CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 luglio 2026
Cassazione n. 24290/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ipale -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e MarcoMele- controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza n. 790/2022 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 20 giugno 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiese al Tribunale di Salerno di accertareche [OSCURATO:PERSONA] occupava sine titulo un immobile (sito inNumero registro generale 2664/2023Numero sezionale 2112/2026Numero di raccolta generale 24290/2026Data pubblicazione 31/07/2026Salerno, alla via Marchiafava, n. 12), destinato ad alloggio di serviziodei dipendenti della società, con condanna del convenuto al rilascio delbene ed al pagamento di un’indennità di occupazione.2. Nell’attiva resistenza di parte convenuta, il Tribunale aditoaccolse le domande attoree, di rilascio e di risarcimento danni.3. Pronunciando sull’appello interposto dall’originario convenuto, lasentenza in epigrafe indicata ha confermato la decisione di prime curein ordine alla condanna al rilascio mentre l’ha riformata in relazione allastatuizione di risarcimento dei danni, rigettando la relativa richiesta.Per quanto ancora d’interesse, la Corte salernitana:(i) ha qualificato la domanda della società attrice come azione dirivendicazione ex art. 948 cod. civ. e ritenuto non contestato da parteconvenuta il diritto di proprietà di detta società sul cespite, per l’effettovalutando come priva di titolo l’occupazione del bene ad opera delSanniota, nemmeno potendosi configurare costituito un rapporto dilocazione ai sensi dell’art. 13, comma 5, legge n. 431 del 1998;(ii) ravvisata la mancanza di una prova di un danno effettivoconseguente all’occupazione del bene, per aver l’attrice omesso «unaspecifica e dettagliata allegazione dell’an e del quantum del danno».4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per un motivo.Resiste, con controricorso, e dispiega altresì ricorso incidentalearticolato in un motivo [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Ambedue le parti depositano memoria illustrativa.il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, il decesso di parte ricorrente, dichiarato dalsuo difensore nella memoria illustrativa, non determina l’interruzionedel giudizio di legittimità: in quest’ultimo, in quanto dominatodall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause dir.g. n. 2664/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2664/2023Numero sezionale 2112/2026Numero di raccolta generale 24290/2026Data pubblicazione 31/07/2026interruzione del processo previste in via generale dalla legge (explurimis, Cass. 23/12/2022, n. 37719; Cass. 08/06/2021, n. 15928;Cass. 15/11/2017, n. 27143).2. L’unico motivo del ricorso principale reca due distinte censure.2.1. Con la prima, si sostiene che, diversamente da quanto opinatodalla Corte territoriale, il ricorrente abbia contestato, sin dallacomparsa di costituzione in prime cure, la proprietà dell’immobile incapo alla società attrice.2.2. Con la seconda si assume la conclusione tra le parti, per tacitoincontro di volontà, di un rapporto locatizio di fatto ai sensi dell’art. 13,comma 5, della legge n. 431 del 1998.3. Ambedue le doglianze non meritano accoglimento.3.1. La prima è infondata.Gli stralci degli atti difensivi di prime cure riprodotti in ricorso dannoconto di una contestazione dell’originario convenuto avente ad oggettola «disponibilità materiale» e del «potere di disporre» dell’alloggio daparte della società attrice (per asserita mancata consegna del bene adopera della società appaltatrice dei lavori di realizzazione di esso).Alcuna contestazione, dunque, si rinviene in ordine alla titolarità incapo a [OSCURATO:PERSONA] del diritto dominicale, situazione giuridica in tuttaevidenza differente (e non implicata) dalla mera disponibilità materialedel bene: corretto, in definitivo, l’apprezzamento in diritto compiuto sulpunto dal giudice territoriale.3.2. La seconda è inammissibile, poiché investe questione giàdecisa con efficacia di giudicato.L’inesistenza di un rapporto locatizio di fatto tra le parti oggi in literisulta infatti definitivamente acclarata per effetto dell’ordinanza diquesta Corte del 7 dicembre 2017, n. 29313, resa a conclusione delgiudizio nel quale [OSCURATO:PERSONA] (unitamente ad altri) avevachiesto l’accertamento di un rapporto del genere.r.g. n. 2664/2023 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2664/2023Numero sezionale 2112/2026Numero di raccolta generale 24290/2026Data pubblicazione 31/07/2026Ed è appena il caso di rammentare che il giudice di legittimità èabilitato a verificare, in via officiosa, l’effettiva esistenza di un giudicatoformatosi in seguito ad una pronuncia della stessa Corte di cassazione(principio affermato da Cass. 07/04/2009, n. 8379; Cass. 21/05/2014,n. 11219; Cass. 26/10/2017, n. 25432; Cass. 14/03/2018, n. 6126).4. L’unico motivo di ricorso incidentale, riferito a violazione degliartt. 1223 e 1226 cod. civ., censura il rigetto della domanda dirisarcimento dei danni da occupazione sine titulo dell’immobile,sostenendo che il pregiudizio per il proprietario discende dalla perditadella disponibilità del bene e dalla impossibilità di conseguire le normaliutilità traibili dallo stesso, quantificabili alla stregua del canone dimercato ricavabile dalla concessione in godimento a terzi.4.1. Il motivo è fondato.A composizione di divergenze ermeneutiche manifestate sul punto,questa Corte, nella tipica composizione di organo della nomofilachia,ha chiarito (Cass. Sez. U, 15/11/2022, n. 33645) che in caso dioccupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo:(i) il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento deldanno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, diesercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, medianteconcessione a terzi dietro corrispettivo: e se tale danno da perditasubita di cui si chiede il ristoro non può essere provato nel suo precisoammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, sedel caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;(ii) il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento deldanno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito,rappresentato dall’impossibilità di concedere il bene in godimento adaltri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o divenderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.r.g. n. 2664/2023 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2664/2023Numero sezionale 2112/2026Numero di raccolta generale 24290/2026Data pubblicazione 31/07/2026A questi princìpi (già ribaditi in successivi arresti di legittimità: trai tanti, Cass. 29/05/2023, n. 14947; Cass. 18/07/2024, n. 19849) nonrisulta conforme la impugnata sentenza, la quale, invece di riteneresussistente il danno lamentato dalla società attrice in relazione allaperdita della disponibilità di un immobile normalmente fruttifero, hagravato tale parte di un (non esigibile) onere di «dettagliata e specificaallegazione dell’an e del quantum del danno lamentato».La pronuncia va pertanto in parte qua cassata e, occorrendoulteriori accertamenti di fatto, va disposto il rinvio per nuovo esamedella causa, nei predetti limiti, alla Corte di appello di Salerno, indiversa composizione.5. In definitiva è rigettato il ricorso principale; è accolto il ricorsoincidentale e, in relazione, pronunciata cassazione con rinvio dellasentenza impugnata.6. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.7. Atteso l’esito del ricorso principale, va poi dato atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso principale, ovedovuto, a norma dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115. P.Q.MRigetta il ricorso principale.Accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata inrelazione al ricorso accolto e rinvia, per nuovo esame della causa, allaCorte di appello di Salerno, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentor.g. n. 2664/2023 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2664/2023Numero sezionale 2112/2026Numero di raccolta generale 24290/2026Data pubblicazione 31/07/2026da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorsoprincipale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 24 giugno 2026.Il PresidenteLina Rubinor.g. n. 2664/2023 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]