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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 19937/2026

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e di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso;letta la memoria dell’[OSCURATO:PERSONA], con la quale il ricorrente rinuncia al ricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorrente impugna l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Roma, con laquale veniva confermato il decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto documenti edispositivi informatici, nell’ambito di un’indagine relativa a reati di corruzione.2.

Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione del principio di proporzionalità,sul presupposto che il sequestro avrebbe attinto indiscriminatamente tutti i dati contenuti neisupporti informatici.2.1.

Dopo la proposizione del ricorso è intervenuta la revoca del precedente difensore ela nomina dell’[OSCURATO:PERSONA], cui è seguita la rinuncia al ricorso, come da dichiarazionedebitamente sottoscritta dal ricorrente e autenticata dal difensore.3.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile, stante la sopravvenuta rinuncia formulatadall’indagato.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinunciaall'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e dellasanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, da determinarsi nella misura di€500,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso;letta la memoria dell’[OSCURATO:PERSONA], con la quale il ricorrente rinuncia al ricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorrente impugna l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Roma, con laquale veniva confermato il decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto documenti edispositivi informatici, nell’ambito di un’indagine relativa a reati di corruzione.2. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione del principio di proporzionalità,sul presupposto che il sequestro avrebbe attinto indiscriminatamente tutti i dati contenuti neisupporti informatici.2.1. Dopo la proposizione del ricorso è intervenuta la revoca del precedente difensore ela nomina dell’[OSCURATO:PERSONA], cui è seguita la rinuncia al ricorso, come da dichiarazionedebitamente sottoscritta dal ricorrente e autenticata dal difensore.3. Il ricorso è, pertanto, inammissibile, stante la sopravvenuta rinuncia formulatadall’indagato.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinunciaall'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e dellasanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, da determinarsi nella misura di€500,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 19937/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris