CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20857/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
galerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale Dello Stato;- controricorrente -avverso il decreto della Corte d'appello di Perugia n. 29/2024depositato il 27/08/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 294/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 20857/2026Data pubblicazione 19/06/2026Con ricorso ex art. 3, legge n. 89/2001, depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]presso la Corte di Appello di Roma e successivamente riassunto avantila Corte d’Appello di Perugia, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il ristoro perl’eccessiva durata di un procedimento presupposto in materia dipubblico impiego, instaurato dinanzi al TAR del Lazio nel febbraio 1998,definito con provvedimento di perenzione pubblicato il 10.10.2011.Prendeva avvio una vicenda giudiziaria che si sarebbe articolata intre giudizi di merito (l’originario giudizio di merito, due procedimenti inriassunzione sempre presso la Corte d’Appello di Perugia) e due dilegittimità.Il presente ricorso per cassazione è promosso da [OSCURATO:PERSONA] l’impugnazione del decreto n. 29/2024 emesso dalla Corted’appello di Perugia a conclusione del secondo giudizio di rinvio, con ilquale veniva rideterminato l’ammontare dell’equa riparazione in €.4.208,33, mentre le spese di lite, riferite a tutte le fasi del travagliatoiter processuale, venivano così liquidate:- per l’originario giudizio di merito (definito dal decreto n. 51/2018,per un equo indennizzo di €. 2.542,00): €. 640,50 oltre rimborsoforfettario al 15% IVA e CA come per legge, nonché €. 27,00 peresborsi;- per il primo giudizio di cassazione (definito dall’ordinanza diquesta Corte n. 5977/2020): €. 939,00 oltre rimborso forfettario al15% IVA e CA come per legge, nonché €. 27,00 per esborsi;- per il primo giudizio in riassunzione ex art. 392 c.p.c. (definito daldecreto n. 580/2020, per un equo indennizzo di €. 3.666,00): €.915,00 oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CA come per legge,nonché €. 27,00 per esborsi;Numero registro generale 294/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 20857/2026Data pubblicazione 19/06/2026- per il secondo giudizio di legittimità (definito dall’ordinanza diquesta Corte n. 9803/2024): €. 939,00 oltre rimborso forfettario al15% IVA e CA come per legge nonché €. 27,00 per esborsi;- per il secondo giudizio in riassunzione ex art. 392 c.p.c. (definitodal decreto n. 29/2024): €. 845,72 oltre rimborso forfettario 15% IVAe CA come per legge nonché €. 27,00 per esborsi.Il ricorso è affidato ad un unico motivo ed è illustrato da memoria.Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsaapplicazione di legge – art. 91, c.p.c.; art. 2233, comma 2, c.c.;liquidazione compensi ex d.m. n. 55/2014, d.m. n. 37/2018 e d.m. n.147/2022.Si lamenta che le liquidazioni delle spese di lite calcolate dalla Corted’appello nel decreto impugnato con riferimento alle tre fasi di meritosiano tutte inferiori ai minimi tariffari, così come stabiliti dalla Tabella12 del d.m. n. 55 del 2014.Osserva in proposito il ricorso che al caso di specie trovaapplicazione la Tabella 12 come modificata dal d.m. n. 147/2022entrato in vigore il 23.10.2022, in quanto la seconda riassunzione exart. 392 c.p.c. è stata instaurata presso la Corte di appello di Perugiain data successiva, e il decreto impugnato è stato pubblicato il27.08.2024. A giudizio della ricorrente, lo scaglione di valore da €.1.100,01 a €. 5.200,00 va utilizzato per tutte le tre fasi di meritopredette, in quanto il valore della controversia, anche ai fini delladeterminazione delle spese di lite della fase di riassunzione, è quello1.1. Il ricorso è fondato.Numero registro generale 294/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 20857/2026Data pubblicazione 19/06/2026Premesso che non sono in contestazione in questa sede le due fasidi legittimità, rileva il Collegio che, nel secondo giudizio di rinvioconclusosi con il decreto qui impugnato (n. 29/2024), è statoparzialmente revocato il precedente decreto impugnato (n. 580/2020)sul punto del quantum del diritto della ricorrente ad un'equariparazione, ampliando la durata del giudizio presupposto da anni 7 emesi quattro (riconosciuti nel decreto n. 580/2020) ad anni 8 e mesi5: per cui il valore della controversia, in sede di ultima riassunzione exart. 392 c.p.c., era stato determinato in €. 4.208,33, oltre agli interessidalla domanda.Essendo in discussione anche l’entità della liquidazionedell’indennizzo, il valore della causa di cui al decreto qui impugnatorientra, quindi, nello scaglione da €. 1.100,01 a €. 5.200,00. Tanto nonperché si è in presenza di una struttura procedimentale unitaria(monitorio-opposizione: ex multis, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1610 del22/01/2025; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20842 del 23/07/2025; Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 5994 del 06/3/2024) rispetto alla quale, in casodi accoglimento dell'opposizione, deve essere altrettanto indivisibile lastatuizione sulle spese, come sostenuto nel controricorso. Piuttosto, ilpresente giudizio ha ad oggetto la revisione delle spese di lite nella fasedi riassunzione: in tal caso, se la domanda è accolta anche soloparzialmente i decreti impugnati sono stati interamente cassati (quindianche sul punto del diritto della ricorrente ad un’equa riparazione). Siimpone, pertanto, un adeguamento degli onorari all'effettiva portatadella controversia, che è quella espressa dal decisum; criterio che valea proporzionare gli onorari all'effettiva consistenza della lite nonpotendo essere avvantaggiato chi propone una domanda eccedente lagiusta pretesa (risultante dalla pronuncia che definisce il giudizio)rispetto a chi propone una domanda contenuta negli effettivi limiti diNumero registro generale 294/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 20857/2026Data pubblicazione 19/06/2026quest'ultima (Cass. Sez. U, n. 19014 del’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 598765 –01, punto 11.; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12374 del 09/05/2023).Analogo ragionamento deve esser fatto per la determinazione delvalore della causa del precedente giudizio di rinvio (conclusosi condecreto n. 580/2020 della Corte d’appello di Perugia, cassato dalladecisione di questa Corte n. 9803/2024), atteso che anche inquell’occasione era in discussione l’entità della liquidazione dell’equoindennizzo da irragionevole durata del processo, aumentata – rispettoalla fase originaria di merito – ad €. 3.666,00, quindi rientrante nelmedesimo scaglione. Infine, trova ancora applicazione lo stessoscaglione alla fase originaria di merito (conclusasi con decreto n.51/2018 della Corte d’appello di Perugia, cassato dalla decisione diquesta Corte n. 5977/2020), ove l’equa riparazione era statariconosciuta per €. 2.542,00.1.2. In definitiva, applicando le tabelle vigenti al caso concreto conriferimento alle sole fasi di merito (l’attività difensiva, pure iniziata e inparte svoltasi nella vigenza della pregressa regolamentazione, si è peròesaurita, ex art. 6 d.m. n. 147 del 2022, successivamente all’entratain vigore del d.m. n. 147/2022: il ricorso in opposizione è, infatti,datato 03.05.2024; in tal senso: Cass. Sez. 6-5, n. 31884 del10/12/2018; Cass. Sez. U, n. 17405 del 12/10/2012, Rv. 623533 -01), nei minimi tariffari, si ottiene una liquidazione complessiva delcompenso pari a €. 1.458,00, utilizzabile per tutte e tre le fasi di merito.Compenso così ottenuto:per la fase di studio della controversia, un valore minimo di €.268,00;per la fase introduttiva del giudizio, un valore minimo di €. 268,00;per la fase istruttoria e/o di trattazione, un valore minimo di €.496,00;Numero registro generale 294/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 20857/2026Data pubblicazione 19/06/2026per la fase decisionale, un valore minimo di €. 426,00.Nel solo secondo giudizio di rinvio si dovrà, poi, applicare lamaggiorazione secondo la valutazione operata dalla Corte territorialenel decreto n. 29/2024 (pag. 3, penultimo capoverso): l’aumento del30% per collegamenti ipertestuali sul compenso tabellare (€. 437,00),per un compenso maggiorato, comprensivo di detto aumento, pari a €.1.895,40.Non può, invece, applicarsi su tale importo la riduzione del 30%(per assenza di specifiche e distinte questioni in fatto e diritto, €.568,62), pure prevista nel decreto impugnato, atteso che la sommafinale, pari a €. 1.326,78, porrebbe il compenso al di sotto del minimotabellare (€. 1.458,00). Sulla questione dei minimi tariffari,l’orientamento oramai costante di questa Corte è nel senso della loroinderogabilità, atteso che il d.m. 37/2018 ha modificato l’art. 4 D.M.55/2014 precisando che la riduzione, rispetto al valore medio diliquidazione non può essere superiore alla misura del 50 % (per la solafase istruttoria fino al 70 %), mentre l'aumento può essere anchesuperiore alla percentuale fissata di regola nell'80 %. La novità dellarivista formulazione della disposizione consiste nell’aver eliminato,quanto al potere di riduzione del giudice, l’espressione «di regola» cheaveva, invece, giustificato l’interpretazione precedente di questa Cortevolta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche aldi sotto dei minimi tariffari (Cass. Sez. 2, n. 10438 del 19/04/2023,Rv. 667640 – 01, Cass. Sez. 2, n. 24993 del 22/08/2023, Rv. 671474– 01, ove si ricostruiscono puntualmente le oscillazioni normative egiurisprudenziali sul tema; conf. ex multis: Cass. Sez. 2, nn. 31680 e31672 del 04/12/2025; Cass. Sez. 2, n. 9690 del 13/04/2021; Cass.Sez. 6-2, n. 38506 del 06/12/2021; Cass. Sez. 6-2, n. 1421 del22/01/2021; v. anche parere Consiglio di Stato n. 02703 delNumero registro generale 294/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 20857/2026Data pubblicazione 19/06/202627/12/2017). Del resto, neanche le modificazioni al d.m. n. 55 del2014, introdotte mediante il d.m. n. 147 del 2022, hanno in alcun modoinciso sull'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazionegiudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo soppresso leparole «di regola» in tutti i commi in cui esse ricorrono, al fine di ridurreil margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria, rendere piùomogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesioneall'interno della categoria dei professionisti (Cass. Sez. 2, n. 24993 del22/08/2023, Rv. 671474 - 01).2. [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del ricorso, cassa, pertanto, il decretoimpugnato nei limiti delle censure accolte.Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensidell’art. 384, comma 2, c.p.c., la causa può essere decisa nel meritoliquidando le spese dei precedenti gradi di merito e del presentegiudizio come da dispositivo, fermo quanto liquidato nel provvedimentoimpugnato per i giudizi di cassazione, con distrazione a favore delprocuratore antistatario che ne ha fatto richiesta. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa nei limiti delle censure accolte ildecreto impugnato e, decidendo nel merito, fermo quanto liquidato nelmedesimo provvedimento impugnato per i giudizi di cassazione, liquidacome segue le spese dei precedenti gradi di giudizio nonché delpresente giudizio, con distrazione a favore del procuratore antistatario,avvocato [OSCURATO:PERSONA]:- fase originaria di merito: € 1.458,00, oltre rimborso forfettario al15%, IVA e CA come per legge, nonché €. 27,00 per esborsi;- primo giudizio in riassunzione ex art. 392 c.p.c. presso la Corted’appello di Perugia: €. 1.458,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVAe CA come per legge, nonché €. 27,00 per esborsi;Numero registro generale 294/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 20857/2026Data pubblicazione 19/06/2026- secondo giudizio in riassunzione ex art. 392 c.p.c. presso la Corted’appello di Perugia: €. 1.895,40, oltre rimborso forfettario al 15%, IVAe CA come per legge, nonché €. 27,00 per esborsi;- presente giudizio di legittimità: €. 1.200,00 per compensi, oltre ad €.200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%, IVAe CPA.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa