CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 15210/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 20 AP2 2022 i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 16/07/2021 della Corte di appello di Palermo che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena (principale) di un anno e due mesi di reclusione e 800 euro di multa, oltre pene accessorie, irrogata con sentenza del 13/10/2020 del Tribunale di Palermo per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 640, cpv., cod. pen., 55-quinquies, d.lgs. n. 165 del 2001. 1.1.Con il primo motivo deduce l'inosservanza dell'art. 640, cpv., n. 1), cod. pen., rilevando che la società «RAP (ex AMIA) S.p.a.», interamente partecipata dal Comune di Palermo, non può essere qualificata, a fini penalistici, come ente pubblico. Erra, pertanto, la Corte di appello che, nell'affermare il contrario, applica l'art. 3 del codice dei contratti pubblici che definisce gli organismi di diritto pubblico ai soli fini del codice stesso. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 62-bis e 131-bis, cod. pen. e 125 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione apparente e manifestamente illogica in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di mancata esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto. Allega, quanto alla particolare tenuità del danno: a) le rudimentali modalità dell'azione; b) la tenuità del danno patrimoniale; quanto alle circostanze generiche: a) la risalenza e aspecificità dei precedenti penali; b) l'inconferenza delle pretese manifestazioni di concreta resipiscenza. 2.11 ricorso è infondato 3.0sserva il Collegio: 3.1.costituisce ormai indirizzo ermeneutico prevalente della Corte di cassazione quello secondo il quale, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., anche gli enti a formale struttura privatistica devono qualificarsi come "pubblici", in presenza dei seguenti requisiti, indicati dal legislatore all'art. 3 del D.Lgs. n. 163 del 2006: a) la personalità giuridica; b) l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza (Sez. 2, n. 29709 del 19/04/2017, Rv. 270665 - 01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Rv. 270518 - 01; Sez. 2, n. 53074 del 04/10/2016, Rv. 268955 - 01; Sez. 2, n. 28085 del 17/06/2015, Rv. 264233 - 01; Sez. 2, n 38614 del 17/07/2014, Rv. 260827 - 01); 3.2.da oltre un decennio l'orientamento contrario (affermato da ultimo da Sez. 2, n. 41498 del 29/09/2009, Rv. 244943 - 01) non è stato più alimentato da ulteriori pronunce che diano linfa alla tesi difensiva; 3.3.vertendosi in tema di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente, l'esiguità del danno non può essere relegata alla sola dimensione "patrimoniale" del reato, dovendosi aver riguardo al danno complessivamente arrecato dalla condotta fraudolenta dell'imputato (che si è assentato per un intero turno di lavoro e non per pochi minuti) e delle ricadute negative in termini di gestione del servizio, cui l'ente ha dovuto fesZ fronte distraendo altri due lavoratori, e di immagine del servizio stesso (nel caso di specie il danno complessivamente liquidato, comprensivo del danno all'immagine, è stato pari ad euro 1.000,00); 3.4.1a decisione della Corte di appello di negare le circostanze attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali dell'imputato e della mancanza di elementi positivi di valutazione non è sindacabile in sede di legittimità; 3.5.nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570); 3.6.si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].