CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11191/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] tite ha concluso chiedendo ''e-• j).(2) ; e o'k:, n,‘ cyt2, E.- e; e, J o t Cep `-3 O cA 1/)-3 treferrit ~sere - Trattazione scritta. Li [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Milano in composizione monocratica, con la quale [OSCURATO:PERSONA]Elia era dichiarato colpevole dei reati di cui all'art. 648 cod. pen. (capo di imputazione B) e di cui all'art. 4 I. 110/75, come riqualificata l'originaria imputazione ex art. 699 cod. pen. (capo A), ed era condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni 1 e mesi 5 di reclusione ed euro 3.500,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA]Elia, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 4, comma 3,1. 18 aprile 1975, n. 110. Ci si duole che, a fronte di uno specifico motivo di appello sul punto, la Corte territoriale omette di pronunciarsi concentrandosi esclusivamente sul delitto di ricettazione. Il difensore, pertanto, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento di legge. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n.137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA]:omello, con requisitoria scritta, chiede il rigetto del ricorso; la difesa dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], conclude, con' memoria scritta, per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile. Nella sentenza impugnata si dà atto della rinuncia in udienza, alla presenza delle parti e, quindi, anche dell'imputato, ai motivi di appello afferenti il reato di cui all'art. 4 1.110/1975 da parte della difesa del medesimo, che risulta avere, invece, insistito unicamente sui motivi relativi al delitto di ricettazione. Tale rinuncia emerge anche dal verbale di udienza che il Collegio ha visionato. Ne consegue che è manifestamente infondata la censura sull'omessa motivazione del mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità qv‘ del porto senza giustificato motivo di arma fuori dell'abitazione, di cui al quarto motivo di appello oggetto di rinuncia. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA]Elia al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in