CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 04451/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 13 settembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari, pronunciata il 5 marzo 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di anni 1 di reclusione e 400,00 euro di multa per il reato di truffa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato, è meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello con argomentazioni con cui il ricorrente omette di confrontarsi criticamente e, comunque, mira a prefigurare una lettura alternativa di elementi probatori, già valorizzati a pagine 3 e 4 della sentenza impugnata. La sentenza oggetto di ricorso contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla richiesta di riqualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di cui all'art. 641 cod. pen., è reiterativo e del tutto generico. Il ricorrente senza indicare specifiche illogicità manifeste della sentenza impugnata, si limita ad una mera indicazione di massime giurisprudenziali prive di un nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata che ha indotto i giudici ad escludere l'invocata riqualificazione (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza oggetto di ricorso). Appare evidente che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di legittimità di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (vedi Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01; Sez. 6, n. 10250 del 11/10/2017, Valle, Rv. 272725 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 Il2 nsiglire Esìen