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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12539/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 61/RG 36893 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per due delitti di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il motivo sul trattamento sanzionatorio generico in quanto la sentenza impugnata ha reso adeguata e logica motivazione a pag. 2 in ordine all'esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena, anche menzionando i molteplici precedenti penali del ricorrente oltre che le modalità del fatto.

In ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in regime di equivalenza e non di prevalenza, si ribadisce che queste non costituiscono un diritto dell'imputato ma vanno fondate su elementi positivi non emersi e non allegati, a fronte degli argomenti utilizzati dalla Corte di merito; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 61/RG 36893 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per due delitti di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il motivo sul trattamento sanzionatorio generico in quanto la sentenza impugnata ha reso adeguata e logica motivazione a pag. 2 in ordine all'esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena, anche menzionando i molteplici precedenti penali del ricorrente oltre che le modalità del fatto. In ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in regime di equivalenza e non di prevalenza, si ribadisce che queste non costituiscono un diritto dell'imputato ma vanno fondate su elementi positivi non emersi e non allegati, a fronte degli argomenti utilizzati dalla Corte di merito; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo