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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03321/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 28/06/2022 del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha accolto l'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, unitamente all'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria, in relazione al reato di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti (con il ruolo di raffinatore e assaggiatore della sostanza) e ai seguenti cinque reati fine: raffinazione di un quantitativo imprecisato di cocaina (capo 49), spaccio 5 gr. marijuana (capo 153), acquisto di 5 gr. marijuana (capo 60); cessione di 1 kg. di marijuana (capo 209), acquisto di 1,8 kg. di marijuana (capo 210). [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari evidenziava che l'attività illecita del ricorrente risultava non essere proseguita oltre il 2018 e che, pertanto, appariva adeguata la misura non custodiale.

Il Tribunale del riesame, in accoglimento parziale del ricorso, ha applicato ad Angotti la misura degli arresti domiciliari, sottolineando che, nel caso di specie, operava la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, le quali dovevano ritenersi attuali in considerazione del fatto che "le organizzazioni criminali operanti nel settore del narcotraffico hanno una eccezionale capacità di ricompattarsi e ricollocarsi sul mercato".

Gli arresti domiciliari, avuto riguardo al ruolo di partecipe dell'Angotti, erano, quindi, ritenuti come unica misura idonea a fare fronte alle esigenze cautelari, poiché, in caso contrario, vi era il rischio che il predetto riprendesse i contatti con i narcotrafficanti.

2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione Angotti, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla adeguatezza della misura cautelare.

Con riferimento a condotte risalenti nel tempo, l'affievolimento delle esigenze cautelari, confacente a superare la presunzione di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, può risultare, pur in mancanza della prova positiva della rescissione del vincolo associativo e dall'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, dl. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione alle esigenze cautelari.

2. Occorre premettere che ad Angotti viene contestato il ruolo di partecipe dell'associazione, con il ruolo di assaggiatore e raffinatore, della sostanza stupefacente dal 17 marzo 2018 al 11 novembre 2018, e che il Giudice per le indagini preliminari aveva motivato la adeguatezza della misura cautelare non custodiale, proprio in considerazione del tempo trascorso dall'ultima condotta illecita di Anglotti.

2.1. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a condotte risalenti nel tempo, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto per tale fattispecie associativa risulta inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per le associazioni di tipo mafioso, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 19863 dei 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273; Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576; Sez. 6, n. 44129 del 22/10/2015, Vitali, Rv. 265457).

Ritiene, in particolare, il Collegio che il regime presuntivo applicabile, qualora si sia in presenza di ordinanza di applicazione di misura custodiale per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, non possa derogare ai criteri generali previsti in materia cautelare, segnatamente quello che richiede la concretezza e l'attualità delle esigenze, che pure si presumono esistenti fino a prova contraria in presenza di un quadro indiziario grave, dovendo annoverare tra la prova contraria, anche l'elemento temporale, quando esso si presenti connotato da notevole spessore.

A tal riguardo una lettura costituzionalmente orientata della presunzione relativa posta a fondamento dell'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., non può far escludere il diretto rilievo della distanza temporale tra il fatto e l'adozione della misura cautelare, riconosciuta rilevante ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. nell'ambito del delicato tema delle limitazioni alla libertà personale.

3. Il Tribunale del riesame di Catanzaro non si è adeguato a tale regola iuris e, a fronte della insussistenza di elementi concreti alla stregua dei quali dare conto della continuità del periculum libertatis, ha ritenuto subvalente il tempo trascorso dai fatti, ed ha fatto esclusivo riferimento alla gravità della condotta ascritta all'indagato ed al suo inserimento nell'organizzazione dei traffici illeciti, limitandosi a richiamare la presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. e a utilizzare, per dimostrare la attualità e adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, formule stereotipate del tipo "le organizzazioni criminali operanti nel settore del narcotraffico hanno una eccezionale capacità di ricompattarsi e ricollocarsi sul mercato", o, ancora, "gli arresti domiciliari, avuto riguardo al ruolo di partecipe all'associazione dell'Angotti, costituiscono l'unica misura idonea a fare fronte alle esigenze cautelari, poiché, in caso contrario, vi è il rischio che il predetto riprenda i contatti con i narcotrafficanti".

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 28/06/2022 del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha accolto l'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, unitamente all'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria, in relazione al reato di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti (con il ruolo di raffinatore e assaggiatore della sostanza) e ai seguenti cinque reati fine: raffinazione di un quantitativo imprecisato di cocaina (capo 49), spaccio 5 gr. marijuana (capo 153), acquisto di 5 gr. marijuana (capo 60); cessione di 1 kg. di marijuana (capo 209), acquisto di 1,8 kg. di marijuana (capo 210). [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari evidenziava che l'attività illecita del ricorrente risultava non essere proseguita oltre il 2018 e che, pertanto, appariva adeguata la misura non custodiale. Il Tribunale del riesame, in accoglimento parziale del ricorso, ha applicato ad Angotti la misura degli arresti domiciliari, sottolineando che, nel caso di specie, operava la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, le quali dovevano ritenersi attuali in considerazione del fatto che "le organizzazioni criminali operanti nel settore del narcotraffico hanno una eccezionale capacità di ricompattarsi e ricollocarsi sul mercato". Gli arresti domiciliari, avuto riguardo al ruolo di partecipe dell'Angotti, erano, quindi, ritenuti come unica misura idonea a fare fronte alle esigenze cautelari, poiché, in caso contrario, vi era il rischio che il predetto riprendesse i contatti con i narcotrafficanti. 2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione Angotti, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla adeguatezza della misura cautelare. Con riferimento a condotte risalenti nel tempo, l'affievolimento delle esigenze cautelari, confacente a superare la presunzione di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, può risultare, pur in mancanza della prova positiva della rescissione del vincolo associativo e dall'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, dl. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione alle esigenze cautelari. 2. Occorre premettere che ad Angotti viene contestato il ruolo di partecipe dell'associazione, con il ruolo di assaggiatore e raffinatore, della sostanza stupefacente dal 17 marzo 2018 al 11 novembre 2018, e che il Giudice per le indagini preliminari aveva motivato la adeguatezza della misura cautelare non custodiale, proprio in considerazione del tempo trascorso dall'ultima condotta illecita di Anglotti. 2.1. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a condotte risalenti nel tempo, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto per tale fattispecie associativa risulta inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per le associazioni di tipo mafioso, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 19863 dei 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273; Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576; Sez. 6, n. 44129 del 22/10/2015, Vitali, Rv. 265457). Ritiene, in particolare, il Collegio che il regime presuntivo applicabile, qualora si sia in presenza di ordinanza di applicazione di misura custodiale per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, non possa derogare ai criteri generali previsti in materia cautelare, segnatamente quello che richiede la concretezza e l'attualità delle esigenze, che pure si presumono esistenti fino a prova contraria in presenza di un quadro indiziario grave, dovendo annoverare tra la prova contraria, anche l'elemento temporale, quando esso si presenti connotato da notevole spessore. A tal riguardo una lettura costituzionalmente orientata della presunzione relativa posta a fondamento dell'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., non può far escludere il diretto rilievo della distanza temporale tra il fatto e l'adozione della misura cautelare, riconosciuta rilevante ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. nell'ambito del delicato tema delle limitazioni alla libertà personale. 3. Il Tribunale del riesame di Catanzaro non si è adeguato a tale regola iuris e, a fronte della insussistenza di elementi concreti alla stregua dei quali dare conto della continuità del periculum libertatis, ha ritenuto subvalente il tempo trascorso dai fatti, ed ha fatto esclusivo riferimento alla gravità della condotta ascritta all'indagato ed al suo inserimento nell'organizzazione dei traffici illeciti, limitandosi a richiamare la presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. e a utilizzare, per dimostrare la attualità e adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, formule stereotipate del tipo "le organizzazioni criminali operanti nel settore del narcotraffico hanno una eccezionale capacità di ricompattarsi e ricollocarsi sul mercato", o, ancora, "gli arresti domiciliari, avuto riguardo al ruolo di partecipe all'associazione dell'Angotti, costituiscono l'unica misura idonea a fare fronte alle esigenze cautelari, poiché, in caso contrario, vi è il rischio che il predetto riprenda i contatti con i narcotrafficanti". P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordina
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