CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 44856/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse dalla Corte di appello di Napoli in data 11 ottobre 2011 (più estorsioni aggravate ex art. 7 legge n. 203 del 1991, commesse dal luglio al settembre 2007) e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 12 febbraio 2007 (reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ex art. 7 legge n. 203 del 1991). 2. Denunzia violazione di legge, segnatamente degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta insussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso, dolendosi, in particolare, dell'omessa valutazione degli indici rivelatori. Secondo il ricorrente, dalle sentenze in esecuzione risulta che l'Occidente non solo ha utilizzato lo stesso modus operandi, ma ha commesso tutte le violazioni perseguendo, senza soluzione di continuità, se si eccettua il periodo di detenzione carceraria, l'identico progetto ideativo di agevolare il sodalizio mafioso denominato clan D'Alessandro: ora come autore di condotte estorsive ora come appartenente all'organizzazione dedita allo smercio di stupefacenti. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto. Il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla oggettiva eterogeneità dei titoli di reato e delle loro modalità esecutive, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti, le diverse modalità operative, e l'assenza di elementi di collegamento tra la scelta di aderire alla compagine associativa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nell'anno 2005 e l'ideazione dei reati estorsivi cronologicamente avvenuti quasi due anni dopo. Sulla scorta di tali elementi fattuali, il giudice dell'esecuzione ha logicamente escluso che il condannato, sin dall'adesione all'associazione, avesse programmato, sia pure nelle linee generali, anche le successive condotte estorsive, nei termini richiesti dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., non rilevando che fossero state commesse nell'interesse ed a vantaggio del gruppo mafioso cui faceva riferimento l'organizzazione dedita al narcotraffico. E', quindi, correttamente pervenuto alla logica conclusione che l'Occidente ha commesso i reati, di volta in volta, in esecuzione di determinazioni criminose, diverse ed autonome. Le censure del ricorrente sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura delle medesime circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione. Si tratta di operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021