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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 32369/2026

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lla CORTE MILITARE APPELLO di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore militareL'[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe, emessa il 20/01/2026, la Corte militare diappello ha confermato la decisione resa il 19 marzo 2025, con cui il Tribunalemilitare di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanzecondizionalmente sospesa, di due mesi di reclusione militare per il reato di furtomilitare aggravato, di cui agli artt. 230 comma 1, 47 n. 2 cod. pen. mil. pace.,perché, rivestendo il grado di Appuntato, si impossessava di n. 11 buoni pastodel valore di € 7 cadauno, sottraendoli al M.llo O. [OSCURATO:PERSONA], che lideteneva all’interno dell’armadietto ubicato nella stanza adibita a spogliatoioall’interno del [OSCURATO:PERSONA] di Torre del Greco.Incontestata essendo l’effettiva sottrazione dei buoni pasto nel numero enelle circostanze descritte dal M.llo O. [OSCURATO:PERSONA], l’individuazionedell’odierno imputato quale autore del fatto è stata ritenuta provata, conconcorde valutazione di entrambi i giudici di merito, alla luce di una serie dielementi indiziari gravi e convergenti tra loro.

Si è innanzitutto accertato, tramiteconsultazione della società emittente i buoni, che 10 degli 11 buoni pastosottratti erano stati spesi in un supermercato Conad di [OSCURATO:PERSONA] dei Tirreni, inprossimità del luogo di abitazione dell’imputato e della madre.

Quest’ultima,inoltre, era cliente del medesimo esercizio commerciale e titolare di una cartafedeltà.

L’analisi degli acquisti effettuati, resa possibile dall’esame della cartafedeltà, recante le date e gli importi delle spese, nonché le modalità dipagamento (ticket o contanti), ma non il numero seriale dei ticket utilizzati,mostrava non solo che i ticket oggetto di imputazione erano stati spesi nellestesse giornate in cui la madre dell’imputato aveva effettuato acquisti nel citatoesercizio, ma anche che l’importo della spesa era coerente con il numero deiticket utilizzati.

Si accertava, inoltre, che nei periodi di interesse risultava laspendita di dieci buoni pasto in più rispetto a quelli assegnati all’imputato.La ritenuta provata responsabilità dell’imputato in ordine alla spendita deidieci buoni pasto di cui si è detto rendeva, secondo la concorde valutazione deigiudici di merito, ultronea ogni ulteriore indagine in merito all’undicesimo buonopasto, atteso che lo stesso era detenuto unitamente agli altri in una busta unicadal M.llo O. [OSCURATO:PERSONA] e recava un numero seriale consecutivo rispetto agli altri.La Corte militare di appello ha infine condiviso la valutazione del primogiudice in ordine alla non riconoscibilità della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen. e ha ritenuto non concedibile l’attenuante di cui all’art. 62, n.4, cod. pen., confermando le statuizioni di condanna adottate dal Tribunalemilitare di primo grado, sintetizzate in premessa.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] deMartino, deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1.

Con il primo motivo lamenta omessa motivazione, anche grafica, inriferimento alla circostanza, dedotta con l’atto di appello, concernente la paleseincongruenza tra le date di spendita e gli importi di spesa relativi ai singoli buonipasto, nonché l’impossibilità di associare i buoni medesimi alla fidelity card dellasignora [OSCURATO:PERSONA], madre del ricorrente.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di forniremotivazione in ordine alle incongruenze evidenziate nel primo motivo di appellocon riguardo all’esatto importo dei buoni pasto presuntivamente spesi in data 8maggio 2020 dalla signora [OSCURATO:PERSONA].

In tale data, secondo quanto riportato dalgiudice di primo grado, l’importo complessivo della spesa era pari a euro 63,40,di cui euro 63 pagati mediante ticket ed euro 0,40 in contanti, e si assumeva chein quella occasione fossero stati utilizzati otto dei buoni pasto sottratti.

Nell’attodi gravame si era tuttavia evidenziata la palese incongruenza di talericostruzione, in quanto, tenuto conto del valore di ciascun ticket, pari a euro 7,non sarebbe comprensibile ritenere che la signora [OSCURATO:PERSONA], a fronte di unaspesa complessiva di euro 63,40, abbia potuto utilizzare otto ticket, peraltroapoditticamente ritenuti provento di furto, giacché il relativo importo sarebbedovuto ammontare a euro 56, mentre dagli accertamenti risulta un pagamento dieuro 63 mediante ticket.Si deduce, altresì, che, nonostante l’impossibilità oggettiva di collegare lafidelity card di [OSCURATO:PERSONA] ai buoni pasto in contestazione, e pur inpresenza di un’erronea percezione della corrispondenza tra le date di spendita egli importi delle spese, si sia ugualmente ritenuta fondata la tesi accusatoria indifetto di adeguati elementi di prova: l’associazione tra i buoni pasto trafugati, lafidelity card e la madre dell’imputato sarebbe stata, infatti, ricostruitaunicamente sulla base della coincidenza tra le date nelle quali i ticket sarebberostati spesi presso l’esercizio commerciale Conad di [OSCURATO:PERSONA] dei Tirreni, mentrel’unico ulteriore elemento indiziario a carico del ricorrente consisterebbe nel fattoche il [OSCURATO:PERSONA] risiedeva in [OSCURATO:PERSONA] dei Tirreni, ove insiste il supermercato pressoil quale sarebbe avvenuta la spendita dei buoni pasto oggetto di denuncia.

Taliindizi, ad avviso della difesa, non raggiungerebbero i requisiti di gravità,precisione e concordanza necessari a fondare una pronuncia di condanna oltreogni ragionevole dubbio.Si deduce, infine, l’omesso raffronto con la prova dichiarativa resa ai sensidell’art. 507 cod. proc. pen. dal teste Boccia, dalla quale emergerebbe, ancorauna volta, l’impossibilità di collegare i ticket denunciati al [OSCURATO:PERSONA].2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta motivazione apparente inriferimento alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod.pen.Il ricorrente censura la motivazione della Corte di appello, ritenendolacarente, in quanto essa, pur dando atto del non rilevante valore economico deibuoni pasto sottratti, ha nondimeno escluso l’attenuante in ragione dell’intrinsecagravità della condotta contestata.

Il ricorrente deduce che tale conclusione siporrebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, anche afronte di un danno di modesta entità, occorre procedere a una valutazioneconcreta e complessiva della fattispecie, che la Corte territoriale non avrebbeadeguatamente compiuto, anche in considerazione del fatto che dall’escussionedella persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], non sarebbero emersi elementi idonei afar ritenere che alla condotta sottrattiva siano derivati ulteriori effettipregiudizievoli in danno della medesima persona offesa.3.

All'esito della discussione le parti hanno concluso nei termini di cui inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I l r icorso, che cont iene anche censure inammissib i l i , ècompless ivamente infondato.2.

Il primo motivo è da disattendere.La Corte militare di appello ha fornito adeguata risposta alle censuredevolute con l'atto di gravame, condividendo la ricostruzione operata dalTribunale e valorizzando un compendio indiziario ritenuto grave, preciso econcordante.In particolare, la Corte ha confermato l'affermazione di responsabilità delSorrentino valorizzando una pluralità di elementi indiziari, tra loro convergenti: laspendita di dieci degli undici buoni pasto sottratti presso un supermercato [OSCURATO:PERSONA] de' Tirreni; la prossimità di tale esercizio commerciale al luogo diabitazione dell'imputato e della madre; la qualità di cliente abituale della signoraAnnamaria [OSCURATO:PERSONA], titolare di carta fedeltà; la coincidenza temporale tra legiornate di utilizzazione dei buoni, risultanti dagli accertamenti presso la societàemittente, e gli acquisti effettuati dalla predetta; la compatibilità tra gli importidelle spese e il numero dei ticket utilizzati; l'accertata spendita, nei periodi diinteresse, di dieci buoni pasto in eccedenza rispetto a quelli assegnati alricorrente.È dunque inesatto sostenere che la decisione impugnata abbia fondatol'attribuzione del fatto all'imputato sulla mera residenza del [OSCURATO:PERSONA] nelmedesimo comune in cui era ubicato il supermercato ove si è verificata laspendita dei buoni pasto sottratti, ovvero sulla sola esistenza di una carta fedeltàintestata alla madre.

Tali dati sono stati piuttosto apprezzati all'interno di un piùampio quadro indiziario, nel quale ciascun elemento è stato posto in relazionecon gli altri e ha assunto significato proprio in ragione della reciprocaconvergenza.Non è decisivo, in senso contrario, il rilievo difensivo concernente ladedotta impossibilità di associare in modo diretto i singoli buoni pasto alla cartafedeltà della signora [OSCURATO:PERSONA].

La ricostruzione recepita dalla sentenzaimpugnata non presuppone, infatti, l'identificazione seriale di ciascun ticketmediante i dati della fidelity card, ma si fonda sulla correlazione tra ladocumentata spendita dei buoni sottratti, le date degli acquisti effettuati dallamadre dell'imputato nel medesimo esercizio commerciale e la compatibilità degliimporti corrisposti mediante ticket nelle stesse giornate.

La mancanza di uncollegamento seriale diretto tra carta fedeltà e buoni pasto non elide, pertanto, lasignificatività del dato indiziario complessivamente considerato.Parimenti infondato è il rilievo relativo all'asserita incongruenza tral'importo della spesa dell'8 maggio 2020 e il numero dei buoni ritenuti diprovenienza furtiva.

La difesa assume che, a fronte di una spesa complessiva dieuro 63,40, di cui euro 63 pagati mediante ticket, non sarebbe logicamentesostenibile che in quella occasione siano stati utilizzati otto buoni del valoreunitario di euro 7, poiché il relativo importo sarebbe pari a euro

56. La censura,tuttavia, non tiene conto del fatto che i giudici di merito hanno ritenuto che inquella circostanza fossero stati utilizzati otto buoni provento di furto, non ancheche l'intero importo corrisposto mediante ticket fosse composto esclusivamenteda buoni di provenienza furtiva.

Ben poteva, dunque, la signora Senatoreutilizzare, insieme agli otto buoni sottratti, un ulteriore buono pastoregolarmente detenuto dall'imputato, essendo pacifico, secondo la stessaricostruzione recepita in sentenza, che il [OSCURATO:PERSONA] fosse assegnatario di buonipasto.Ne consegue che la dedotta aporia non sussiste e che il relativo rilievo nonassume carattere decisivo.Né assume decisività il richiamo alla deposizione del teste Boccia.

Perquanto emerge dalla stessa prospettazione difensiva, tale deposizioneconfermerebbe soltanto l'assenza di un diretto collegamento tra i ticket sottrattie la fidelity card della signora [OSCURATO:PERSONA], profilo che la Corte territoriale ha giàesaminato e ritenuto recessivo rispetto agli elementi indiziari posti a fondamentodell'affermazione di responsabilità.Si tratta, dunque, di un rilievo che non vale a scardinare il complessivopercorso argomentativo seguito dai giudici di merito.3.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto meramente reiterativo,confutativo e comunque manifestamente infondato.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, aifini della configurabilità dell'attenuante dell'avere agito per conseguire o,comunque, dell'aver conseguito un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n.4), cod. pen., deve aversi riguardo non al solo valore venale del corpo del reato,ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale correlati alla condottadel soggetto agente, in termini effettivi o potenziali. (Sez. 2, n. 684 del14/11/2025, dep. 2026, Cestari, Rv. 289193 - 01).Nel caso di specie, la Corte militare di appello, pur dando atto del limitatovalore economico dei buoni pasto sottratti, ha ritenuto prevalente il significativodisvalore complessivo della condotta, avuto riguardo sia alla pluralità dei benioggetto di sottrazione sia al particolare contesto nel quale il fatto si è realizzato.L'imputato, infatti, appartenente all'Arma dei [OSCURATO:PERSONA], si è impossessato dibeni detenuti da un commilitone all'interno dei locali di servizio, realizzando unacondotta che incide negativamente sul rapporto fiduciario che deve caratterizzarel'ambiente militare e che presenta una gravità non esauribile nel mero datopatrimoniale.La valutazione espressa dalla Corte territoriale risulta pertanto coerentecon i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e rende pienamentepercepibile il percorso logico seguito per escludere l'attenuante invocata.Di contro, il ricorso non si confronta con la perspicua motivazione resa dallaCorte territoriale, ma si limita a reiterare la doglianza già devoluta in appello,opponendo alla valutazione dei giudici di merito una lettura alternativa delmedesimo dato patrimoniale.

La censura resta, dunque, confinata in una meracontrapposizione valutativa, priva dell’indicazione di effettivi vizi logici o giuridicidel percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata, e non è idonea ascalfire la correttezza della decisione assunta sul punto.4.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla CORTE MILITARE APPELLO di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore militareL'[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 20/01/2026, la Corte militare diappello ha confermato la decisione resa il 19 marzo 2025, con cui il Tribunalemilitare di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanzecondizionalmente sospesa, di due mesi di reclusione militare per il reato di furtomilitare aggravato, di cui agli artt. 230 comma 1, 47 n. 2 cod. pen. mil. pace.,perché, rivestendo il grado di Appuntato, si impossessava di n. 11 buoni pastodel valore di € 7 cadauno, sottraendoli al M.llo O. [OSCURATO:PERSONA], che lideteneva all’interno dell’armadietto ubicato nella stanza adibita a spogliatoioall’interno del [OSCURATO:PERSONA] di Torre del Greco.Incontestata essendo l’effettiva sottrazione dei buoni pasto nel numero enelle circostanze descritte dal M.llo O. [OSCURATO:PERSONA], l’individuazionedell’odierno imputato quale autore del fatto è stata ritenuta provata, conconcorde valutazione di entrambi i giudici di merito, alla luce di una serie dielementi indiziari gravi e convergenti tra loro. Si è innanzitutto accertato, tramiteconsultazione della società emittente i buoni, che 10 degli 11 buoni pastosottratti erano stati spesi in un supermercato Conad di [OSCURATO:PERSONA] dei Tirreni, inprossimità del luogo di abitazione dell’imputato e della madre. Quest’ultima,inoltre, era cliente del medesimo esercizio commerciale e titolare di una cartafedeltà. L’analisi degli acquisti effettuati, resa possibile dall’esame della cartafedeltà, recante le date e gli importi delle spese, nonché le modalità dipagamento (ticket o contanti), ma non il numero seriale dei ticket utilizzati,mostrava non solo che i ticket oggetto di imputazione erano stati spesi nellestesse giornate in cui la madre dell’imputato aveva effettuato acquisti nel citatoesercizio, ma anche che l’importo della spesa era coerente con il numero deiticket utilizzati. Si accertava, inoltre, che nei periodi di interesse risultava laspendita di dieci buoni pasto in più rispetto a quelli assegnati all’imputato.La ritenuta provata responsabilità dell’imputato in ordine alla spendita deidieci buoni pasto di cui si è detto rendeva, secondo la concorde valutazione deigiudici di merito, ultronea ogni ulteriore indagine in merito all’undicesimo buonopasto, atteso che lo stesso era detenuto unitamente agli altri in una busta unicadal M.llo O. [OSCURATO:PERSONA] e recava un numero seriale consecutivo rispetto agli altri.La Corte militare di appello ha infine condiviso la valutazione del primogiudice in ordine alla non riconoscibilità della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen. e ha ritenuto non concedibile l’attenuante di cui all’art. 62, n.4, cod. pen., confermando le statuizioni di condanna adottate dal Tribunalemilitare di primo grado, sintetizzate in premessa.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] deMartino, deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Con il primo motivo lamenta omessa motivazione, anche grafica, inriferimento alla circostanza, dedotta con l’atto di appello, concernente la paleseincongruenza tra le date di spendita e gli importi di spesa relativi ai singoli buonipasto, nonché l’impossibilità di associare i buoni medesimi alla fidelity card dellasignora [OSCURATO:PERSONA], madre del ricorrente.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di forniremotivazione in ordine alle incongruenze evidenziate nel primo motivo di appellocon riguardo all’esatto importo dei buoni pasto presuntivamente spesi in data 8maggio 2020 dalla signora [OSCURATO:PERSONA]. In tale data, secondo quanto riportato dalgiudice di primo grado, l’importo complessivo della spesa era pari a euro 63,40,di cui euro 63 pagati mediante ticket ed euro 0,40 in contanti, e si assumeva chein quella occasione fossero stati utilizzati otto dei buoni pasto sottratti. Nell’attodi gravame si era tuttavia evidenziata la palese incongruenza di talericostruzione, in quanto, tenuto conto del valore di ciascun ticket, pari a euro 7,non sarebbe comprensibile ritenere che la signora [OSCURATO:PERSONA], a fronte di unaspesa complessiva di euro 63,40, abbia potuto utilizzare otto ticket, peraltroapoditticamente ritenuti provento di furto, giacché il relativo importo sarebbedovuto ammontare a euro 56, mentre dagli accertamenti risulta un pagamento dieuro 63 mediante ticket.Si deduce, altresì, che, nonostante l’impossibilità oggettiva di collegare lafidelity card di [OSCURATO:PERSONA] ai buoni pasto in contestazione, e pur inpresenza di un’erronea percezione della corrispondenza tra le date di spendita egli importi delle spese, si sia ugualmente ritenuta fondata la tesi accusatoria indifetto di adeguati elementi di prova: l’associazione tra i buoni pasto trafugati, lafidelity card e la madre dell’imputato sarebbe stata, infatti, ricostruitaunicamente sulla base della coincidenza tra le date nelle quali i ticket sarebberostati spesi presso l’esercizio commerciale Conad di [OSCURATO:PERSONA] dei Tirreni, mentrel’unico ulteriore elemento indiziario a carico del ricorrente consisterebbe nel fattoche il [OSCURATO:PERSONA] risiedeva in [OSCURATO:PERSONA] dei Tirreni, ove insiste il supermercato pressoil quale sarebbe avvenuta la spendita dei buoni pasto oggetto di denuncia. Taliindizi, ad avviso della difesa, non raggiungerebbero i requisiti di gravità,precisione e concordanza necessari a fondare una pronuncia di condanna oltreogni ragionevole dubbio.Si deduce, infine, l’omesso raffronto con la prova dichiarativa resa ai sensidell’art. 507 cod. proc. pen. dal teste Boccia, dalla quale emergerebbe, ancorauna volta, l’impossibilità di collegare i ticket denunciati al [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta motivazione apparente inriferimento alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod.pen.Il ricorrente censura la motivazione della Corte di appello, ritenendolacarente, in quanto essa, pur dando atto del non rilevante valore economico deibuoni pasto sottratti, ha nondimeno escluso l’attenuante in ragione dell’intrinsecagravità della condotta contestata. Il ricorrente deduce che tale conclusione siporrebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, anche afronte di un danno di modesta entità, occorre procedere a una valutazioneconcreta e complessiva della fattispecie, che la Corte territoriale non avrebbeadeguatamente compiuto, anche in considerazione del fatto che dall’escussionedella persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], non sarebbero emersi elementi idonei afar ritenere che alla condotta sottrattiva siano derivati ulteriori effettipregiudizievoli in danno della medesima persona offesa.3. All'esito della discussione le parti hanno concluso nei termini di cui inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I l r icorso, che cont iene anche censure inammissib i l i , ècompless ivamente infondato.2. Il primo motivo è da disattendere.La Corte militare di appello ha fornito adeguata risposta alle censuredevolute con l'atto di gravame, condividendo la ricostruzione operata dalTribunale e valorizzando un compendio indiziario ritenuto grave, preciso econcordante.In particolare, la Corte ha confermato l'affermazione di responsabilità delSorrentino valorizzando una pluralità di elementi indiziari, tra loro convergenti: laspendita di dieci degli undici buoni pasto sottratti presso un supermercato [OSCURATO:PERSONA] de' Tirreni; la prossimità di tale esercizio commerciale al luogo diabitazione dell'imputato e della madre; la qualità di cliente abituale della signoraAnnamaria [OSCURATO:PERSONA], titolare di carta fedeltà; la coincidenza temporale tra legiornate di utilizzazione dei buoni, risultanti dagli accertamenti presso la societàemittente, e gli acquisti effettuati dalla predetta; la compatibilità tra gli importidelle spese e il numero dei ticket utilizzati; l'accertata spendita, nei periodi diinteresse, di dieci buoni pasto in eccedenza rispetto a quelli assegnati alricorrente.È dunque inesatto sostenere che la decisione impugnata abbia fondatol'attribuzione del fatto all'imputato sulla mera residenza del [OSCURATO:PERSONA] nelmedesimo comune in cui era ubicato il supermercato ove si è verificata laspendita dei buoni pasto sottratti, ovvero sulla sola esistenza di una carta fedeltàintestata alla madre. Tali dati sono stati piuttosto apprezzati all'interno di un piùampio quadro indiziario, nel quale ciascun elemento è stato posto in relazionecon gli altri e ha assunto significato proprio in ragione della reciprocaconvergenza.Non è decisivo, in senso contrario, il rilievo difensivo concernente ladedotta impossibilità di associare in modo diretto i singoli buoni pasto alla cartafedeltà della signora [OSCURATO:PERSONA]. La ricostruzione recepita dalla sentenzaimpugnata non presuppone, infatti, l'identificazione seriale di ciascun ticketmediante i dati della fidelity card, ma si fonda sulla correlazione tra ladocumentata spendita dei buoni sottratti, le date degli acquisti effettuati dallamadre dell'imputato nel medesimo esercizio commerciale e la compatibilità degliimporti corrisposti mediante ticket nelle stesse giornate. La mancanza di uncollegamento seriale diretto tra carta fedeltà e buoni pasto non elide, pertanto, lasignificatività del dato indiziario complessivamente considerato.Parimenti infondato è il rilievo relativo all'asserita incongruenza tral'importo della spesa dell'8 maggio 2020 e il numero dei buoni ritenuti diprovenienza furtiva. La difesa assume che, a fronte di una spesa complessiva dieuro 63,40, di cui euro 63 pagati mediante ticket, non sarebbe logicamentesostenibile che in quella occasione siano stati utilizzati otto buoni del valoreunitario di euro 7, poiché il relativo importo sarebbe pari a euro 56. La censura,tuttavia, non tiene conto del fatto che i giudici di merito hanno ritenuto che inquella circostanza fossero stati utilizzati otto buoni provento di furto, non ancheche l'intero importo corrisposto mediante ticket fosse composto esclusivamenteda buoni di provenienza furtiva. Ben poteva, dunque, la signora Senatoreutilizzare, insieme agli otto buoni sottratti, un ulteriore buono pastoregolarmente detenuto dall'imputato, essendo pacifico, secondo la stessaricostruzione recepita in sentenza, che il [OSCURATO:PERSONA] fosse assegnatario di buonipasto.Ne consegue che la dedotta aporia non sussiste e che il relativo rilievo nonassume carattere decisivo.Né assume decisività il richiamo alla deposizione del teste Boccia. Perquanto emerge dalla stessa prospettazione difensiva, tale deposizioneconfermerebbe soltanto l'assenza di un diretto collegamento tra i ticket sottrattie la fidelity card della signora [OSCURATO:PERSONA], profilo che la Corte territoriale ha giàesaminato e ritenuto recessivo rispetto agli elementi indiziari posti a fondamentodell'affermazione di responsabilità.Si tratta, dunque, di un rilievo che non vale a scardinare il complessivopercorso argomentativo seguito dai giudici di merito.3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto meramente reiterativo,confutativo e comunque manifestamente infondato.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, aifini della configurabilità dell'attenuante dell'avere agito per conseguire o,comunque, dell'aver conseguito un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n.4), cod. pen., deve aversi riguardo non al solo valore venale del corpo del reato,ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale correlati alla condottadel soggetto agente, in termini effettivi o potenziali. (Sez. 2, n. 684 del14/11/2025, dep. 2026, Cestari, Rv. 289193 - 01).Nel caso di specie, la Corte militare di appello, pur dando atto del limitatovalore economico dei buoni pasto sottratti, ha ritenuto prevalente il significativodisvalore complessivo della condotta, avuto riguardo sia alla pluralità dei benioggetto di sottrazione sia al particolare contesto nel quale il fatto si è realizzato.L'imputato, infatti, appartenente all'Arma dei [OSCURATO:PERSONA], si è impossessato dibeni detenuti da un commilitone all'interno dei locali di servizio, realizzando unacondotta che incide negativamente sul rapporto fiduciario che deve caratterizzarel'ambiente militare e che presenta una gravità non esauribile nel mero datopatrimoniale.La valutazione espressa dalla Corte territoriale risulta pertanto coerentecon i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e rende pienamentepercepibile il percorso logico seguito per escludere l'attenuante invocata.Di contro, il ricorso non si confronta con la perspicua motivazione resa dallaCorte territoriale, ma si limita a reiterare la doglianza già devoluta in appello,opponendo alla valutazione dei giudici di merito una lettura alternativa delmedesimo dato patrimoniale. La censura resta, dunque, confinata in una meracontrapposizione valutativa, priva dell’indicazione di effettivi vizi logici o giuridicidel percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata, e non è idonea ascalfire la correttezza della decisione assunta sul punto.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
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