CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10276/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: la ricorrente è stata tratta a giudizio e condannata per il reato di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011; con l'unico motivo di ricorso la Passalacqua lamenta il mancato accoglimento della richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la censura è manifestamente infondata, posto che la ricorrenza della causa di esclusione della punibilità è stata negata alla luce della negativa personalità dell'imputata, per come ampiamente e congruamente illustrata — con conseguente, documentale, dimostrazione dell'insussistenza delle condizioni per riconoscere l'invocata causa di non punibilità; in tal senso sono stati richiamati anche la natura del reato commesso e il giudizio di pericolosità sociale della ricorrente che ha determinato l'adozione della misura di prevenzione; ritenuto che, a fronte di tali considerazioni, la ricorrente propone censure inidonee a mettere in evidenza un qualsiasi profilo di criticità della motivazione adottata dai giudici di merito, siccome basate su rilievi generici e, comunque, fattuali; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere b colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna jicorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così