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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 luglio 2023

Cassazione n. 39045/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della Corte di appello di Messina dato avviso alle parti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 25 febbraio 2022, previa riqualificazione del fatto nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulla persona ex art. 393 cod. pen.,ha rideterminato la pena in un anno di reclusione condizionalmente sospesa.

2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi: - vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge ex artt. 125, 192 e 533 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 393 cod. pen.; - vizi di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen.; - vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. - vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio ex art.133 cod. pen. 3.

Con atto depositato telematicamente in data 26 luglio 2023, la difesa del ricorrente ha trasmesso motivi aggiunti con allegato il verbale redatto presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 27 febbraio 2023, con cui la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], personalmente, rimetteva la querela in ordine al procedimento in questione (R.G.A. 1154/2022), contestualmente ed in pari data accettata da [OSCURATO:PERSONA].

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata ex art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per essere il reato estino per remissione di querela con le conseguenziali determinazioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Alla luce dell'intervenuta remissione di querela effettuata dalla persona offesa ed accettata dal ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato a mente dell'art. 152 cod. pen. 2.

È, infatti, principio di diritto pacifico quello secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità, va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681), travolgendo le statuizioni civili collegate al reato estinto.

È, altresì, pacifico che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr., Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; conf., Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013, Zambonini, Rv. 258670; Sez. 5, n. 21201 del 26/02/2009, Faraon, Rv. 244635).

3. All'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata segue, ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della Corte di appello di Messina dato avviso alle parti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 25 febbraio 2022, previa riqualificazione del fatto nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulla persona ex art. 393 cod. pen.,ha rideterminato la pena in un anno di reclusione condizionalmente sospesa. 2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi: - vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge ex artt. 125, 192 e 533 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 393 cod. pen.; - vizi di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen.; - vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. - vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio ex art.133 cod. pen. 3. Con atto depositato telematicamente in data 26 luglio 2023, la difesa del ricorrente ha trasmesso motivi aggiunti con allegato il verbale redatto presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 27 febbraio 2023, con cui la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], personalmente, rimetteva la querela in ordine al procedimento in questione (R.G.A. 1154/2022), contestualmente ed in pari data accettata da [OSCURATO:PERSONA]. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata ex art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per essere il reato estino per remissione di querela con le conseguenziali determinazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Alla luce dell'intervenuta remissione di querela effettuata dalla persona offesa ed accettata dal ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato a mente dell'art. 152 cod. pen. 2. È, infatti, principio di diritto pacifico quello secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità, va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681), travolgendo le statuizioni civili collegate al reato estinto. È, altresì, pacifico che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr., Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; conf., Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013, Zambonini, Rv. 258670; Sez. 5, n. 21201 del 26/02/2009, Faraon, Rv. 244635). 3. All'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata segue, ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.
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