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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21239/2026

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rella-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2217/2023depositata il 05/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3146/2024Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 21239/2026Data pubblicazione 22/06/2026Svolgimento del processo1.

Il ricorso trae origine da una opposizione a decreto ingiuntivo chiesto eottenuto dalla società [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio per l’importo di €200.000,00, quale importo massimo della fideiussione omnibusprestata dal signor [OSCURATO:PERSONA] nel 2012 a garanzia delleobbligazioni di [OSCURATO:SOCIETA]., derivanti da un mutuo fondiario stipulato nel2015.2.

L’ingiunto si era opposto al pagamento deducendo, per quanto ancorainteressa in questa sede, l’invalidità e l’inefficacia della fideiussione,revocata allorché egli era receduto dalla compagine sociale dellasocietà debitrice il 12/11/2015.3.

Il Tribunale di Sondrio aveva rigettato l’opposizione al decretoingiuntivo.

Impugnata la decisione dall’odierno ricorrente, la Corted’Appello di Milano aveva parzialmente riformato la decisione,revocando il decreto ingiuntivo solo quanto agli interessi legaliriconosciuti dal giudice di primo grado, in quanto non specificamentechiesti, confermando per il resto la sentenza quanto alla validità edefficacia della fideiussione prestata nel 2012, contestata dall’appellanteper la conformità delle clausole nn. 2, 6 e 8 allo schema ABI censuratodal provvedimento [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 55/2005 e alla inefficacia dellarevoca della fideiussione intervenuta, in tesi, prima dell’accredito dellesomme concesse in mutuo alla società debitrice.4. [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a tremotivi illustrati da memoria, avverso la sentenza della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] n. 2217/2023 del 5/2023.5.

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2022 s.r.l., qualemandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cessionaria subentratanel credito della [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio.Motivi della decisioneNumero registro generale 3146/2024Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 21239/2026Data pubblicazione 22/06/20266.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ex art. 360, n. 3 c.p.c. l’erroneaapplicazione della regola sull’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. inordine all’esistenza e all’ammontare del credito azionato in via monitoria.7.

Si duole che la corte territoriale abbia ritenuto provata la pretesacreditoria pur in assenza di idonei elementi documentali e senzaconsiderare gli effetti reali del contratto di mutuo, realizzatisi dopo ilrecesso del ricorrente dal negozio fideiussorio.7.1.

La censura è inammissibile in quanto non riporta ove e in qualitermini sia stato contestato il credito nei precedenti gradi di giudizio, inviolazione del principio di autosufficienza.7.2.

Sul punto, peraltro, la Corte d’appello, assolvendo al proprio oneremotivazionale, ha peraltro accertato, con valutazione di merito nonsindacabile in questa sede, che la documentazione prodotta (titolocontrattuale, fideiussione omnibus, estratti e risultanze contabili) fosseidonea a dimostrare la sussistenza del credito prima dell’operato recessodel fideiussore, e tale apprezzamento non è validamente censurabiledoglianza in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio,estranea al giudizio di legittimità.7.3.

Parimenti inammissibile è la censura relativa alla errataconsiderazione degli effetti del recesso dalla fideiussione, là dove è statoritenuto irrilevante, ai fini della fideiussione de qua, il tempo in cui ilmutuo è stato effettivamente erogato.7.4.

La doglianza si risolve, anche sotto tale profilo, in una contestazionedell’apprezzamento in fatto compiuto dal giudice di merito, non consentitain questa sede.7.5.

Corretta è inverto la statuizione secondo cui il recesso dal negoziofideiussorio, quand’anche validamente esercitato, non abbia efficaciaretroattiva e non incida sulle obbligazioni già sorte o comunquericonducibili al rapporto garantito, specie nell’ambito di una fideiussioneNumero registro generale 3146/2024Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 21239/2026Data pubblicazione 22/06/2026omnibus validamente prestata, destinata per sua natura a garantire ancheobbligazioni future entro il massimale convenuto.

Ne consegue che ilrecesso non è idoneo, di per sé, a escludere l’operatività della garanziarispetto al mutuo fondiario stipulato in data anteriore (1/6/2015) allacessione delle quote sociali e alla formalizzazione del recesso, essendo inaltra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente alrecesso.8.

Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione dell’art. 1419 c.c..9.

Si duole che la corte distrettuale abbia invertito l’onere della prova quantoalla non essenzialità delle clausole n. 2, 6 e 8 della fideiussione, censurateperché conformi allo schema ABI oggetto del provvedimento [OSCURATO:PERSONA] d’Italian. 55/2005- in violazione dell’art. 2697 c.c. e conseguente omessapronuncia rispetto a un punto decisivo della controversia.10.

Il motivo è inammissibile.11.

Non risulta dal ricorrente ( quantomeno idoneamente ) censurata laratio decidendi dell’impugnata sentenza, avendo la corte di merito fattocorretta applicazione del consolidato principio secondo cui la nullità delleclausole fideiussorie riproduttive dello schema ABI oggetto delprovvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia che le ha dichiarate anticoncorrenziali èuna nullità parziale e non travolge l’intero contratto, salvo che la parteinteressata alleghi e provi l’essenzialità delle clausole nulle nell’economiacomplessiva del negozio.12.

La corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’art. 1419 c.c.,escludendo, in difetto di specifiche allegazioni e prove sul punto, che leclausole espunte fossero determinanti per la volontà negoziale delle parti,senza con ciò operare alcuna indebita inversione dell’onere probatorio, maottemperando al principio stabilito dalle Sezioni Unite, con la sentenza n.41994 del 30 dicembre 2021, in base al quale la nullità non si estendeNumero registro generale 3146/2024Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 21239/2026Data pubblicazione 22/06/2026automaticamente all’intero contratto di fideiussione, gravando sulfideiussore l’onere di allegare e dimostrare l’essenzialità delle clausolecolpite da nullità nell’economia complessiva del negozio.

La sentenza,pertanto, è immune da ogni vizio motivazionale, essendo sufficientementemotivata e argomentata (cfr. Cass S.U. 8053/2014).13.

Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia omessa valutazione, exart. 360 n. 5, c.p.c., degli effetti della nullità parziale in relazione agli artt.1956 e 1957 c.c.14.

Il motivo è inammissibile.15.

Risulta dal ricorrente denunziato vizio omissivo non scrutinabile inpresenza di una “doppia conforme” ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., né ilmedesimo si confronta adeguatamente con la ratio decidendi.15.1.

Quanto al concreto aggravamento del rischio derivante da nuoveconcessioni di credito effettuate in assenza di autorizzazione delfideiussore e a fronte di un peggioramento delle condizioni patrimoniali deldebitore, nella impugnata sentenza viene correttamente indicato che essoè da presumersi noto al socio fideiussore di una società s.r.l., in quantotenuto ad aggiornarsi sulla situazione patrimoniale e finanziaria dellasocietà (in conformità a Cass., Sez.

III, 13 marzo 2024, n. 6685; Cass.,Sez.

III, 17 giugno 2024, n. 16822).15.2.

Viene altresì richiamato il contenuto del negozio fideiussorio, ove erasancito l’obbligo del fideiussore di tenersi al corrente delle condizionipatrimoniali del debitore.15.3.

Pertanto, in merito, il mancato riscontro alla lettera di recesso delfideiussore da parte della banca, non assume il connotato dicomportamento contrario a buona fede attribuito dal ricorrente, comecorrettamente indicato dalla corte di merito che ha ritenuto assorbenti lesuperiori considerazioni in merito al contenuto della fideiussione.

Né lededuzioni offrono argomentazioni idonee a contrastare la motivazione resadalla Corte in relazione al meccanismo con cui opera la reviviscenzaNumero registro generale 3146/2024Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 21239/2026Data pubblicazione 22/06/2026dell’art. 1957 c.c.: questa Corte, con Cass. 8023/2024 ha recentementeconfermato il principio per cui (Cass. 1613/1963) l’eccezione di decadenzaopera stricto sensu e deve essere sollevata tempestivamente.

Non èsuperabile tale interpretazione sol perché la nullità della clausola ABI èimposta da ragioni di ordine pubblico, perché si tratta del governo di undiritto comunque disponibile.15.4.

Difatti, il mancato rilievo dell’eccezione di decadenza costituisce unarinuncia al proprio diritto di “uscire” dal vincolo fideiussorio, e quindi inultima analisi costituisce riconoscere/confessare la propria posizionesostanziale di debitore.15.5.

In proposito va pertanto confermato il principio, ultimamenteespresso da questa Corte con l’ordinanza 30 novembre 2024, n. 30774,con il quale si è escluso qualsiasi automatismo tra nullità delle clausoleABI e decadenza del creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c.15.6.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.15.7.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00 (di cuieuro 9.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2026.Numero registro generale 3146/2024Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 21239/2026Data pubblicazione 22/06/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rella-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2217/2023depositata il 05/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3146/2024Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 21239/2026Data pubblicazione 22/06/2026Svolgimento del processo1. Il ricorso trae origine da una opposizione a decreto ingiuntivo chiesto eottenuto dalla società [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio per l’importo di €200.000,00, quale importo massimo della fideiussione omnibusprestata dal signor [OSCURATO:PERSONA] nel 2012 a garanzia delleobbligazioni di [OSCURATO:SOCIETA]., derivanti da un mutuo fondiario stipulato nel2015.2. L’ingiunto si era opposto al pagamento deducendo, per quanto ancorainteressa in questa sede, l’invalidità e l’inefficacia della fideiussione,revocata allorché egli era receduto dalla compagine sociale dellasocietà debitrice il 12/11/2015.3. Il Tribunale di Sondrio aveva rigettato l’opposizione al decretoingiuntivo. Impugnata la decisione dall’odierno ricorrente, la Corted’Appello di Milano aveva parzialmente riformato la decisione,revocando il decreto ingiuntivo solo quanto agli interessi legaliriconosciuti dal giudice di primo grado, in quanto non specificamentechiesti, confermando per il resto la sentenza quanto alla validità edefficacia della fideiussione prestata nel 2012, contestata dall’appellanteper la conformità delle clausole nn. 2, 6 e 8 allo schema ABI censuratodal provvedimento [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 55/2005 e alla inefficacia dellarevoca della fideiussione intervenuta, in tesi, prima dell’accredito dellesomme concesse in mutuo alla società debitrice.4. [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a tremotivi illustrati da memoria, avverso la sentenza della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] n. 2217/2023 del 5/2023.5. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2022 s.r.l., qualemandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cessionaria subentratanel credito della [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio.Motivi della decisioneNumero registro generale 3146/2024Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 21239/2026Data pubblicazione 22/06/20266. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ex art. 360, n. 3 c.p.c. l’erroneaapplicazione della regola sull’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. inordine all’esistenza e all’ammontare del credito azionato in via monitoria.7. Si duole che la corte territoriale abbia ritenuto provata la pretesacreditoria pur in assenza di idonei elementi documentali e senzaconsiderare gli effetti reali del contratto di mutuo, realizzatisi dopo ilrecesso del ricorrente dal negozio fideiussorio.7.1. La censura è inammissibile in quanto non riporta ove e in qualitermini sia stato contestato il credito nei precedenti gradi di giudizio, inviolazione del principio di autosufficienza.7.2. Sul punto, peraltro, la Corte d’appello, assolvendo al proprio oneremotivazionale, ha peraltro accertato, con valutazione di merito nonsindacabile in questa sede, che la documentazione prodotta (titolocontrattuale, fideiussione omnibus, estratti e risultanze contabili) fosseidonea a dimostrare la sussistenza del credito prima dell’operato recessodel fideiussore, e tale apprezzamento non è validamente censurabiledoglianza in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio,estranea al giudizio di legittimità.7.3. Parimenti inammissibile è la censura relativa alla errataconsiderazione degli effetti del recesso dalla fideiussione, là dove è statoritenuto irrilevante, ai fini della fideiussione de qua, il tempo in cui ilmutuo è stato effettivamente erogato.7.4. La doglianza si risolve, anche sotto tale profilo, in una contestazionedell’apprezzamento in fatto compiuto dal giudice di merito, non consentitain questa sede.7.5. Corretta è inverto la statuizione secondo cui il recesso dal negoziofideiussorio, quand’anche validamente esercitato, non abbia efficaciaretroattiva e non incida sulle obbligazioni già sorte o comunquericonducibili al rapporto garantito, specie nell’ambito di una fideiussioneNumero registro generale 3146/2024Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 21239/2026Data pubblicazione 22/06/2026omnibus validamente prestata, destinata per sua natura a garantire ancheobbligazioni future entro il massimale convenuto. Ne consegue che ilrecesso non è idoneo, di per sé, a escludere l’operatività della garanziarispetto al mutuo fondiario stipulato in data anteriore (1/6/2015) allacessione delle quote sociali e alla formalizzazione del recesso, essendo inaltra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente alrecesso.8. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione dell’art. 1419 c.c..9. Si duole che la corte distrettuale abbia invertito l’onere della prova quantoalla non essenzialità delle clausole n. 2, 6 e 8 della fideiussione, censurateperché conformi allo schema ABI oggetto del provvedimento [OSCURATO:PERSONA] d’Italian. 55/2005- in violazione dell’art. 2697 c.c. e conseguente omessapronuncia rispetto a un punto decisivo della controversia.10. Il motivo è inammissibile.11. Non risulta dal ricorrente ( quantomeno idoneamente ) censurata laratio decidendi dell’impugnata sentenza, avendo la corte di merito fattocorretta applicazione del consolidato principio secondo cui la nullità delleclausole fideiussorie riproduttive dello schema ABI oggetto delprovvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia che le ha dichiarate anticoncorrenziali èuna nullità parziale e non travolge l’intero contratto, salvo che la parteinteressata alleghi e provi l’essenzialità delle clausole nulle nell’economiacomplessiva del negozio.12. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’art. 1419 c.c.,escludendo, in difetto di specifiche allegazioni e prove sul punto, che leclausole espunte fossero determinanti per la volontà negoziale delle parti,senza con ciò operare alcuna indebita inversione dell’onere probatorio, maottemperando al principio stabilito dalle Sezioni Unite, con la sentenza n.41994 del 30 dicembre 2021, in base al quale la nullità non si estendeNumero registro generale 3146/2024Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 21239/2026Data pubblicazione 22/06/2026automaticamente all’intero contratto di fideiussione, gravando sulfideiussore l’onere di allegare e dimostrare l’essenzialità delle clausolecolpite da nullità nell’economia complessiva del negozio. La sentenza,pertanto, è immune da ogni vizio motivazionale, essendo sufficientementemotivata e argomentata (cfr. Cass S.U. 8053/2014).13. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia omessa valutazione, exart. 360 n. 5, c.p.c., degli effetti della nullità parziale in relazione agli artt.1956 e 1957 c.c.14. Il motivo è inammissibile.15. Risulta dal ricorrente denunziato vizio omissivo non scrutinabile inpresenza di una “doppia conforme” ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., né ilmedesimo si confronta adeguatamente con la ratio decidendi.15.1. Quanto al concreto aggravamento del rischio derivante da nuoveconcessioni di credito effettuate in assenza di autorizzazione delfideiussore e a fronte di un peggioramento delle condizioni patrimoniali deldebitore, nella impugnata sentenza viene correttamente indicato che essoè da presumersi noto al socio fideiussore di una società s.r.l., in quantotenuto ad aggiornarsi sulla situazione patrimoniale e finanziaria dellasocietà (in conformità a Cass., Sez. III, 13 marzo 2024, n. 6685; Cass.,Sez. III, 17 giugno 2024, n. 16822).15.2. Viene altresì richiamato il contenuto del negozio fideiussorio, ove erasancito l’obbligo del fideiussore di tenersi al corrente delle condizionipatrimoniali del debitore.15.3. Pertanto, in merito, il mancato riscontro alla lettera di recesso delfideiussore da parte della banca, non assume il connotato dicomportamento contrario a buona fede attribuito dal ricorrente, comecorrettamente indicato dalla corte di merito che ha ritenuto assorbenti lesuperiori considerazioni in merito al contenuto della fideiussione. Né lededuzioni offrono argomentazioni idonee a contrastare la motivazione resadalla Corte in relazione al meccanismo con cui opera la reviviscenzaNumero registro generale 3146/2024Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 21239/2026Data pubblicazione 22/06/2026dell’art. 1957 c.c.: questa Corte, con Cass. 8023/2024 ha recentementeconfermato il principio per cui (Cass. 1613/1963) l’eccezione di decadenzaopera stricto sensu e deve essere sollevata tempestivamente. Non èsuperabile tale interpretazione sol perché la nullità della clausola ABI èimposta da ragioni di ordine pubblico, perché si tratta del governo di undiritto comunque disponibile.15.4. Difatti, il mancato rilievo dell’eccezione di decadenza costituisce unarinuncia al proprio diritto di “uscire” dal vincolo fideiussorio, e quindi inultima analisi costituisce riconoscere/confessare la propria posizionesostanziale di debitore.15.5. In proposito va pertanto confermato il principio, ultimamenteespresso da questa Corte con l’ordinanza 30 novembre 2024, n. 30774,con il quale si è escluso qualsiasi automatismo tra nullità delle clausoleABI e decadenza del creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c.15.6. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.15.7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00 (di cuieuro 9.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2026.Numero registro generale 3146/2024Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 21239/2026Data pubblicazione 22/06/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]