18 dicembre 2025, Commissione/Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte di Giustizia – Primato del diritto dell’Unione) (C‑448/23, EU:C:2025:975, punti da 114 a 117, con ulteriori riferimenti di giurisprudenza). 33 V., in tal senso, le sentenze dell’11 gennaio 2001, [OSCURATO:PERSONA] (C‑403/98, EU:C:2001:6, punti da 26 a 28), del 14 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑42/10, C‑45/10 e C‑57/10, EU:C:2011:253, punti 47 e segg.), del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] en [OSCURATO:PERSONA] (C‑386/18, EU:C:2019:1122, punti 63 e 64), e del 30 maggio 2024, Expedia (C‑663/22, EU:C:2024:433, punti da 40 a 42 con ulteriori riferimenti di giurisprudenza). 34

V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Rantos nella causa Electrabel e a. (C‑633/23, EU:C:2025:131, paragrafo 34). 35 V., in tal senso, le sentenze dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto) (C‑205/20, EU:C:2022:168, punto 18), e del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑86/22, EU:C:2023:1023, punto 76, con ulteriori riferimenti di giurisprudenza). 36 V., in tal senso, la sentenza del 6 ottobre 2015, T-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑508/14, EU:C:2015:657, punto 52, con ulteriori riferimenti di giurisprudenza).

V. anche le mie conclusioni nelle cause riunite BCE e Commissione/Corneli (C‑777/22 P e C‑789/22 P, EU:C:2024:973, paragrafo 87). 37 V., in tal senso, le sentenze del 6 ottobre 2015, T-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑508/14, EU:C:2015:657, punto 53, con ulteriori riferimenti di giurisprudenza), e dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto) (C‑205/20, EU:C:2022:168, punto 19). 38 V., in tal senso, le sentenze del 3 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/12, EU:C:2014:2131, punto 32), e del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑86/22, EU:C:2023:1023, punto 77, con ulteriori riferimenti di giurisprudenza).

V. anche le mie conclusioni nella causa Impact (C‑268/06, EU:C:2008:2, paragrafo 96) nonché nelle cause riunite BCE e Commissione/Corneli (C‑777/22 P e C‑789/22 P, EU:C:2024:973, paragrafo 89). 39

V. [OSCURATO:PERSONA], J., „Zur unmittelbaren Wirkung des Unionsrechts“, Archiv des öffentlichen Rechts , 2023, vol. 148, pagg. 496 e segg. (501). 40 V., in tal senso, le sentenze del 6 ottobre 2015, T-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑508/14, EU:C:2015:657, punto 53), e del 14 gennaio 2021, RTS infra e [OSCURATO:PERSONA]Behaegel (C‑387/19, EU:C:2021:13, punto 49);

V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Rantos nella causa Electrabel e a. (C‑633/23, EU:C:2025:131, paragrafi da 34 a 36). 41 V., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punti da 55 a 57, con ulteriori riferimenti di giurisprudenza). 42 V., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punti da 53 a 58). 43

V. articolo 2, punto 20, del regolamento 2019/943. 44 Contratti di acquisto di energia elettrica da parte di imprese (

[OSCURATO:PERSONA]

) ovvero accordi di compravendita di energia elettrica; v. articolo 19 bis del regolamento (UE) 2019/943 (v. supra , paragrafo 15). 45 Secondo il giudice del rinvio, i CPPA assumono, di regola, la forma di «contratti per differenza» (v., supra , paragrafo 15). 46 Un sistema del genere sarebbe, peraltro, soggetto alla valutazione della Commissione ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, conformemente all’articolo 19 quinquies , paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943. 47

V. pagg. 59 e 60 del piano irlandese relativo al meccanismo di capacità del 16 dicembre 2019 (disponibile all’indirizzo updated_ireland_implementation_plan.pdf), secondo cui il 15% della domanda di energia elettrica dovrebbe essere sostenuto per mezzo di CPPA.

Un siffatto meccanismo di capacità rientra parimenti, in linea di principio, nell’ambito di applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE; v. la sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑57/19 P, EU:C:2021:663). 48 Le questioni di distinzione che ne derivano, in particolare per quanto riguarda l’impiego di «risorse statali» e la loro imputabilità allo Stato, sono spesso molto controverse e difficili da valutare; v. le sentenze del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C-379/98, EU:C:2001:160, punti 57 e segg.); del 28 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C-405/16 P, EU:C:2019:268, punti 52 e segg.), e del 26 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C-790/21 P e C-791/21 P, EU:C:2024:792, punti 84 e segg.).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] del 16 aprile 2026( 1 ) Causa C ‑ 36/25 [OSCURATO:PERSONA] (ROI) DAC, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GR [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], TRA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] II [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] of Utilities, Intervenienti: [OSCURATO:PERSONA] PLC, [OSCURATO:PERSONA] [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Irlanda)] « Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Norme comuni – Regolamento (UE) 2019/943 – Articolo 13, paragrafo 7 – Produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili – Dispacciamento prioritario – Ridispacciamento a scendere non basato sul mercato – Diritto a compensazione finanziaria – Metodi di determinazione – Compensazione adeguata – Effetto diretto – Presupposti » Indice I. Introduzione II. Contesto normativo A. Regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell’energia elettrica B. Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica III. Fatti, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte IV. Analisi giuridica A. Effetti dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 (questione sub 1) 1. Osservazioni preliminari 2. Criteri e funzionamento del meccanismo di compensazione di cui all’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 (questione sub 1.a) a) Interpretazione letterale b) Interpretazione sistematica, teleologica e storica c) Conclusione interlocutoria relativa alla questione 1, lettera a 3. Effetto del criterio della «compensazione finanziaria ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata» (questione sub 1.b) 4. Ammissibilità di misure nazionali di attuazione che subordinano il diritto alla compensazione finanziaria al godimento del beneficio del dispacciamento prioritario (questione sub 1.c) B. Effetto diretto dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 (questione sub 2) 1. Requisiti relativi alla sussistenza dell’effetto diretto rispetto alla diretta applicabilità 2. Ricorrenza dei requisiti dell’effetto diretto 3. Conclusione interlocutoria C. Altri mezzi di ricorso (questione sub 3) D. Questioni ulteriori (questione sub 4) 1. Differimento dell’adempimento del diritto alla compensazione finanziaria (questioni sub 4.a e 4.b) 2. Limitazione o estensione dell’ambito di applicazione ratione personae del diritto alla compensazione finanziaria? (questione sub 4.c) a) Primo capo: esclusione dei piccoli produttori b) Secondo capo: diritto alla compensazione dei soggetti intermediari 3. Pagamenti superiori al prezzo di mercato in virtù di CPPA quali «sostegno finanziario» (questione sub 4.d) V. Conclusione I. Introduzione 1. Il mercato interno dell’energia elettrica, liberalizzato e armonizzato, tra l’altro, dal regolamento (UE) 2019/943( 2 ) e dalla direttiva (UE) 2019/944( 3 ), si fonda, in linea di principio, su regole di mercato( 4 ). Esso promuove tuttavia al contempo la produzione sostenibile e decarbonizzata di energia elettrica( 5 ), motivo per cui le forniture di energia da parte dei produttori da fonti rinnovabili sono, in linea di principio, privilegiate («dispacciamento prioritario»). Il complesso funzionamento dei mercati dell’energia elettrica richiede tuttavia, per ragioni di gestione della domanda e di sicurezza del sistema, anche interventi non basati sul mercato da parte dei gestori di rete, quali il ridispacciamento a scendere oggetto della presente controversia. Un ridispacciamento di tal genere fa sì che il produttore interessato di energia da fonti rinnovabili – ad esempio da energia eolica – non possa temporaneamente immettere in rete l’energia prodotta o producibile e acquisisca, a tal fine, un diritto ad una compensazione finanziaria nei confronti del gestore di rete. Un analogo diritto sorge, peraltro, anche nel caso in cui il gestore di rete disponga un ridispacciamento a salire , vale a dire quando il produttore interessato è tenuto a produrre e immettere in rete una quantità di energia superiore a quella che avrebbe prodotto in condizioni di mercato. 2. Nel procedimento principale da cui è scaturita la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, è controversa l’applicazione della normativa nazionale e di quella dell’Unione relative alla determinazione della compensazione finanziaria per un ridispacciamento a scendere non basato sul mercato. Alla Corte si presenta pertanto, per la prima volta, l’occasione di pronunciarsi sui complessi criteri del diritto dell’Unione che disciplinano il diritto alla compensazione finanziaria previsto in tale ipotesi. II. Contesto normativo 3. Il contesto normativo dell’Unione è costituito essenzialmente dal regolamento 2019/943 e dalla direttiva 2019/94. A. Regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell’energia elettrica 4. Ai sensi dell’articolo 2, punto 26, del regolamento 2019/943, per ridispacciamento si intende la «misura, compresa la riduzione, attivata da uno o più gestori dei sistemi di trasmissione o gestori dei sistemi di distribuzione, consistente nella modifica del profilo di generazione, di carico o entrambi al fine di modificare i flussi fisici sul sistema elettrico e ridurre una congestione fisica o di garantire altrimenti la sicurezza del sistema» ( 6 ). 5. L’articolo 12 del regolamento 2019/943 disciplina il dispacciamento della generazione e la gestione della domanda. A termini del paragrafo 1, «[i]l dispacciamento degli impianti di generazione e di gestione della domanda deve essere non discriminatorio, trasparente e, salvo diversamente disposto ai sensi dei paragrafi da 2 a 6, basato sul mercato» ( 7 ). I paragrafi da 2 a 6 disciplinano il «dispacciamento prioritario» per gli impianti di generazione che utilizzano fonti rinnovabili. Ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri, fatti salvi gli articoli 107, 108 e 109 TFUE, «assicurano che, nel dispacciamento degli impianti di generazione dell’energia elettrica, i gestori dei sistemi diano la priorità agli impianti di generazione che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili nella misura consentita dal funzionamento sicuro del sistema elettrico nazionale, sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori e laddove tali impianti di generazione ( inter alia ) … abbiano una capacità installata di generazione di energia elettrica inferiore a 400 kW». A termini del successivo paragrafo 4, gli Stati membri possono prevedere la stessa disciplina per gli impianti di generazione che impiegano la cogenerazione ad alto rendimento aventi la medesima capacità installata. Ai sensi del successivo paragrafo 6, gli impianti di produzione che utilizzano fonti di energia rinnovabile o cogenerazione ad alto rendimento, commissionati prima del 4 luglio 2019 e, una volta commissionati, soggetti al dispacciamento prioritario a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE( 8 ) o all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE ( 9 ), continuano a beneficiare del dispacciamento prioritario. 6. L’articolo 13 del regolamento 2019/943, intitolato «Ridispacciamento», dispone, inter alia : «(1) Il ridispacciamento della generazione, come anche il ridispacciamento della gestione della domanda, si basa su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. È aperto a tutte le tecnologie di generazione, tutto lo stoccaggio di energia e tutta la gestione della domanda, compresi quelli ubicati in altri Stati membri, salvo laddove non sia tecnicamente realizzabile. (2) Le risorse ridispacciate sono selezionate tra gli impianti di generazione, di stoccaggio dell’energia o di gestione della domanda mediante meccanismi di mercato e sono finanziariamente compensate. (…) (3) Si può ricorrere al ridispacciamento della generazione, allo stoccaggio dell’energia e alla gestione della domanda non basati sul mercato solo: a) in mancanza di alternative di mercato; b) se tutte le risorse disponibili basate sul mercato sono state sfruttate; c) se il numero degli impianti di generazione, di stoccaggio dell’energia o di gestione della domanda è troppo basso per assicurare una concorrenza effettiva nella zona nella quale sono situati impianti adatti a fornire il servizio; oppure d) se l’attuale situazione di rete comporta congestione in modo talmente periodico e prevedibile che il ridispacciamento basato sul mercato porterebbe a offerte strategiche periodiche, che causerebbero un aumento del livello di congestione interna (…) (…) (5) Fatti salvi gli obblighi relativi al mantenimento dell’affidabilità e alla sicurezza della rete, basati su criteri trasparenti e non discriminatori stabiliti dalle autorità di regolazione, i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione a)      assicurano la capacità delle reti di trasmissione e delle reti di distribuzione di trasmettere l’energia elettrica da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento con il minimo possibile di ridispacciamento (…); b)      adottano misure operative adeguate riguardanti le reti e il mercato al fine di ricorrere il meno possibile al ridispacciamento al ribasso dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento; (…) (6) Laddove si ricorra al ridispacciamento a scendere non basato sul mercato, si applicano i seguenti principi: a)      gli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili sono soggetti al ridispacciamento a scendere solo in mancanza di alternative o se queste comportano costi notevolmente sproporzionati o gravi rischi per la sicurezza della rete. b)      l’energia elettrica generata nell’ambito di un processo di cogenerazione ad alto rendimento è soggetta al ridispacciamento a scendere solo se, a parte il ridispacciamento a scendere degli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili, non vi sono alternative o se queste comportano costi sproporzionati o gravi rischi per la sicurezza della rete. c)      l’energia elettrica autoprodotta da impianti che impiegano fonti di energia rinnovabili o la cogenerazione ad alto rendimento non immessa nella rete di trasporto o di distribuzione non è ridotta a meno che nessun’altra soluzione permetta di risolvere problemi connessi alla sicurezza delle reti. d)      il ridispacciamento a scendere di cui alle lettere a), b) e c) è debitamente giustificato in modo trasparente (…) (7) Quando il ridispacciamento non è basato sul mercato, è oggetto di compensazione finanziaria da parte del gestore del sistema che chiede il ridispacciamento all’operatore dell’impianto di generazione ridispacciata, di stoccaggio dell’energia o di gestione della domanda, a eccezione del caso di produttori che accettano un contratto di connessione in cui non è garantita la fornitura fissa di energia. La compensazione finanziaria è almeno equivalente al valore più alto dei seguenti elementi o alla loro combinazione, se l’applicazione solo del più alto comporterebbe una compensazione ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata: a)      costi di gestione supplementari causati dal ridispacciamento, quali costi supplementari del combustibile in caso di ridispacciamento a salire o della fornitura di calore di riserva in caso di ridispacciamento a scendere degli impianti di generazione che impiegano la cogenerazione ad alto rendimento; b)      le entrate nette derivanti dalla vendita dell’energia elettrica sul mercato del giorno prima che l’impianto di generazione, di stoccaggio dell’energia o di gestione della domanda avrebbe creato senza la richiesta di ridispacciamento; se agli impianti di generazione, di stoccaggio dell’energia o di gestione della domanda è concesso un sostegno finanziario in base al volume di energia elettrica generata o consumata, il sostegno finanziario che sarebbe stato ricevuto senza la richiesta di ridispacciamento è considerato parte delle entrate nette». 7. L’articolo 19 bis del regolamento medesimo disciplina la promozione del ricorso agli «Accordi di compravendita di energia elettrica». 8. Il successivo articolo 19 quinquies disciplina i «Regimi di sostegno diretto dei prezzi sotto forma di contratti bidirezionali per differenza per gli investimenti» in nuovi impianti di generazione da fonti rinnovabili. B. Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica 9. L’articolo 59 della direttiva 2019/944 disciplina i compiti e le competenze delle autorità di regolazione. A termini del paragrafo 1, lettera a), l’autorità di regolazione è competente a «stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasmissione o distribuzione o le relative metodologie di calcolo, o entrambe». III. Fatti, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 10. La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Irlanda) riguarda due procedimenti per cassazione nei quali è controversa l’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943. A tali procedimenti partecipano, in qualità di ricorrenti per cassazione, la [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] of Utilities (Commissione di regolazione dei servizi di pubblica utilità, in prosieguo: la «CRU»), l’autorità di regolazione nazionale dell’energia elettrica in Irlanda ([OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: l’«ARN»), l’[OSCURATO:PERSONA] (Procuratore generale, Irlanda), il gestore del sistema di trasmissione competente per l’Irlanda ([OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: il «TSO» o il «gestore di rete»), ossia la [OSCURATO:PERSONA] plc, nonché, i resistenti in cassazione e ricorrenti in primo grado, soggetti che sono produttori di energia da fonti rinnovabili o loro intermediari. 11. Nell’isola d’Irlanda esiste un mercato unico dell’energia elettrica ( [OSCURATO:PERSONA] , in prosieguo: il «SEM»), con vigilanza separata per la parte irlandese e quella nordirlandese. L’autorità di regolazione competente per l’Irlanda del Nord è la [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «NIAUR»). Ai fini dell’esercizio di funzioni di vigilanza congiunte della CRU e della NIAUR, è stato istituito il [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «SEMC»). [OSCURATO:PERSONA], unitamente al gestore del sistema di trasmissione competente per l’Irlanda del Nord ([OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: il «SONI»), gestisce il mercato unico dell’energia elettrica ([OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: il «SEMO»). 12. In data 22 marzo 2022, il SEMC adottava, sulla base dell’articolo 59 della direttiva 2019/944, la «decisione sul dispacciamento, il ridispacciamento e la compensazione ai sensi del regolamento (UE) 2019/943» (la «SEM-22-009») [ [OSCURATO:PERSONA] on Dispatch, Redispatch and [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA] (EU) 2019/943 ; in prosieguo: la «decisione controversa»]. Ai fini dell’attuazione delle prescrizioni imposte, inter alia , dall’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 e della concessione di una compensazione finanziaria agli impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili in caso di ridispacciamento non basato sul mercato, la decisione controversa prevede i seguenti principi( 10 ): «a)      per le unità di generazione da fonti rinnovabili messe in funzione dopo il 4 luglio 2019, la compensazione basata sul valore delle entrate ex-ante di un’unità di generazione oppure, se più alto, del mancato sostegno non dovrebbe essere considerata « ingiustificatamente elevata », a meno che non vi siano valide ragioni per ritenere il contrario. Qualsiasi sostegno mancato relativo a tali impianti deve provenire, di regola, da programmi di incentivazione basati sul mercato e della migliore offerta, in cui le offerte rispecchiano le entrate di mercato, ivi comprese quelli istituiti ex articolo 13, paragrafo 7, della direttiva de qua. b)      per le unità di generazione da fonti rinnovabili messe in funzione prima del 4 luglio 2019, la compensazione basata sul valore delle entrate ex-ante di un’unità oppure, se più alto, del mancato sostegno dovrebbe essere considerata “ ingiustificatamente elevata” , a meno che non vi siano valide ragioni per ritenere il contrario. Qualsiasi sostegno mancato relativo a tali impianti deve provenire, di regola, da programmi, in cui l’incentivazione sia basata sui costi medi dell’energia elettrica provenienti da fonti rinnovabili». 13. Nei ricorsi proposti avverso la decisione controversa, i resistenti in cassazione avevano sostenuto che, in caso di ridispacciamento non basato sul mercato, le perdite subite dai produttori di energia elettrica dovessero essere integralmente compensate, in modo tale che la prospettiva di un ridispacciamento risultasse per essi «indifferente» o «neutra». La decisione limiterebbe il loro diritto a compensazione finanziaria, in particolare in caso di ridispacciamento a scendere, in modo incompatibile con l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 e rinvierebbe ingiustificatamente la corresponsione delle compensazioni stesse. 14. L’[OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) accoglieva i ricorsi, annullando la decisione controversa. 15. Il giudice del rinvio adito con ricorso per cassazione, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Irlanda), nutre dubbi in merito all’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 e s’interroga sull’effetto diretto di tale disposizione. Il giudice medesimo rileva che la decisione controversa esclude, tra l’altro, dal diritto alla compensazione finanziaria i cosiddetti gestori di impianti di generazione de minimis , che non partecipano al mercato day-ahead – vale a dire al mercato dell’energia elettrica ex ante , sottolineando inoltre la rilevante importanza economica del sostegno finanziario ai produttori di energia da fonti rinnovabili, in particolare mediante la promozione degli accordi di compravendita di energia elettrica ( [OSCURATO:PERSONA] , in prosieguo: i «CPPA»)( 11 ). Mediante tali contratti, gli acquirenti si impegnano ad acquistare energia elettrica a un prezzo concordato (il «prezzo di esercizio», o « strike price »), che può temporaneamente essere superiore o inferiore al prezzo di mercato. Tali CPPA assumono, di regola, la forma di contratti per differenza, nei quali il produttore versa la differenza all’acquirente qualora il prezzo di mercato sia superiore al prezzo di esercizio, mentre l’acquirente compensa il produttore qualora il prezzo di riferimento del mercato sia inferiore. Secondo la CRU, tuttavia, il diritto del produttore al prezzo di esercizio, quando questo sia superiore al prezzo di mercato, non ricadrebbe nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 7, lettera b), del regolamento 2019/943 e, conseguentemente, non dovrebbe essere oggetto di compensazione in caso di ridispacciamento a scendere. 16. [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha quindi sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell’articolo 267, paragrafo 3, TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali: 1.      a)      Se l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 imponga che gli impianti di generazione che dispongono di un accesso fisso, che sono sottoposti a dispacciamento a scendere dal gestore del sistema, siano integralmente compensati per le entrate perse a causa del ridispacciamento (ivi compresi eventuali sostegni finanziari persi), in modo tale che l’impianto di generazione sia posto nella stessa posizione finanziaria in cui si sarebbe trovato se non fosse stato oggetto di ridispacciamento e risulti quindi indifferente alla prospettiva di essere sottoposto a ridispacciamento. b)      In tale contesto, cosa si intenda con l’espressione « compensazione ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata » e rispetto a quali criteri o parametri di riferimento debba effettuarsi la valutazione se la compensazione sia « ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata ». c)      In particolare, se l’articolo 13, paragrafo 7, consenta l’adozione di una misura di applicazione che, in relazione alla compensazione alla quale gli impianti di generazione di energia elettrica hanno diritto, distingue tra gli impianti di generazione di energia elettrica a seconda che essi godano o meno del beneficio del dispacciamento prioritario. 2.      a)      Se l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 sia sufficientemente chiaro, preciso e incondizionato, o alla luce dei suoi termini o con l’aiuto di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, per avere effetto diretto nel diritto nazionale. b)      In che misura l’articolo 13, paragrafo 7, prescriva o consenta l’adozione di misure nazionali di attuazione o di applicazione. 3.      a)      Qualora l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 non abbia effetto diretto, se possa comunque essere invocato dinanzi a un giudice nazionale per contestare la legittimità di una disposizione di diritto nazionale (ivi compresa qualsiasi presunta misura nazionale di attuazione) ritenuta incompatibile con esso, e come base per annullare o disapplicare detta disposizione o misura ove venga accertato che è incompatibile con esso, oppure se l’esercizio di tale competenza da parte di un giudice nazionale sia escluso dalla sentenza Popławski II [( 12 )]. b)      Qualora l’articolo 13, paragrafo 7, non abbia effetto diretto, e qualora non possa essere invocato dinanzi a un giudice nazionale per lo scopo indicato nella [questione 3] a) di cui sopra, quali siano i mezzi di ricorso ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE, dell’articolo 47 della Carta o ad altro titolo di cui può avvalersi un’impresa che sostiene che una presunta misura nazionale di attuazione limiti ingiustificatamente il suo diritto a compensazione di cui all’articolo 13, paragrafo 7. 4.      Per quanto riguarda il corretto significato e l’effetto dell’articolo 13, paragrafo 7: a)      Se, alla luce del disposto dell’articolo 71 del regolamento 2019/943, l’autorità di regolazione nazionale (ARN) avesse la facoltà di adottare una misura di applicazione che ha differito al 2024 il pagamento della compensazione di cui all’articolo 13, paragrafo 7. b)      Se l’autorità nazionale di regolazione (ANR) avesse la facoltà di adottare una misura di applicazione che ha differito la decisione riguardante la questione se il pagamento della compensazione di cui all’articolo 13, paragrafo 7, fosse dovuto (e in tal caso, in che misura) in relazione al sostegno finanziario perso. c)      Se l’articolo 13, paragrafo 7, consenta l’adozione di una misura di applicazione che i) limiti la compensazione agli impianti di generazione che partecipano al mercato ex ante (del giorno prima), escludendo così dalla compensazione gli impianti di generazione de minimis in caso siano oggetto di ridispacciamento e/o ii) preveda il pagamento della compensazione ai fornitori di energia elettrica, che possono essere intermediari invece che impianti di generazione che sono stati oggetto di ridispacciamento. d)      Se, nel caso in cui un impianto di generazione da fonti rinnovabili che è parte di un accordo di compravendita di energia elettrica concluso con un’impresa («CPPA») sia oggetto di ridispacciamento a scendere, la compensazione dovuta ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 7), debba includere una compensazione per la perdita di eventuali pagamenti che sarebbero stati dovuti ai sensi del CPPA (nel caso in cui l’impianto di generazione non fosse stato oggetto di ridispacciamento) a causa del valore più elevato del prezzo di esercizio previsto dal contratto rispetto al prezzo di mercato pertinente, oppure se tali pagamenti costituiscano una forma di sostegno finanziario che esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 7, lettera b). 17. Con ordinanza del 9 aprile 2025, il presidente della Corte ha respinto la domanda del giudice del rinvio diretta a sottoporre la domanda di pronuncia pregiudiziale a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. 18. Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte i resistenti in cassazione, la CRU, l’Irlanda, la Repubblica ellenica e la Commissione europea. Essi hanno altresì partecipato all’udienza del 15 gennaio 2026 e hanno risposto ai quesiti scritti e orali della Corte. IV. Analisi giuridica 19. La domanda di pronuncia pregiudiziale s’incentra sull’interpretazione dei criteri (controversi) previsti dall’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 ai fini della determinazione di una compensazione finanziaria a favore dei gestori di impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili interessati da un ridispacciamento a scendere non basato sul mercato. Connessa a tale questione è quella se tale disposizione possieda effetto diretto (efficacia diretta) e debba essere quindi applicata da un giudice nazionale in un procedimento come quello in esame – eventualmente disapplicando il diritto nazionale contrastante. 20. Esaminerò anzitutto gli effetti di tale disposizione e dei suoi criteri (questione sub 1) ( sub A). Da tale esame discende se la disposizione stessa risponda ai requisiti relativi alla sussistenza di effetto diretto (questione sub 2) ( sub B) ovvero quali rimedi giuridici siano a disposizione dei produttori interessati (questione sub 3) ( sub C). Infine, esaminerò le ulteriori questioni (questione sub 4) ( sub D). A. Effetti dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 (questione sub 1) 1. Osservazioni preliminari 21. Controversa inter partes è, in particolare, la questione se l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 attribuisca, in caso di ridispacciamento non basato sul mercato – nella specie, a scendere – ai produttori di energia da fonti rinnovabili il diritto ad una compensazione finanziaria «integrale» nei confronti del gestore di rete, vale a dire una compensazione che ponga tali produttori, sotto il profilo economico, nella stessa situazione in cui si troverebbero se il ridispacciamento non fosse intervenuto e se essi avessero potuto fornire l’energia prodotta secondo le condizioni e le regole di mercato applicabili (tenuto conto anche del dispacciamento prioritario loro spettante) ottenendo la relativa remunerazione. 22. Le parti concordano sul fatto che il meccanismo di compensazione per un ridispacciamento a scendere non basato sul mercato, previsto dall’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943, si fondi su una valutazione ipotetica o controfattuale. Ciò emerge, in particolare, dall’articolo 13, paragrafo 7, lettera b), secondo cui la compensazione deve essere determinata, inter alia , sulla base delle «entrate nette derivanti dalla vendita dell’energia elettrica sul mercato del giorno prima» che l’impianto di generazione interessato « avrebbe creato senza la richiesta di ridispacciamento ». Nel caso di un ridispacciamento del genere, occorre dunque confrontare la situazione economica che ne risulta con quella che si sarebbe verificata se il quantitativo di energia interessata fosse stata immesso nella rete e venduto sul mercato day-ahead . 23. I criteri da prendere in considerazione nell’ambito di tale valutazione comparativa devono essere pertanto esaminati più approfonditamente. Il giudice del rinvio chiede, in particolare, quale sia la portata della locuzione «compensazione ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata» di cui all’articolo 13, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento 2019/943 (questione sub 1.b). 24. Al fine di comprendere meglio la portata di tali criteri, appare opportuno esaminare il meccanismo della compensazione previsto dall’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 nel suo complesso. 25. Occorre altresì tener conto del fatto che il diritto del produttore interessato a una compensazione finanziaria sorge non solo in caso di ridispacciamento a scendere (vale a dire, di una riduzione della quantità di energia immessa), ma anche in caso di ridispacciamento a salire (ossia, di un aumento della quantità immessa), che non è oggetto della presente controversia, nel qual caso, in linea di principio, non è necessaria una valutazione comparativa controfattuale( 13 ). Inoltre, è pacifico che, da un lato, il diritto alla compensazione presuppone un contratto di connessione alla rete con garanzia di immissione( 14 ) – che nel caso di specie sembra sussistere – e che, dall’altro, il «sostegno finanziario» accordato a tale produttore, sulla base della quantità di energia prodotta o consumata, è considerato compreso nelle sue entrate nette ( 15 ). 2. Criteri e funzionamento del meccanismo di compensazione di cui all ’ articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 (questione sub 1.a) 26. La questione sub 1.a), laddove riguarda la compensazione «integrale» delle perdite di entrate del produttore di energia da fonti rinnovabili, mi sembra formulata in termini leggermente fuorvianti. Infatti, la valutazione comparativa basata sui criteri (variabili) e sui metodi di calcolo previsti dall’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 non garantisce, a mio avviso, una compensazione finanziaria che, sotto il profilo economico, neutralizzi completamente gli effetti del ridispacciamento. Tale compensazione è, piuttosto, volta ad avvicinarsi quanto più possibile alla situazione economica ipotetica sussistente in caso di assenza di ridispacciamento. Ciò emerge chiaramente già dall’interpretazione letterale. a) Interpretazione letterale 27. Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943, in caso di applicazione di un ridispacciamento non basato sul mercato dev’essere corrisposta una compensazione finanziaria minima (« almeno equivalente »). A tal fine, la disposizione prevede due distinti metodi di determinazione (di carattere prioritario e subordinato), che si applicano, in linea di principio, sia al ridispacciamento a salire sia a quello a scendere( 16 ). 28. I due metodi di determinazione hanno in comune il fatto di basarsi su due parametri variabili, ossia, da un lato, sul valore dei «costi di gestione supplementari» derivanti dal ridispacciamento (lettera a) e, dall’altro, sulle «entrate nette derivanti dalla vendita dell’energia elettrica sul mercato del giorno prima» che l’impianto di generazione «avrebbe creato senza la richiesta di ridispacciamento» (lettera b). La nozione di «entrate nette» non è ulteriormente definita nel regolamento 2019/943. Occorre pertanto fare riferimento al significato generale del termine, secondo cui le «entrate nette», a differenza delle «entrate lorde», sono entrate al netto dei costi e degli oneri ( 17 ). 29. Secondo il primo metodo di calcolo – di carattere prioritario – la compensazione dev’essere determinata sulla base del valore più elevato tra quelli indicati alle lettere a) e b) («equivalente al valore più alto dei seguenti elementi»). 30. Solo nel caso in cui tale metodo conduca a una «compensazione ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata», si deve ricorrere, nell’ambito del secondo metodo di calcolo , ad una combinazione dei valori indicati alle lettere a) e b) («loro combinazione»)( 18 ). Anche il termine «combinazione» non viene ulteriormente precisato nel regolamento 2019/943. Esso potrebbe essere inteso nel senso di valore medio o di media aritmetica dei due valori determinati secondo il primo metodo di calcolo (ai sensi delle lettere a) e b). Tale conclusione non è, tuttavia, cogente. Anche una somma dei due valori rientrerebbe ancora nel significato del termine. In ogni caso, i costi di gestione (supplementari) e le entrate nette (ipotetiche) mancate devono essere posti in relazione reciproca. Ciò lascia intendere che il gestore di rete dispone di un ampio margine di discrezionalità quanto alle modalità di combinazione di entrambi i valori. 31. Già i criteri variabili del «valore dei costi di gestione supplementari» (lettera a) e delle «entrate nette» (lettera b), che costituiscono la base di entrambi i metodi di calcolo, depongono, a mio avviso, in senso contrario alla tesi della compensazione «integrale» sostenuta dai resistenti in cassazione. 32. È infatti ipotizzabile che il produttore interessato da un ridispacciamento a scendere sostenga costi di gestione supplementari che possono raggiungere o persino superare il valore delle entrate nette mancate. In base al primo metodo di calcolo previsto dall’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943, il produttore medesimo può, salvo che la compensazione sia ingiustificatamente bassa o elevata e necessiti, dunque, di rettifica, far valere, a titolo di compensazione (minima), sempre e solo il valore più elevato tra i due. Anche nel caso in cui, in tali circostanze, il produttore possa pretendere una compensazione pari alle entrate nette mancate, comprensive del sostegno finanziario non percepito, ciò non implica – contrariamente a quanto sostenuto dai resistenti in cassazione – che esso sia posto nella medesima situazione finanziaria in cui si troverebbe in assenza di ridispacciamento o che quest’ultimo gli risulti del tutto indifferente o neutro. Infatti, gli eventuali costi di gestione supplementari causati dal ridispacciamento non sono necessariamente sufficientemente coperti. Un simile risultato potrebbe quindi configurare una «compensazione finanziaria ingiustificatamente bassa» e giustificare il ricorso al secondo metodo di calcolo. 33. L’articolo 13, paragrafo 7, lettera a), del regolamento 2019/943 prende espressamente in considerazione tale situazione mediante l’esempio del ridispacciamento a scendere della produzione di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento. Per i gestori degli impianti interessati ne possono derivare costi di gestione supplementari connessi alla produzione supplementare di calore. Nonostante la riduzione imposta della produzione e dell’immissione di energia elettrica e le conseguenti perdite, i gestori medesimi devono infatti adempiere i propri obblighi contrattuali di fornitura di calore. Tale calore dev’essere quindi prodotto senza che i costi di gestione così generati possano essere coperti mediante la vendita dell’energia elettrica automaticamente cogenerata. 34. Pertanto, già il primo metodo di calcolo (di natura aritmetica) non può, in ogni caso, garantire una compensazione finanziaria «integrale», come sostenuto dai resistenti in cassazione. 35. Ciò vale a maggior ragione nell’ambito del secondo metodo di calcolo. Esso prevede la possibilità di rettificare il valore della compensazione, sia a salire sia a scendere, qualora il gestore di rete lo ritenga «ingiustificatamente» basso o elevato. La «combinazione» dei due valori di cui alle lettere a) e b) costituisce soltanto il punto di partenza per la determinazione della compensazione finanziaria. Inoltre, la locuzione «compensazione finanziaria ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata», che rende applicabile il secondo metodo di calcolo, implica una valutazione di carattere discrezionale. Essa è, infatti, volta a consentire – in termini inversi – il raggiungimento di una compensazione «giustificata» nel quantum , ossia adeguata ( 19 ). 36. Il secondo metodo di calcolo costituisce, dunque, uno strumento ausiliario per determinare la situazione economica (ipotetica) in assenza del ridispacciamento imposto. Ciò risulta evidente anche nel caso – qui non controverso – del ridispacciamento a salire. Sebbene l’aumento della quantità di energia immessa comporti, in linea di principio, maggiori entrate per il produttore interessato, l’articolo 13, paragrafo 7, lettera a), del regolamento 2019/943 riconosce che, anche in tale ipotesi, possono insorgere costi di gestione supplementari, ad esempio costi di combustibile,( 20 ) che possono superare o ridurre in modo sproporzionato tali entrate. 37. Il gestore di rete, il quale, secondo il secondo metodo di calcolo, determina, nel caso concreto, la compensazione finanziaria adeguata, dispone quindi, nell’ambito della necessaria valutazione comparativa controfattuale, di un margine di discrezionalità sotto un duplice profilo, che trova espressione nelle nozioni giuridiche indeterminate di «combinazione [di entrambi i valori]» e di «ingiustificatamente». Tale discrezionalità riguarda, da un lato, la valutazione della questione se il primo metodo di calcolo conduca a un «compensazione finanziaria ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata», ossia se il relativo valore risulti inadeguatamente basso o elevato, e, dall’altro, la successiva e connessa valutazione dell’ adeguatezza della compensazione stessa mediante la «combinazione» dei due valori. Tale valutazione, a seconda delle circostanze del caso concreto, è aperta quanto al risultato, non dovendo necessariamente condurre ad una completa equivalenza della situazione economica dei produttori rispetto a quella che si sarebbe verificata in assenza del ridispacciamento. 38. Il «diritto a compensazione finanziaria» disciplinato dall’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 non viene, coerentemente, ulteriormente precisato mediante il termine «integrale» (« full compensation» ) ( 21 ). In tale contesto non viene tantomeno fatto riferimento ad una garanzia di entrate minime, bensì soltanto ad una compensazione minima (v. supra , paragrafo 27) ( 22 ). Contrariamente a quanto sostenuto dai resistenti in cassazione, il legislatore dell’Unione, come emerge anche dall’analisi storica (infra, paragrafo 43), ha consapevolmente rinunciato a una simile precisazione, limitandosi a disciplinare il diritto ad una compensazione finanziaria( 23 ). Tale diritto è pertanto limitato, nel quantum , al valore risultante dalle ipotesi comparative e dai metodi di calcolo previsti dalla disposizione medesima, il quale non coincide necessariamente con il valore che sarebbe risultato dall’immissione e dalla vendita del ridotto quantitativo di energia per effetto del ridispacciamento a scendere, ma deve soltanto avvicinarsi il più possibile a tale risultato, come peraltro riconosciuto dai resistenti in cassazione all’udienza, anche con riferimento al principio di proporzionalità. 39. Il risultato di tale interpretazione letterale è confermato da considerazioni sistematiche e teleologiche nonché dalla genesi del regolamento 2019/943. b) Interpretazione sistematica, teleologica e storica 40. Sotto il profilo sistematico, il regolamento 2019/943 non prevede una soglia minima di entrate o di compensazione delle perdite che non possa in alcun caso essere superata verso il basso. La possibilità, prevista all’articolo 10, paragrafo 2, di stabilire «prezzi di bilanciamento massimi e minimi per gli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero»( 24 ) costituisce un’eccezione e non è trasferibile al ridispacciamento disciplinato all’articolo 13. 41. L’assenza di una soglia minima di entrate è inoltre confermata dal fatto che il legislatore dell’Unione, nel primo metodo di calcolo della compensazione finanziaria ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943, impone la determinazione separata dei costi di gestione supplementari di cui alla lettera a) e delle mancate entrate nette di cui alla lettera b), al fine di fissare la compensazione sulla base del valore più elevato tra i due (v. supra , paragrafi 28 e 32). Diversamente, non avrebbe senso la possibilità di rettificare il risultato del primo metodo di calcolo, qualora esso conduca a una compensazione finanziaria ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata, mediante il secondo metodo di calcolo. Quest’ultimo presuppone, appunto, che la compensazione debba eventualmente essere rettificata verso l’alto o persino verso il basso. La locuzione « almeno equivalente al valore più alto dei seguenti elementi o alla loro combinazione» non indica pertanto una soglia minima in tal senso, ma si limita a riflettere il fatto che uno dei due valori di cui alle lettere a) e b) può risultare più elevato e quindi, in linea di principio, idoneo a fungere da parametro per la determinazione della compensazione finanziaria. 42. Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dai resistenti in cassazione, non ravviso negli obiettivi del regolamento 2019/943 ulteriori elementi che possano fondare un diritto a una compensazione finanziaria «integrale» come da essi sostenuto. L’obiettivo di una gestione della domanda fondamentalmente conforme al mercato, unitamente alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, tra l’altro mediante il dispacciamento prioritario, viene parimenti perseguito garantendo, in caso di ridispacciamento non basato sul mercato, una compensazione finanziaria che si avvicini il più possibile a una remunerazione alle condizioni di mercato. È proprio questo, a mio avviso, il risultato cui mira il meccanismo di compensazione istituito dall’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943. 43. La genesi di tale regolamento va nella medesima direzione. Nella propria proposta, la Commissione aveva limitato il diritto alla compensazione finanziaria all’ipotesi di ridispacciamento a scendere non basato sul mercato e al 90% delle entrate nette (ipotetiche) derivanti dalla vendita di energia elettrica sul mercato day-ahead ( 25 ). Successivamente, il Consiglio ha soppresso il riferimento a tale soglia del 90%, cosicché si è fatto riferimento unicamente alle entrate nette (ipotetiche) mancate. Il compromesso finale tra il Consiglio e il Parlamento europeo ha, tuttavia, abbandonato le entrate nette quale unico criterio di determinazione della compensazione finanziaria, introducendo, invece, criteri aggiuntivi per entrambi i metodi di calcolo («valore dei costi di gestione supplementari» di cui alla lettera a) – includendo anche il ridispacciamento a salire – e «entrate nette» mancate di cui alla lettera b), nonché la «loro combinazione» in caso di «compensazione finanziaria ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata») ( 26 ). Il legislatore dell’Unione ha quindi ritenuto che, nell’ambito della necessaria valutazione comparativa ipotetica in caso di ridispacciamento a scendere non basato sul mercato, non sia possibile conseguire, sotto il profilo aritmetico, una piena neutralizzazione economica della posizione dei produttori di energia da fonti rinnovabili, ma soltanto un valore approssimativo volto a porli quanto più possibile al riparo di pregiudizio. c) Conclusione interlocutoria relativa alla questione 1, lettera a 44. Occorre pertanto rispondere alla questione sub 1.a), nel senso che l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 attribuisce ai produttori con accesso garantito alla rete e fornitura di energia garantita il diritto ad una compensazione finanziario, in caso di ridispacciamento a scendere non basato sul mercato, quanto più possibile corrispondente alla perdita di ricavi ipotetica (ivi inclusi i sostegni finanziari non percepiti) derivante dalla relativa mancata fornitura d’energia alle condizioni di mercato, senza tuttavia necessariamente neutralizzare integralmente tale perdita sotto il profilo economico. 3. Effetto del criterio della «compensazione finanziaria ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata» (questione sub 1.b) 45. La risposta alla questione 1, lettera a), contiene i criteri essenziali per l’interpretazione della locuzione «compensazione finanziaria ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata» di cui all’articolo 13, paragrafo 7, seconda frase, del regolamento 2019/943, in ordine alla quale il giudice del rinvio chiede, in particolare, chiarimenti (questione sub 1.b). 46. Tale locuzione si riferisce – nel caso di ridispacciamento a scendere( 27 ) – al risultato del primo metodo di calcolo e costituisce il presupposto per l’applicazione del secondo metodo di calcolo. Il gestore di rete deve innanzitutto verificare, sulla base di tutti i dati disponibili,( 28 ) se il primo metodo conduca a un «compensazione finanziaria ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata», ossia se la compensazione risulti (in)adeguata. A tal riguardo, esso dispone di un margine di discrezionalità (v. supra , paragrafo 37). 47. Laddove ritenga la compensazione inadeguata, il gestore di rete deve quindi determinare, nell’ambito del proprio margine di discrezionalità, una compensazione finanziaria adeguata mediante la «combinazione dei valori» di cui alle lettere a) e b). 48. A tal fine, il gestore di rete può, in una prima fase, assumere come base la media dei due valori determinati, sommarli oppure porre in altro modo in relazione i costi di gestione supplementari con le mancate entrate nette (ipotetiche). In una seconda fase, deve determinare il quantum adeguato della compensazione in funzione delle circostanze del caso concreto, tra cui l’andamento dei prezzi sul mercato day-ahead durante il periodo di ridispacciamento (v. supra , paragrafo 30). 49. Conformemente alle considerazioni esposte supra ai paragrafi 27 e seguenti, l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 non consente, in linea di principio, di applicare, al di là dei criteri ivi esaustivamente previsti o in deroga ai medesimi, valori percentuali rigidi o presunzioni che limitino ingiustificatamente il margine di discrezionalità riconosciuto al gestore di rete (v., più in dettaglio, infra , paragrafi 64 e 65). Ciò tiene altresì conto del fatto che il gestore di rete, in considerazione della posizione e dei compiti specifici attribuitigli dal regolamento de quo , ossia garantire il corretto funzionamento del mercato dell’energia elettrica sotto la vigilanza dell’autorità nazionale di regolazione ( 29 ), si trova nella posizione migliore per determinare una compensazione adeguata, cosa di cui anche il giudice nazionale deve tener conto nel controllo dell’adeguatezza della compensazione. Ciò conferma, nuovamente, che l’importo della compensazione determinato dal gestore di rete non coincide necessariamente in modo esatto con la situazione economica in cui il produttore si sarebbe trovato in assenza dell’ordine di ridispacciamento, ma vi si avvicina soltanto quanto più possibile (v. supra , paragrafo 38). 50. Occorre pertanto rispondere alla questione 1, lettera b), nel senso che la locuzione «compensazione finanziaria ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata» di cui all’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 mira a garantire al produttore interessato da un ridispacciamento a scendere non basato sul mercato una compensazione finanziaria adeguata. A tal riguardo, il gestore di rete dispone di un margine di discrezionalità. 4. Ammissibilità di misure nazionali di attuazione che subordinano il diritto alla compensazione finanziaria al godimento del beneficio del dispacciamento prioritario (questione sub 1.c) 51. La questione sub 1.c), è volta ad acclarare se l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 consenta l’adozione di misure nazionali di attuazione che subordinino il diritto alla compensazione finanziaria al fatto che il produttore interessato da un ordine di ridispacciamento a scendere non basato sul mercato benefici, in via ordinaria, del dispacciamento prioritario ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 2 e 4, del regolamento medesimo (v. supra , paragrafo 5)( 30 ). 52. Come giustamente rilevato dalla Commissione e dai resistenti in cassazione, le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 non operano una simile distinzione. L’articolo 13, paragrafo 1, stabilisce piuttosto il principio, applicabile anche nell’ambito del paragrafo 7, secondo cui il ridispacciamento dev’essere effettuato sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e deve essere aperto a tutte le tecnologie di generazione (ivi comprese tutte le forme di stoccaggio dell’energia e di gestione della domanda) nei limiti di quanto tecnicamente realizzabile. Ciò vale sia per il ridispacciamento basato sul mercato, che deve essere remunerato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, sia per il ridispacciamento non basato sul mercato, che dà luogo a un diritto a compensazione finanziaria ai sensi del successivo paragrafo 7. 53. Eventuali relative misure nazionali di attuazione, semmai necessarie, devono pertanto rispettare tali principi. In particolare, al fine di garantire la concessione non discriminatoria del diritto alla compensazione finanziaria per effetto di un ordine di ridispacciamento (a scendere) non basato sul mercato, resta escluso che tali misure possano operare distinzioni a seconda che il produttore interessato benefici o meno del dispacciamento prioritario. L’unico presupposto per il riconoscimento di tale diritto è che il produttore disponga, in forza di un contratto di connessione alla rete, di una garanzia di immissione o di prelievo. 54. Alla questione sub 1.c), occorre pertanto rispondere nel senso che il diritto a compensazione finanziaria previsto dall’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 non presuppone né che il produttore interessato da un ridispacciamento a scendere non basato sul mercato benefici o meno di un dispacciamento prioritario, né che il riconoscimento di tale diritto possa essere subordinato, nelle misure nazionali di attuazione, a una differenziazione del genere. B. Effetto diretto dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 (questione sub 2) 55. Con la questione sub 2, il giudice del rinvio intende acclarare se le disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 siano sufficientemente chiare, precise e incondizionate e possiedano, pertanto, effetto diretto (questione sub 2.a), nonché se e in qual misura esse richiedano o consentano l’adozione di misure nazionali di attuazione o di applicazione (questione sub 2.b). Ritengo opportuno esaminare tali questioni congiuntamente. 1. Requisiti relativi alla sussistenza dell ’ effetto diretto rispetto alla diretta applicabilità 56. In limine , le parti controvertono in merito, anzitutto, alla necessità di verificare, con riguardo alle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943, la sussistenza dei requisiti relativi alla sussistenza dell’effetto diretto riconosciuti dalla giurisprudenza, considerato che, a termini dell’articolo 288, paragrafo 2, TFUE, i regolamenti sono direttamente applicabili negli Stati membri. Al centro del dibattito si collocano, da un lato, la sentenza Popławski ( 31 ), cui si richiama anche il giudice del rinvio nella questione sub 3.a), e, dall’altro, la questione se le disposizioni dei regolamenti, per il solo fatto della loro diretta applicabilità, prevalgano sul diritto nazionale confliggente. Tuttavia, tale ultima questione è stata risolta dalla Corte in modo chiaro e generale nel senso che il principio del primato del diritto dell’Unione impone alle autorità degli Stati membri di disapplicare il diritto nazionale contrastante soltanto nella misura in cui la disposizione del diritto dell’Unione in questione – vale a dire anche quella contenuta in un regolamento – risponda ai requisiti necessari ai fini della sussistenza dell’effetto diretto (efficacia diretta) ( 32 ). Le disposizioni di un regolamento aventi effetti immediati, non sono, infatti, automaticamente direttamente applicabili da parte delle autorità nazionali. Esse possono, in ragione della loro struttura normativa, del loro carattere condizionato o del margine di discrezionalità attribuito a tali autorità, richiedere l’adozione di misure nazionali o dell’Unione (di attuazione) che le specifichino( 33 ) e, quindi, non essere dotate di effetto diretto ( 34 ). 57. Pertanto, nel caso di specie occorre verificare se l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 sia dotato di effetto diretto. 58. Secondo costante giurisprudenza, una disposizione del diritto dell’Unione – primario o derivato – produce effetto diretto solo se è, dal punto di vista sostanziale, incondizionata e sufficientemente precisa. Una disposizione è incondizionata qualora sancisca un obbligo non soggetto ad alcuna condizione né subordinato, quanto alla sua osservanza o i suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell’Unione o degli Stati membri, ed è sufficientemente precisa qualora sancisca tale obbligo in termini non equivoci, così da poter essere invocata da un singolo ed applicata dal giudice ( 35 ). In presenza di tali requisiti, il singolo è legittimato far valere la disposizione medesima dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato membro, anche qualora quest’ultimo non l’abbia correttamente recepita ( 36 ). 59. Qualora una disposizione del diritto dell’Unione – come, nel caso di specie, le disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 – attribuisca alle autorità nazionali competenti un certo margine di valutazione o di discrezionalità quanto all’accertamento dei presupposti per la sua applicazione e alle misure da adottare, ciò non rimette necessariamente in discussione la sua sufficiente precisione e il suo carattere incondizionato ai fini della sussistenza dell’effetto diretto. Secondo costante giurisprudenza, un siffatto margine di valutazione o di discrezionalità non costituisce né una condizione né un ulteriore requisito di attuazione o di efficacia ai sensi dei principi richiamati supra al paragrafo 57 ( 37 ). 60. Secondo tale giurisprudenza, una disposizione del diritto dell’Unione può essere, piuttosto, considerata incondizionata e sufficientemente precisa anche laddove lasci agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nella sua attuazione, purché imponga loro, in modo non equivoco, l’obbligo di conseguire un determinato risultato, la cui applicazione non sia subordinata ad alcuna condizione( 38 ). In definitiva, la Corte ha ormai equiparato i requisiti del carattere incondizionato dell’obbligo e della sua sufficiente precisione. Ne consegue che anche obblighi formulati in termini generali, che di per sé lasciano un margine agli Stati membri, possono essere muniti di effetto diretto ( 39 ). Ciò vale, in particolare, nei casi in cui la disposizione in questione stabilisca un metodo per conseguire il livello minimo di tutela o il risultato da essa prescritto ( 40 ). 61. Alla luce dei suesposti rilievi, ritengo – come sarà dimostrato in prosieguo – che le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943, relative al metodo di calcolo di una compensazione finanziaria, possiedono effetto diretto. 2. Ricorrenza dei requisiti dell ’ effetto diretto 62. Come illustrato supra ai paragrafi 27 e seguenti, il metodo di determinazione previsto all’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 è stabilito, sulla base dei criteri ivi indicati, in modo sufficientemente chiaro, preciso e incondizionato, tale da poter essere applicato direttamente dall’autorità nazionale competente, in particolare dal gestore della rete. Il margine di valutazione riconosciuto a tale autorità ai fini della ricostruzione controfattuale non incide sul fatto che, in caso di ridispacciamento (a scendere) non basato sul mercato, il produttore interessato dispone di un diritto ad un’(adeguata) compensazione finanziaria. Tale compensazione deve avvicinarsi, nel risultato, alla situazione economica in cui il produttore si sarebbe trovato in assenza di tale ridispacciamento - ossia qualora il quantitativo di energia elettrica in questione fosse stato commercializzato a condizioni di mercato. A tale diritto corrisponde un obbligo chiaro del gestore della rete di darvi attuazione nel rispetto dei criteri e dei metodi di calcolo previsti all’articolo 13, paragrafo 7. 63. Sia l’obiettivo da conseguire costituito dalla compensazione finanziaria sia i criteri e il metodo del suo calcolo sono dunque stabiliti da tali disposizioni in termini sufficientemente chiari, precisi e esaustivi, così da poter essere fatti valere dai produttori interessati anche dinanzi a un giudice ed essere da questo verificati e applicati direttamente. 64. Laddove uno Stato membro – come, nel caso di specie, l’Irlanda mediante la decisione controversa – adotti misure di attuazione nell’esercizio del margine di discrezionalità riconosciuto dall’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943, ciò nulla toglie all’effetto diretto di tale disposizione. Diversa – e non rilevante in questa sede – è la questione se tali misure di esecuzione si mantengano entro i limiti dei criteri stabiliti dalla disposizione medesima in termini sufficientemente precisi, incondizionati ed esaustivi, nonché del margine di valutazione da essa conferito, ovvero se li eccedano. 65. Sussistono peraltro dubbi per quanto concerne i criteri di determinazione del diritto alla compensazione finanziaria stabiliti nella decisione controversa. Il metodo di determinazione ivi previsto si basa, infatti, tra l’altro, su «entrate ex-ante » (quantificate in modo preciso) e sulla connessa presunzione dell’esistenza di un valore «ingiustificatamente» elevato o basso, che può essere superata solo a fronte di «valide ragioni». Spetta al giudice del rinvio verificare la compatibilità di tali criteri con le disposizioni, aventi effetto diretto, dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 e stabilire se debba, a tal fine, attribuire prevalenza a queste ultime. 3. Conclusione interlocutoria 66. Alla questione sub 2) occorre pertanto rispondere nel senso che l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943, pur riconoscendo al gestore della rete un margine di discrezionalità, soddisfa i requisiti dell’effetto diretto, senza vietare, nell’esercizio di tale margine, l’adozione di misure nazionali di recepimento o di attuazione. Tuttavia, tali misure non devono violare i criteri e i metodi di determinazione ivi stabiliti e devono restare nei limiti di tale margine di discrezionalità, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. C. Altri mezzi di ricorso (questione sub 3) 67. La questione sub 3) riguarda eventuali ulteriori rimedi giuridici ed è sollevata soltanto nell’ipotesi in cui l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 non possieda effetti diretti. Essa non necessita, pertanto, di risposta. 68. Qualora, con riguardo alla questione sub 2), la Corte dovesse giungere ad una conclusione diversa da quella indicata al precedente paragrafo 66, sarà sufficiente richiamare la costante giurisprudenza della Corte stessa, secondo cui i giudici nazionali sono tenuti, anche in assenza di effetto diretto, a interpretare il diritto nazionale, per quanto possibile, in modo conforme al diritto dell’Unione, riconoscendo ai singoli la possibilità di ottenere un risarcimento ove i loro diritti siano lesi da una violazione del diritto dell’Unione imputabile a uno Stato membro ( 41 ). D. Questioni ulteriori (questione sub 4) 1. Differimento dell ’ adempimento del diritto alla compensazione finanziaria (questioni sub 4.a e 4.b) 69. Con la questioni sub 4.a) e 4.b), il giudice del rinvio intende accertare se l’adempimento del diritto alla compensazione finanziaria ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 possa essere differito fino al 2024 per mezzo di una misura nazionale di attuazione. 70. Come giustamente rilevano le resistenti in cassazione e la Commissione, il regolamento (UE) 2019/943 è entrato in vigore, ai sensi del suo articolo 71, paragrafo 1, il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è applicabile, a termini del successivo paragrafo 2, a decorrere dal 1. gennaio 2020, senza che per l’articolo 13 sia prevista alcuna deroga o disposizione transitoria. Il diritto alla compensazione finanziaria nei confronti del gestore della rete, fondato sulle disposizioni, prevalenti e munite di effetto diretto, di cui all’articolo 13, paragrafo 7, sussiste pertanto a decorrere da tale data e deve essere dal medesimo adempiuto. Il differimento dell’adempimento di tale diritto a un momento successivo – nella specie, al 2024 – è quindi incompatibile con le menzionate disposizioni pregiudicandone la piena efficacia( 42 ), postulata anche dalla giurisprudenza. 71. Alla questioni sub 4.a) e 4.b), si deve quindi rispondere nel senso che il diritto alla compensazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, aventi effetto diretto, di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/943, deve essere adempiuto, conformemente al suo articolo 71, paragrafo 2, a decorrere dal 1º gennaio 2020, senza che ciò possa essere differito mediante misure nazionali di esecuzione. 2. Limitazione o estensione dell ’ ambito di applicazione ratione personae del diritto alla compensazione finanziaria? (questione sub 4.c) a) Primo capo: esclusione dei piccoli produttori 72. Con il primo capo della questione sub 4.c), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 consenta l’adozione di misure nazionali di attuazione che, in caso di ridispacciamento (a scendere e non basato sul mercato), limitino il diritto alla compensazione finanziaria ai soli produttori operanti sul mercato ex-ante ( day-ahead ), con la conseguenza che i produttori de minimis ne resterebbero esclusi. A parere delle parti del procedimento, i produttori de minimis non interessati da tale regolamento sarebbero piccoli produttori, spesso operanti sul mercato day-ahead o al mercato intraday irlandese. 73. Come correttamente osservato dalla Commissione e dalle resistenti in cassazione, il diritto alla compensazione finanziaria da parte del gestore della rete, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 7, prima frase, del regolamento (UE) 2019/943, presuppone unicamente che i produttori interessati da un ridispacciamento a scendere non basato sul mercato («operator[i] dell’impianto di generazione, di stoccaggio dell’energia o di gestione della domanda») abbiano accettato, in un contratto di connessione alla rete, l’impegno a garantire la fornitura di energia. La capacità di produzione di energia elettrica o il volume della fornitura restano, a tale riguardo, irrilevanti. Il criterio previsto all’articolo 13, paragrafo 7, lettera b), relativo alle «entrate nette derivanti dalla vendita dell’energia elettrica sul mercato del giorno prima», serve in tal caso unicamente a determinare il quantum della compensazione finanziaria secondo il primo metodo di calcolo, senza peraltro limitare il diritto alla compensazione nell’ an . 74. Un’interpretazione diversa risulterebbe altresì in contrasto con la struttura sistematica e con gli obiettivi degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 2019/943. A termini dell’articolo 12, paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che, nel dispacciamento degli impianti di generazione dell’energia elettrica, i gestori dei sistemi diano la priorità agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili («dispacciamento prioritario»( 43 )), con una capacità installata di generazione di energia elettrica inferiore a 400 kW . La continuità della garanzia di principio del dispacciamento prioritario è inoltre assicurata dall’articolo 12, paragrafo 6. Ne consegue che anche i piccoli produttori di energia rinnovabile beneficiano del dispacciamento prioritario, il quale viene meno in caso di ridispacciamento a scendere non basato sul mercato ex articolo 13, paragrafo 6. Inoltre, ai sensi della lettera a) del medesimo paragrafo 6, tale ridispacciamento è consentito, quanto alla generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soltanto entro limiti ristretti. Una differenziazione in base al volume della produzione o dell’immissione di energia elettrica ovvero sulla partecipazione al mercato day-ahead , che comporti l’esclusione di determinati produttori (di energia rinnovabile) dall’ambito di applicazione ratione personae del diritto alla compensazione finanziaria, non risulterebbe compatibile con tali disposizioni. 75. Una simile differenziazione contrasterebbe altresì con i principi sanciti all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/943. Da un lato, ai sensi del paragrafo 1, il ridispacciamento deve essere effettuato secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e deve essere aperto, nei limiti di quanto tecnicamente realizzabile, a tutte le tecnologie di generazione (nonché a tutte le forme di stoccaggio dell’energia e di gestione della domanda) (v., supra , paragrafo 52). Una differenziazione basata sulla capacità di produzione non è prevista a tal riguardo. Dall’altro lato, ai sensi del successivo paragrafo 2, tutti i produttori interessati (anche) dal ridispacciamento basato sul mercato hanno, in linea di principio, diritto ad una remunerazione finanziaria. 76. Conseguentemente, al primo capo della questione sub 4.c), si deve rispondere nel senso che l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 non consente l’adozione di misure nazionali di attuazione che, in caso di ridispacciamento (a scendere non basato sul mercato), limitino il diritto alla compensazione finanziaria ai soli produttori che operino sul mercato ex-ante ( day-ahead ) o escludano i cosiddetti produttori de minimis . b) Secondo capo: diritto alla compensazione dei soggetti intermediari 77. Con il secondo capo della questione sub 4.c), il giudice del rinvio intende acclarare, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 consenta l’adozione di misure nazionali di attuazione che estendano il diritto alla compensazione finanziaria, in caso di ridispacciamento (a scendere non basato sul mercato), ai fornitori di energia elettrica che possano eventualmente essere meri intermediari e non produttori, il che è in parte contestato dalle resistenti in cassazione. A parere di queste ultime, inoltre, il gestore della rete può versare la compensazione soltanto direttamente a favore di un produttore avente diritto. 78. Come illustrato supra al paragrafo 73, l’articolo 13, paragrafo 7, prima frase, del regolamento (UE) 2019/943 limita il diritto al compensazione finanziaria nei confronti del gestore della rete ai produttori di energia elettrica interessati da un ridispacciamento non basato sul mercato («operator[i] dell’impianto di generazione, di stoccaggio dell’energia o di gestione della domanda») che abbiano accettato, in un contratto di connessione alla rete, l’impegno a garantire la fornitura di energia. Inoltre, solo tali produttori sostengono «costi di gestione supplementari» da prendere in considerazione nell’ambito dei due metodi di calcolo per la determinazione della compensazione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943. Ciò esclude, in linea di principio, dall’ambito di applicazione ratione personae del diritto alla compensazione gli intermediari che non siano produttori, non gestiscano alcuno degli impianti menzionati e non abbiano concluso un contratto di connessione alla rete con l’impegno a garantire la fornitura di energia. 79. Come rilevato dalla CRU e dalla Commissione, non appare tuttavia del tutto escluso che misure nazionali di attuazione possano disciplinare più in dettaglio le modalità di versamento della compensazione finanziaria al produttore avente diritto. Ciò potrebbe consentire, per ragioni tecniche – ad esempio a fini di compensazione – il coinvolgimento di un intermediario in qualità di soggetto pagatore, purché ciò non pregiudichi il rispetto del diritto alla compensazione del produttore e non comporti un’ingiustificata traslazione del rischio di insolvenza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 80. Pertanto, al secondo capo della questione sub 4.c), occorre rispondere nel senso che l’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 non consente l’adozione di misure nazionali di attuazione che estendano il diritto alla compensazione finanziaria, in caso di ridispacciamento (a scendere non basato sul mercato), ad un intermediario non rispondente ai requisiti di cui alla prima frase di tale disposizione. Ciò non esclude che un intermediario del genere possa fungere da soggetto pagatore, purché il rispetto del diritto alla compensazione del produttore non risulti compromesso e non si determini un’ingiustificata traslazione del rischio di insolvenza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 3. Pagamenti superiori al prezzo di mercato in virtù di CPPA quali «sostegno finanziario» (questione sub 4.d) 81. Con la questione sub 4.d), il giudice del rinvio intende acclarare, in sostanza, se la nozione di «sostegno finanziario» di cui all’articolo 13, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943, che deve essere considerato quale «parte delle entrate nette», comprenda i pagamenti superiori al prezzo di mercato a favore di un produttore di energia rinnovabile sulla base di accordi di compravendita di energia elettrica (CPPA)( 44 ). 82. Tale questione è fortemente controversa tra le parti. A parere del giudice del rinvio, la garanzia del prezzo di esercizio – eventualmente anche superiore al prezzo di mercato – prevista nei CPPA costituisce un elemento essenziale del sostegno finanziario ai produttori di energia rinnovabile (v., supra , paragrafo 15). Tuttavia, essa non è riconosciuta né nella decisione controversa né dalla CRU come «sostegno finanziario» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. La CRU ritiene, infatti, che possa trattarsi unicamente di un sostegno pubblico sotto forma di sovvenzione statale. 83. Ritengo tale argomentazione della CRU non convincente, sia alla luce dell’ampiezza della nozione di «sostegno finanziario», sia per ragioni sistematiche e teleologiche. A mio avviso, essa ricomprende tanto i sostegni finanziari di natura pubblica quanto quelli di natura privata, eventualmente autorizzati o promossi dallo Stato. 84. La nozione di «sostegno finanziario» non è definita nel regolamento (UE) 2019/943. Né essa è – quantomeno non espressamente – subordinata all’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, il che potrebbe suggerire che essa si riferisca esclusivamente a un sostegno statale ai sensi della nozione di aiuto di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tale subordinazione ricorre, invece, per gli accordi di compravendita di energia elettrica disciplinati dall’articolo 19 bis del regolamento (UE) 2019/943 – vale a dire i CPPA privati controversi nella specie (articolo 19 bis , paragrafo 4) – ragion per cui l’argomentazione della CRU risulta, già per tale motivo, infondata. 85. A mio avviso, l’articolo 13, paragrafo 7, lettera b), del regolamento de quo è piuttosto diretto a ricomprendere, in linea di principio, qualsiasi forma di sostegno finanziario alla produzione di energia elettrica – in particolare da fonti rinnovabili – indipendentemente dal fatto che essa provenga da risorse pubbliche o private. Ciò è confermato dalla possibile qualificazione dei CPPA nell’ambito delle categorie di strumenti consentiti per la promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e per la garanzia della sicurezza dell’approvvigionamento, previste agli articoli 19 bis , 19 quinquies e 21 del regolamento (UE) 2019/943. 86. A termini dell’articolo 19 bis , paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943, gli Stati membri promuovono il ricorso agli accordi di compravendita di energia elettrica, al fine di garantire la prevedibilità dei prezzi e conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti nei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima, anche per quanto riguarda l’energia rinnovabile. Ai sensi dei paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo, essi possono, a tal fine, prevedere in modo coordinato, regimi di garanzia statali a prezzi di mercato , volti a ridurre i rischi finanziari associati al mancato pagamento da parte degli acquirenti nel quadro degli accordi di compravendita di energia elettrica, nonché garanzie private o strumenti che aggregano la domanda di accordi di compravendita di energia elettrica. In tale contesto, un regime di garanzia sostenuto dallo Stato «fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE (…) [deve comprendere] disposizioni atte a evitare una riduzione della liquidità sui mercati dell’energia elettrica e non eroga[re] sostegno per l’acquisto di energia generata a partire da combustibili fossili». Dalla decisione di rinvio non emerge se il prezzo di esercizio garantito nei CPPA – potenzialmente anche superiore al prezzo di mercato – sia sostenuto da regime di garanzia statale del genere o se si tratti unicamente di una garanzia privata. In entrambi i casi, si tratterebbe comunque di una forma di sostegno finanziario, in linea di principio consentita dal regolamento (UE) 2019/943. 87. I CPPA potrebbero inoltre inserirsi in un regime di sostegno diretto dei prezzi sotto forma di contratti bidirezionali per differenza per investimenti in nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile, ai sensi dell’articolo 19 quinquies del regolamento (UE) 2019/943 ( 45 ), i cui ricavi devono essere distribuiti ai clienti finali (paragrafo 5) ( 46 ). Infine, i CPPA potrebbero costituire parte di un meccanismo di capacità ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento medesimo ( 47 ). 88. Il «sostegno finanziario» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 può dunque derivare tanto da un sostegno di natura pubblica quanto da una promozione, anche indotta dallo Stato, mediante risorse private. Inoltre, sia per ragioni sistematiche sia per ragioni teleologiche, non vi è motivo di escludere che entrate potenzialmente superiori al prezzo di mercato derivanti da CPPA siano prese in considerazione nell’ambito della determinazione della compensazione finanziaria. 89. Al pari del dispacciamento prioritario previsto all’articolo 12, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) 2019/943 – anch’esso subordinato al rispetto delle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107, 108 e 109 TFUE – anche la compensazione finanziaria di cui all’articolo 13, paragrafo 7, è volta a favorire, ovvero a garantire, la promozione della produzione e della fornitura di energia da fonti rinnovabili. Inoltre, dalla giurisprudenza, non sempre univoca, della Corte emerge che una misura di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili prevista dalla legge non rientra necessariamente nella nozione di aiuto di Stato, segnatamente qualora tale sostegno non sia concesso mediante «risorse statali» ( 48 ). La nozione ampia di «sostegno finanziario», sia esso di origine pubblica o privata, tiene conto di tale impostazione. Essa sembra essere stata, piuttosto, scelta consapevolmente dal legislatore dell’Unione per ricomprendere le molteplici forme di sostegno finanziario alla produzione di energia elettrica, in particolare da fonti rinnovabili, indipendentemente dal fatto che esse soddisfino o meno i requisiti della nozione di aiuto di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. 90. Pertanto, alla questione sub 4.d), si deve rispondere nel senso che la nozione di «sostegno finanziario» di cui all’articolo 13, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 comprende, in linea di principio, i pagamenti superiori al prezzo di mercato effettuati a favore di un produttore di energia rinnovabile sulla base di accordi di compravendita di energia elettrica, quali i CPPA, ai sensi dell’articolo 19 bis del regolamento (UE) 2019/943. V. Conclusione 91. Suggerisco pertanto alla Corte di rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Irlanda) nei seguenti termini: 1.      a)       L’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica, attribuisce ai produttori con accesso garantito alla rete e fornitura di energia garantita il diritto ad una compensazione finanziario, in caso di ridispacciamento a scendere non basato sul mercato, quanto più possibile corrispondente alla perdita di ricavi ipotetica (ivi inclusi i sostegni finanziari non percepiti) derivante dalla relativa mancata fornitura d’energia alle condizioni di mercato, senza tuttavia necessariamente neutralizzare integralmente tale perdita sotto il profilo economico. La locuzione «compensazione finanziaria ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata» di cui all’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 mira a garantire al produttore interessato da un ridispacciamento a scendere non basato sul mercato una compensazione finanziaria adeguata. A tal riguardo, il gestore di rete dispone di un margine di discrezionalità. b)      Il diritto a compensazione finanziaria previsto dall’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 non presuppone né che il produttore interessato da un ridispacciamento a scendere non basato sul mercato benefici o meno di un dispacciamento prioritario, né che il riconoscimento di tale diritto possa essere subordinato, nelle misure nazionali di attuazione, a una differenziazione del genere. 2.            L’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943, pur riconoscendo al gestore della rete un margine di discrezionalità, soddisfa i requisiti dell’effetto diretto, senza vietare, nell’esercizio di tale margine, l’adozione di misure nazionali di recepimento o di attuazione. Tuttavia, tali misure non devono violare i criteri e i metodi di determinazione ivi stabiliti e devono restare nei limiti di tale margine di discrezionalità, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. 3.      a)      Il diritto alla compensazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, aventi effetto diretto, di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/943, deve essere adempiuto, conformemente al suo articolo 71, paragrafo 2, a decorrere dal 1. gennaio 2020, senza che ciò possa essere differito mediante misure nazionali di esecuzione. b)      L’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 non consente l’adozione di misure nazionali di attuazione, che, in caso di ridispacciamento (a scendere non basato sul mercato), limitino il diritto alla compensazione finanziaria ai soli produttori che operino sul mercato ex-ante ( day-ahead ) o escludano i cosiddetti produttori de minimis ; che estendano il diritto alla compensazione finanziario, in caso di ridispacciamento (a scendere non basato sul mercato), a un intermediario che non soddisfi i requisiti previsti al primo periodo di tale disposizione. Ciò non esclude che un siffatto intermediario possa fungere da soggetto pagatore, purché ciò non pregiudichi l’effettivo soddisfacimento del diritto alla compensazione del produttore e non comporti un’ingiustificata traslazione del rischio di insolvenza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. c)      La nozione di «sostegno finanziario» di cui all’articolo 13, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 comprende, in linea di principio, i pagamenti superiori al prezzo di mercato effettuati a favore di un produttore di energia rinnovabile sulla base di accordi di compravendita di energia elettrica, ( [OSCURATO:PERSONA] ), ai sensi dell’articolo 19 bis del regolamento 2019/943. 1 Lingua originale: il tedesco. 2 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54), come modificato, da ultimo, dal regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione (GU 2024, L 1747, pag. 1). 3 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 2019, L 158, pag. 125), come modificata, da ultimo, dalla direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione (GU 2024, L 1711, pag. 1). 4 V. articolo 3 del regolamento 2019/943 («Principi relativi alla gestione dei mercati dell’energia elettrica»), secondo cui, inter alia , i prezzi si formano in base alla domanda e all’offerta (lettera a) e le regole sul mercato incoraggiano la libera formazione dei prezzi ed evitano le azioni intese ad impedire la formazione dei prezzi in base alla domanda e all’offerta (lettera b). 5 V. articolo 3, lettere c) e f), del regolamento 2019/943. 6 Come correttamente rilevato dal giudice del rinvio, le misure di dispacciamento basate sul mercato, disciplinate all’articolo 12 del regolamento 2019/943, si distinguono pertanto dalle misure di ridispacciamento, basate o meno sul mercato, previste dal successivo articolo 13. Un ridispacciamento, secondo tale definizione, ha luogo quando si verifica una «congestione fisica» o quando è necessaria una «riduzione» per ragioni di sicurezza del sistema. Il ridispacciamento a scendere non basato sul mercato oggetto della presente controversia mira a ridurre la quota di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel sistema. 7 Per «dispacciamento prioritario» s’intende, secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 20, del regolamento 2019/943, «con riferimento al modello di autodispacciamento, il dispacciamento delle centrali elettriche in base a criteri diversi dal merito economico delle offerte e, con riferimento al modello di dispacciamento centrale, il dispacciamento delle centrali elettriche in base a criteri diversi dal merito economico e dai vincoli di rete, con priorità al dispacciamento di tecnologie di generazione specifiche». I termini «modello di dispacciamento centrale» e «modello di autodispacciamento» sono definiti all’articolo 2, rispettivamente, ai punti 29 e 30, del regolamento medesimo. 8 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU 2012, L 315, pag. 1). 9 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16). 10 V. pagg. 27 e 28 della decisione controversa. 11 V. anche l’articolo 19 bis del regolamento n. 2019/943. 12 Sentenza del 24 giugno 2019 (C‑573/17, EU:C:2019:530). 13 L’articolo 13, paragrafo 7, lettera b), del regolamento 2019/943, relativo alla perdita di «entrate nette», riguarda esclusivamente il ridispacciamento a scendere non basato sul mercato. 14 Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943, nessun diritto a compensazione finanziaria è previsto per i «produttori che accettano un contratto di connessione in cui non è garantita la fornitura fissa di energia» (il corsivo è mio). 15 V. articolo 13, paragrafo 7, lettera b), secondo comma, del regolamento 2019/943. Come risulta dalla questione sub 4.d), nel caso di specie è controverso unicamente se il prezzo di esercizio garantito nei CPPA costituisca, qualora risulti superiore al prezzo di mercato, un «sostegno finanziario» (v. infra, paragrafi 81 e segg.). 16 V. articolo 13, paragrafo 7, lettera a), del regolamento 2019/943 («costi supplementari del combustibile in caso di ridispacciamento a salire o della fornitura di calore di riserva in caso di ridispacciamento a scendere »; il corsivo è mio). 17 L’Irlanda ha confermato, in risposta a un quesito posto dalla Corte all’udienza, che in Irlanda la compensazione finanziaria di cui all’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943 è parimenti soggetta a imposizione fiscale. 18 Ritengo invece fuorviante e poco utile l’argomentazione della Commissione secondo cui si tratterebbe di un’«eccezione» al primo metodo di calcolo. 19 Le varie versioni linguistiche non divergono in modo significativo. Tuttavia, la versione francese (« indûment » anziché « injustifié ») esprime con maggiore chiarezza la necessità dell’effettuazione di una valutazione riferita all’adeguatezza della compensazione. 20 In tale contesto, non si tratta, infatti, delle «entrate nette» (ipotetiche) mancate ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 7, lettera b), del regolamento 2019/943. Ciò lascia peraltro intendere che, in un caso del genere, non sia applicabile il primo metodo di calcolo, bensì soltanto il secondo. 21 V. altresì articolo 13, paragrafo 7, seconda frase, del regolamento 2019/943 («[l]a compensazione finanziaria»). 22 Una siffatta garanzia di entrate minime è prevista, in deroga al principio sancito all’articolo 10, paragrafo 1 («[i]l prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica non ha un limite massimo né un limite minimo»), unicamente all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento 2019/943 («I NEMO possono applicare limiti armonizzati sui prezzi di bilanciamento massimi e minimi per gli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero»). 23 Anche per quanto riguarda il ridispacciamento basato sul mercato, l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento 2019/943 si limita a prevedere che le «risorse ridispacciate sono selezionate tra gli impianti di generazione, di stoccaggio dell’energia o di gestione della domanda mediante meccanismi di mercato e sono finanziariamente compensate» (il corsivo è mio). 24 Ciò riguarda il commercio di energia elettrica per il giorno successivo nonché il commercio a breve termine. 25 V. articolo 12, paragrafo 6, lettera b), della proposta della Commissione del 30 novembre 2016 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell’energia elettrica [COM(2016) 861 def.]: « 90% of the net revenues from the sale of electricity on the day-ahead market that the generating or demand facility would have generated without the curtailment or redispatching request ». 26 Compromesso relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell’energia elettrica del 18 gennaio 2019, documento interistituzionale 2016/0379 (COD), pag. 66 (disponibile all’indirizzo: 4-provisional-agreement-karins-regulation-on-electricity-en). 27 Come già illustrato supra , alla nota a piè di pagina 20, ciò non vale necessariamente per il ridispacciamento a salire. In tal caso, infatti, non possono sussistere mancate «entrate nette» (ipotetiche) ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 7, lettera b), del regolamento 2019/943, cosicché dovrebbe trovare applicazione unicamente il secondo metodo di calcolo, tenendo conto delle entrate effettive e dei costi di gestione supplementari. 28 Come altresì osservato dai resistenti in cassazione all’udienza, il TSO è a conoscenza del quantitativo di energia elettrica di cui ha impedito l’immissione per effetto del ridispacciamento a scendere. Parimenti, dovrebbero essere determinabili, con riguardo a tale quantitativo al momento del ridispacciamento, i ricavi di mercato realizzati o realizzabili sul mercato day-ahead . Il produttore, dal canto suo, dispone delle informazioni relative ai propri costi di gestione. 29 V. articoli 8, da 12 a 18 e 28 e segg. del regolamento 2019/943. 30 Tale questione - come sostengono anche i resistenti in cassazione e come confermato dalla CRU nelle proprie osservazioni scritte - sembra riferirsi piuttosto all’articolo 12 che non all’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento 2019/943. L’articolo 12, paragrafo 2, disciplina infatti il dispacciamento prioritario, in linea di principio, (nel senso della definizione di cui all’articolo 2, punto 20) per gli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili e abbiano una capacità installata di generazione di energia elettrica inferiore a 400 kW. A termini del successivo paragrafo 4, gli Stati membri possono estendere tale regime anche agli impianti di generazione che impiegano la cogenerazione ad alto rendimento con medesima capacità di generazione. Il successivo paragrafo 6 garantisce inoltre che gli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento e commissionati prima del 4 luglio 2019 - e che, una volta commissionati, erano soggetti al dispacciamento prioritario - continuano a beneficiare del dispacciamento prioritario. La decisione controversa nel procedimento principale si colloca in tale contesto, prevedendo metodi di calcolo differenziati del diritto alla compensazione finanziaria a seconda che l’impianto di generazione sia stato commissionato prima o dopo il 4 luglio 2019. 31 Sentenza del 24 giugno 2019, C‑573/17, EU:C:2019:530, vertente sulla questione dell’effetto diretto e del primato di disposizioni della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27). 32 V., in tal senso, le sentenze del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 60 e segg.), e del 18 dicembre 2025, Commissione/Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte di Giustizia – Primato del diritto dell’Unione) (C‑448/23, EU:C:2025:975, punti da 114 a 117, con ulteriori riferimenti di giurisprudenza). 33 V., in tal senso, le sentenze dell’11 gennaio 2001, [OSCURATO:PERSONA] (C‑403/98, EU:C:2001:6, punti da 26 a 28), del 14 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑42/10, C‑45/10 e C‑57/10, EU:C:2011:253, punti 47 e segg.), del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] en [OSCURATO:PERSONA] (C‑386/18, EU:C:2019:1122, punti 63 e 64), e del 30 maggio 2024, Expedia (C‑663/22, EU:C:2024:433, punti da 40 a 42 con ulteriori riferimenti di giurisprudenza). 34 V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Rantos nella causa Electrabel e a. (C‑633/23, EU:C:2025:131, paragrafo 34). 35 V., in tal senso, le sentenze dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto) (C‑205/20, EU:C:2022:168, punto 18), e del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑86/22, EU:C:2023:1023, punto 76, con ulteriori riferimenti di giurisprudenza). 36 V., in tal senso, la sentenza del 6 ottobre 2015, T-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑508/14, EU:C:2015:657, punto 52, con ulteriori riferimenti di giurisprudenza). V. anche le mie conclusioni nelle cause riunite BCE e Commissione/Corneli (C‑777/22 P e C‑789/22 P, EU:C:2024:973, paragrafo 87). 37 V., in tal senso, le sentenze del 6 ottobre 2015, T-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑508/14, EU:C:2015:657, punto 53, con ulteriori riferimenti di giurisprudenza), e dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto) (C‑205/20, EU:C:2022:168, punto 19). 38 V., in tal senso, le sentenze del 3 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] (C‑589/12, EU:C:2014:2131, punto 32), e del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑86/22, EU:C:2023:1023, punto 77, con ulteriori riferimenti di giurisprudenza). V. anche le mie conclusioni nella causa Impact (C‑268/06, EU:C:2008:2, paragrafo 96) nonché nelle cause riunite BCE e Commissione/Corneli (C‑777/22 P e C‑789/22 P, EU:C:2024:973, paragrafo 89). 39 V. [OSCURATO:PERSONA], J., „Zur unmittelbaren Wirkung des Unionsrechts“, Archiv des öffentlichen Rechts , 2023, vol. 148, pagg. 496 e segg. (501). 40 V., in tal senso, le sentenze del 6 ottobre 2015, T-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑508/14, EU:C:2015:657, punto 53), e del 14 gennaio 2021, RTS infra e [OSCURATO:PERSONA]Behaegel (C‑387/19, EU:C:2021:13, punto 49); V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Rantos nella causa Electrabel e a. (C‑633/23, EU:C:2025:131, paragrafi da 34 a 36). 41 V., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punti da 55 a 57, con ulteriori riferimenti di giurisprudenza). 42 V., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punti da 53 a 58). 43 V. articolo 2, punto 20, del regolamento 2019/943. 44 Contratti di acquisto di energia elettrica da parte di imprese ( [OSCURATO:PERSONA] ) ovvero accordi di compravendita di energia elettrica; v. articolo 19 bis del regolamento (UE) 2019/943 (v. supra , paragrafo 15). 45 Secondo il giudice del rinvio, i CPPA assumono, di regola, la forma di «contratti per differenza» (v., supra , paragrafo 15). 46 Un sistema del genere sarebbe, peraltro, soggetto alla valutazione della Commissione ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, conformemente all’articolo 19 quinquies , paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943. 47 V. pagg. 59 e 60 del piano irlandese relativo al meccanismo di capacità del 16 dicembre 2019 (disponibile all’indirizzo updated_ireland_implementation_plan.pdf), secondo cui il 15% della domanda di energia elettrica dovrebbe essere sostenuto per mezzo di CPPA. Un siffatto meccanismo di capacità rientra parimenti, in linea di principio, nell’ambito di applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE; v. la sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑57/19 P, EU:C:2021:663). 48 Le questioni di distinzione che ne derivano, in particolare per quanto riguarda l’impiego di «risorse statali» e la loro imputabilità allo Stato, sono spesso molto controverse e difficili da valutare; v. le sentenze del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C-379/98, EU:C:2001:160, punti 57 e segg.); del 28 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C-405/16 P, EU:C:2019:268, punti 52 e segg.), e del 26 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C-790/21 P e C-791/21 P, EU:C:2024:792, punti 84 e segg.).