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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 febbraio 2024

Cassazione n. 19911/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso R.G.N. 1 2138 /2023 promosso da MCHAKY [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA](pec: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Avellinoin persona del Prefetto pro tempore -intimata – avverso l’ordinanza n. 447/2022 del Giudice di Pace di Avellino , emessa in data 16/11/2022 nel proc. iscritto al n. 3683/2022 R.G. , pubblicata in data 18/11/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998, il ricorrente si rivolgeva al Giudice di Pace diAvellino, al fine di ottenere l’annullamento del decreto prefettizio di espulsione.

Il ricorso veniva respintocon ordinanza n. 447/2022 del Giudice di Pace .Il cittadino straniero ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale statuizione, affidandosi a tre motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] non si è difesacon controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5, comma 6 , e 19 d.lgs. n. 286 del 1998 , come modificatodal decreto-legge n. 130 del 2020, in relazione all’art. 8 CEDU e all’art. 117 Cost., e l’omessa ovvero apparente e insufficiente motivazione (vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5,c.p.c.).

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e mancata applicazione degli artt. 5, comma 6 , e 19 d.lgs. n. 286 del 1998 , come modificato dal decreto-legge n. 130 del 2020,in relazione all’art. 8 CEDU, agli artt. 7 e 24 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA]Unione Europea e agli artt.2, 3, 29, 30, 31 e 117 Cost. (vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

Con il terzo motivodi ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, comma 6 , e 19 d.lgs. n. 286 del 1998 , come modificato dal decreto-legge n. 130 del 2020, in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU e agli artt.2, 3 e 117 Cost. (vizio rilevante ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.). 2.Occorre preliminarmente rilevare l’improcedibilità del ricorso.

2.1. Il ricorso per cassazione risulta , infatti, notificato il 18/05/2023 e depositato l’08/06/23, quando era già decorso il termine di venti giorni previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., che scadeva il 07/06/2023 (mecoledì). 3.È, pertanto, doverosa la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

4. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimata svolto difese.

5. Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. la Corte dichiara improcedibile il ricorso;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso R.G.N. 1 2138 /2023 promosso da MCHAKY [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA](pec: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Avellinoin persona del Prefetto pro tempore -intimata – avverso l’ordinanza n. 447/2022 del Giudice di Pace di Avellino , emessa in data 16/11/2022 nel proc. iscritto al n. 3683/2022 R.G. , pubblicata in data 18/11/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998, il ricorrente si rivolgeva al Giudice di Pace diAvellino, al fine di ottenere l’annullamento del decreto prefettizio di espulsione. Il ricorso veniva respintocon ordinanza n. 447/2022 del Giudice di Pace .Il cittadino straniero ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale statuizione, affidandosi a tre motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] non si è difesacon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5, comma 6 , e 19 d.lgs. n. 286 del 1998 , come modificatodal decreto-legge n. 130 del 2020, in relazione all’art. 8 CEDU e all’art. 117 Cost., e l’omessa ovvero apparente e insufficiente motivazione (vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5,c.p.c.). Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e mancata applicazione degli artt. 5, comma 6 , e 19 d.lgs. n. 286 del 1998 , come modificato dal decreto-legge n. 130 del 2020,in relazione all’art. 8 CEDU, agli artt. 7 e 24 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA]Unione Europea e agli artt.2, 3, 29, 30, 31 e 117 Cost. (vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Con il terzo motivodi ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, comma 6 , e 19 d.lgs. n. 286 del 1998 , come modificato dal decreto-legge n. 130 del 2020, in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU e agli artt.2, 3 e 117 Cost. (vizio rilevante ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.). 2.Occorre preliminarmente rilevare l’improcedibilità del ricorso. 2.1. Il ricorso per cassazione risulta , infatti, notificato il 18/05/2023 e depositato l’08/06/23, quando era già decorso il termine di venti giorni previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., che scadeva il 07/06/2023 (mecoledì). 3.È, pertanto, doverosa la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. 4. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimata svolto difese. 5. Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. la Corte dichiara improcedibile il ricorso;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della
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