CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 18100/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 17/06/2021, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Ferrara in data 16/05/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 628, 582, 585, 576 e 61 n. 2 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata; ritenuto che i predetti motivi sono finanche riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici esposti alle pag. 3 e 4 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha pertinentemente smentito le doglianze difensive in punto di responsabilità (fondata sulle dichiarazioni chiare e coerenti della p.o. e sulle escussioni testimoniali, corroboranti la versione della stessa), nonché chiarito le ragioni ostative alla concessioni delle invocate attenuanti, tenuto conto dei numerosi precedenti penali dell'AMMAR, della negativa personalità del medesimo e della scarsa sensibilità agli effetti deterrenti delle passate esperienze giudiziarie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/01/2023 Il C