Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39878/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';14.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 267,00 di multa per il reato di cui agli articoli 56, 624 bis cod. pen. 2.

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione dell'istituto della continuazione ex art.81 cpv. cod.pen., tra il reato in contestazione ed il reato giudicato dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 14.02.2020 divenuta irrevocabile il 15.12.2020.

3. Il motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag. 3 e 4 della sentenza impugnata).

I giudici di secondo grado, con motivazione non illogica, hanno escluso che vi sia stata una preventiva pianificazione, in quanto l'imputato ha commesso il furto giudicato dalla Corte di appello di Bologna con sentenza divenuta irrevocabile in data 15.12.2020, a distanza di tre mesi dal reato di cui in contestazione, e, soprattutto, in circostanze che hanno spinto l'imputato ad approfittare di situazioni contingenti e peculiari ((la persona offesa aveva appoggiato accidentalmente una busta con denaro fuori dalla porta di ingresso) sottolineando quindi l'assenza di una unitarietà nel progetto criminoso rispetto al reato per cui si procede.

La pronuncia è conforme ai principi elaborati in sede di legittimità secondo cui, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv. 266615; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, Rv. 284420).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 25 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';14.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 267,00 di multa per il reato di cui agli articoli 56, 624 bis cod. pen. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione dell'istituto della continuazione ex art.81 cpv. cod.pen., tra il reato in contestazione ed il reato giudicato dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 14.02.2020 divenuta irrevocabile il 15.12.2020. 3. Il motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag. 3 e 4 della sentenza impugnata). I giudici di secondo grado, con motivazione non illogica, hanno escluso che vi sia stata una preventiva pianificazione, in quanto l'imputato ha commesso il furto giudicato dalla Corte di appello di Bologna con sentenza divenuta irrevocabile in data 15.12.2020, a distanza di tre mesi dal reato di cui in contestazione, e, soprattutto, in circostanze che hanno spinto l'imputato ad approfittare di situazioni contingenti e peculiari ((la persona offesa aveva appoggiato accidentalmente una busta con denaro fuori dalla porta di ingresso) sottolineando quindi l'assenza di una unitarietà nel progetto criminoso rispetto al reato per cui si procede. La pronuncia è conforme ai principi elaborati in sede di legittimità secondo cui, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv. 266615; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, Rv. 284420). 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 25 novembre
Sentenza Cassazione n. 39878/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris