CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 40112/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Paola MASTROBERARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso alle parti; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibile, per la parte che qui interessa, l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., avanzata da Emanuele CARDINALE in relazione al delitto di rapina aggravata per l'ostatività del reato in quanto compreso nel catalogo di cui all'art. 4-bis ord. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] CARDINALE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Quaranta, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato perché non risulta indagata la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata ex art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., circostanza, del resto, esclusa dalla decisione di merito, sicché la misura andava concessa. 3. Il ricorso è infondato. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «in tema di misure alternative alla detenzione, la condanna per taluno dei reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. è ostativa alla concessione della detenzione domiciliare, a nulla rilevando, in senso contrario, l'insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, atteso che il rinvio effettuato dall'art. 47 ord. pen. all'art. 4-bis citato si riferisce a tutti i reati da quest'ultimo contemplati, senza recepire le distinzioni di disciplina che caratterizzano le cd. "fasce" entro le quali essi separatamente si inscrivono» (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019 - dep. 2020, Buscia, Rv. 278976; in precedenza, proprio con riguardo alla rapina aggravata, si veda Sez. 1, n. 44572 del 09/12/2010, Allegra, Rv. 248995). 3.2. Il ricorso si ostina a sostenere una diversa interpretazione secondo la quale il richiamo dell'art. 4-bis ord. Pen., operato dall'art. 47-ter ord. pen., includerebbe pure le diverse «fasce» che lo contraddistinguono, sicché dovrebbe aversi riguardo, per la rapina aggravata, alla assenza «di elementi da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata». Si tratta, però, di una lettura errata della citata disposizione, mentre l'interpretazione giurisprudenziale non risulta affatto contrastante con i principi costituzionali, come recentemente affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 2020. 3.3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A Adriano