Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 43412/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110 e 445 in relazione all'art. 453 cod. pen. (fatto commesso in Cassino in data 19 gennaio 2022); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia vizi di violazione di legge e di motivazione, non sono consentiti in questa sede, giacché, oltre ad essere generici, in quanto non colgono le rationes decidendi della sentenza impugnata, deducono mere doglianze in punto di fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime (vedasi pag. 1 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato specificatamente circa la correttezza dell'ipotesi ricostruttiva cui è pervenuto il Tribunale, ossia che Trotta e Carlino, la mattina dell'arresto, fossero impegnati nel tentativo di progetto di spendere le due banconote contraffatte che avevano portavano seco); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il PrO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110 e 445 in relazione all'art. 453 cod. pen. (fatto commesso in Cassino in data 19 gennaio 2022); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia vizi di violazione di legge e di motivazione, non sono consentiti in questa sede, giacché, oltre ad essere generici, in quanto non colgono le rationes decidendi della sentenza impugnata, deducono mere doglianze in punto di fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime (vedasi pag. 1 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato specificatamente circa la correttezza dell'ipotesi ricostruttiva cui è pervenuto il Tribunale, ossia che Trotta e Carlino, la mattina dell'arresto, fossero impegnati nel tentativo di progetto di spendere le due banconote contraffatte che avevano portavano seco); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il PrO
Sentenza Cassazione n. 43412/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris