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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2026

Cassazione n. 07440/2026

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SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 10522/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], difeso da sé medesimo– ricorrente –controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale delloStato- controricorrente–avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 440/2023,depositata il 27 febbraio 2023;Numero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellapubblica udienza del 19 febbraio 2026;sentito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratoregenerale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di sollevare innanzialla Corte costituzionale la questione di legittimità c degli artt.173, 179, 181 del d.P.R. 115/2002 per contrarietà all’art. 1 delProtocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei Dirittidell’Uomo;sentiti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Prete, per la parte ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] perla parte intimata.1.

Su ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Veneziaingiunse al Ministero della Giustizia il pagamento dell’importo di€ 19.766,40.Il credito vantato era provato da diciannove fattureelettroniche, emesse dal ricorrente dopo che diversi tribunali deldistretto avevano emesso in suo favore altrettanti decreti diliquidazione di compensi per prestazioni professionali svolte afavore di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.Il decreto ingiuntivo fu opposto dal Ministero della Giustizia eil Tribunale accolse l’opposizione, rideterminando il credito nelminore importo di € 2.516,98.2.

Il successivo appello erariale fu accolto con la sentenzaindicata in epigrafe, sul rilievo – di natura assorbente –dell’inesigibilità del credito.La Corte d’appello di Venezia rilevò, in particolare, che l’avv.Prete aveva già ottenuto i decreti di liquidazione previsti dall’art.82 del d.P.R. n. 115 del 2002 (d’innanzi: t.u. spese di giustizia),Numero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026divenuti esecutivi, e sulla base di questi aveva poi emesso lefatture elettroniche intestate ai singoli uffici giudiziari.Con la richiesta di decreto ingiuntivo, pertanto, egli avevainutilmente duplicato la pretesa, non già verso l’effettivo debitore,ma nei confronti «dell’organo indicato dalla legge per pagarel’indennità qual è il compenso del patrocinio pubblico, ove mail’assistito fosse privo di mezzi».La Corte territoriale ritenne, quindi, che non vi fosse ragionedi ammettere anche l’ingiunzione sulla base dei titoli per ilpagamento, già resi e divenuti definitivi verso il Ministerodebitore, nei cui confronti, peraltro, l’esecuzione forzata è sempresubordinata alla concreta disponibilità di somme.Osservò, infine, che per l’avvocato creditore sussisteva in ognicaso la possibilità di compensare i debiti dello Stato per ilpatrocinio pubblico con le imposte, le tasse e gli altri contributi dalui dovuti in relazione ai propri dipendenti (art. 1, comma 778,della l. n. 208 del 2015) o alla cassa forense, a titolo di oneriprevidenziali (art. 1, comma 860, della l. n. 197 del 2022).3.

La sentenza d’appello è stata impugnata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Prete con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustratida successiva memoria.Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioniscritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 633c.p.c. e 82 del t.u. spese di giustizia, il ricorrente critica lasentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’inesigibilità delcredito esposto nel ricorso per ingiunzione.Numero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026A tal fine, assume che la Corte d’appello avrebbe errato nelritenere che la pretesa azionata in via monitoria fosse fondata suidecreti di pagamento, poiché egli aveva invece agito in base allefatture elettroniche, che costituiscono idonea prova scritta; a ciò,in particolare, era stato costretto a fronte della perdurante«apatia e noncuranza» del funzionario delegato per le spese digiustizia presso la corte veneziana.Sostiene che, del resto, i decreti in questione non hannonatura esecutiva, costituendo unicamente «titolo per ottenere ilpagamento», come precisato dallo stesso Ministero con circolaredel 19 ottobre 2009.Esclude, inoltre, che mancassero i fondi necessari a soddisfarela sua pretesa, come confermato dal fatto che, nelle more delgiudizio di opposizione, erano stati emessi alcuni ordinativi dipagamento in suo favore.Osserva, infine, che sul punto non assumono alcun rilievo, inquanto attributive di una mera facoltà, le disposizioni checonsentono al difensore della parte ammessa al patrocinio dioperare la compensazione fra i compensi professionali e i debitiretributivi e previdenziali.2.

Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt.1282 e 1284 c.c., il ricorrente censura la pronunzia impugnatanella parte in cui ha ritenuto assorbito nell’affermazione diinesigibilità del credito il motivo di appello formulato dal Ministeroin punto alla misura degli interessi.Assume in proposito che sugli importi di cui al decretoingiuntivo sarebbero dovuti gli interessi moratori, essendo giàperento il termine di trenta giorni stabilito, per il relativopagamento, dall’art. 177, comma 3, del t.u. spese di giustizia.Numero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/20263.

In termini sostanzialmente analoghi, con il terzo motivo, ilricorrente insta perché sui crediti di sua complessiva spettanzasiano applicati gli interessi al saggio previsto per i ritardi deipagamenti nelle transazioni commerciali, di cui al d.lgs. n. 231 del2002.4.

Da ultimo, con il quarto mezzo il ricorrente censura lastatuizione sulle spese, della quale auspica la riforma inconseguenza dell’accoglimento dell’impugnazione.5.

Dev’essere anzitutto accolta l’eccezione di inammissibilitàdel controricorso, che il ricorrente ha sollevato con la memoriadepositata in prossimità dell’udienza.Al riguardo, va preliminarmente osservato che l’art. 370 c.p.c.– nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 3,comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, che non prevede più lanotifica del controricorso, ma soltanto il suo deposito entroquaranta giorni dalla notificazione del ricorso – si applica alpresente giudizio di legittimità, in quanto introdottosuccessivamente al 1° gennaio 2023; infatti, in forza dell’art. 35,comma 5, del citato d.lgs., come modificato dalla l. n. 197 del2022, tutte le disposizioni del capo III del titolo III del librosecondo del codice di rito, nella loro nuova formulazione, hannoeffetto a decorrere dalla predetta data e si applicano ai giudiziintrodotti con ricorso ad essa successivamente notificato (sulpunto, Cass. sez.

U, 18/3/2024, n. 7170).Nel caso di specie, la notificazione del ricorso si è perfezionatail 14 dicembre 2023; il termine di cui all’art. 370 c.p.c. scadeva,pertanto, mercoledì 23 gennaio 2024, mentre l’Avvocatura delloStato ha depositato il controricorso il giorno successivo.6.

Passando allo scrutinio dei motivi, il primo di essi non èfondato.Numero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026La censura si sostanzia nella formulazione a questa Corte delseguente quesito: se il difensore della parte ammessa alpatrocinio a spese dello Stato che sia già munito del decreto dipagamento di cui all’art. 82 t.u. spese di giustizia, possa, in casodi ritardo nell’esecuzione dell’accredito, instaurare anche unprocedimento d’ingiunzione sulla base delle fatture emesse nelfrattempo.Per rispondere al quesito è opportuno premettere una brevericostruzione del quadro normativo di riferimento.La liquidazione degli onorari e delle spese spettanti aldifensore in caso di patrocinio a spese dello Stato competeall’autorità giudiziaria, che provvede con decreto di pagamento,come previsto dall’art. 82 del testo unico.Il decreto – una volta divenuto definitivo perché non oppostoai sensi dell’art. 170 t.u., o perché il provvedimento che ha decisoil relativo giudizio non è più impugnabile – costituisce, in base aldisposto del successivo art. 171, titolo di pagamento della spesa.Al pagamento, in base all’art. 165 del t.u., provvede poi ilfunzionario addetto all’ufficio giudiziario (salvi i casi, estranei allapresente fattispecie, nei quali la liquidazione è espressamenteprocedimentalizzato i cui adempimenti sono partitamentedisciplinati dal testo unico.È previsto, in particolare, che l’ufficio acquisisca la fatturarilasciata dal creditore, se questi è soggetto ad IVA (art. 178,comma 1), e ne riporti i dati sull’apposito modello, che vatrasmesso al funzionario addetto entro un mese dall’emissione deldecreto di pagamento (art. 177, comma 3); quest’ultimo,accertata la regolarità formale del modello, ordinacronologicamente per giornata i modelli pervenuti ed esegue iNumero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026relativi accreditamenti, rispettando l’ordine cronologico e quellocrescente d’importo (art. 179, commi 1 e 2).Così riassunte le coordinate normative di riferimento, il primodato che se ne ricava è quello per cui il difensore può ottenere ilpagamento del proprio compenso esclusivamente secondo ilmeccanismo tracciato dal testo unico, la cui architettura siconforma a criteri di contabilità pubblica, e non attraverso le vieordinarie, ovvero procurandosi un titolo esecutivo per larealizzazione del proprio credito.Si spiega in questo senso, del resto, il diverso trattamentoriservato dal legislatore al decreto di liquidazione del compensoper il difensore – che, come si è detto, costituisce «titolo dipagamento della spesa» ex art. 171 – rispetto ai decreti dipagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato, ai qualil’art. 168, comma 2, del testo unico attribuisce invece valore di«titolo provvisoriamente esecutivo».La differenza, qui, non è meramente terminologica; lalocuzione impiegata dall’art. 171 vale infatti a delimitare l’ambitodi efficacia del decreto relativo al difensore, come titolo dipagamento, al solo procedimento all’uopo stabilito dal testo unico.In altri termini, il credito del difensore della parte ammessa alpatrocinio a spese dello Stato è destinato a realizzarsiesclusivamente nelle forme e con le modalità previste dalprocedimento tracciato dal t.u. spese di giustizia; e in taleesclusivo contesto procedimentale va collocata anche l’emissionedi fattura da parte del difensore, che rileva solo in quantoadempimento necessario a che si perfezioni la sequenza di atti inesso prevista.Ora, una tale peculiarità di disciplina per la liquidazione deicompensi del difensore trova ragione nel fatto che questiNumero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026rappresentano certamente la voce più consistente della spesacomplessiva per il patrocinio a spese dello Stato, ciò che abilita illegislatore a regolarne l’erogazione secondo modalità che tenganoconto delle esigenze di salvaguardia delle risorse pubbliche che atale complessiva spesa sono destinate.Sul punto, è opportuno ricordare che la Corte costituzionale,ha più volte affermato che la funzione del patrocinio a spese delloStato è quella di rimuovere, in armonia con l’art. 3, secondocomma, Cost., le difficoltà di ordine economico che possonoopporsi al concreto esercizio del diritto di difesa, «assicurandol’effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che l’art.24, secondo comma, Cost. espressamente qualifica come dirittoinviolabile», sottolineando tuttavia al contempo che «la naturainviolabile del diritto non lo sottrae al bilanciamento che, pereffetto della scarsità delle risorse, si rende necessario rispetto allamolteplicità dei diritti che ambiscono alla medesima tutela» e che,ferma restando la garanzia di un effettivo accesso alla giustiziaper chi versa in una condizione di non abbienza, «i termini delbilanciamento sono rimessi al legislatore che, nella materiaprocessuale, gode di ampia discrezionalità nella conformazionedegli istituti» (così, fra le altre, la sentenza n. 64 del 2024; sivedano anche le sentenze n. 58 del 2025, n. 157 del 2021 e n. 80del 2020).Sulla base di tali considerazioni, quindi, al quesito veicolatodella prima censura non può che darsi risposta negativa.Consentire al difensore ammesso al patrocinio di accedere allatutela monitoria del proprio credito per onorari e spese varrebbeinfatti ad affermare l’esistenza di una modalità realizzativa di talecredito che si discosta dal procedimento previsto e regolato dallegislatore al fine di bilanciare i valori costituzionalmente rilevantiNumero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026che sono coinvolti nell’applicazione dell’istituto, nell’ottica della«cruciale individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia deldiritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimentodella spesa pubblica in materia di giustizia» (Corte costituzionale,sentenza n. 16 del 2018).Avrebbe luogo in particolare, e come correttamente rilevatonella sentenza impugnata, un sostanziale aggiramento dell’ordinedi soddisfazione dei crediti; ordine che, invece, il testo unico hastabilito avendo esclusivo riguardo al criterio della disponibilitàdelle risorse, come può ulteriormente evincersi dal fatto che l’art.181, comma 1, del t.u. prevede che, quando non può essereeseguito per mancanza o insufficienza di fondi, l’accreditamentova disposto, per l’intero o per il residuo, nei giorniimmediatamente successivi.In conclusione, va dichiarata l’infondatezza del motivo.Né, al riguardo, sussistono i presupposti per dar corsoall’incidente di legittimità costituzionale nei termini prospettati dalProcuratore generale.La richiesta concerne, infatti, un profilo della disciplina dellespese di giustizia che non assume rilevanza nell’ottica del motivoscrutinato; la sentenza CEDU rispetto alla quale si rappresentacontrasto (Sez.

I, causa Diaco e Lenchi c.

Italia, su ricorsi nn.15587/10 e altri 2) attiene, infatti, al tema della tutela che spettaal difensore in caso di ritardo eccessivo del pagamento rispettoall’emissione del decreto di liquidazione.L’interazione di questo tema con l’oggetto del presentegiudizio è determinata dal fatto che, come si è detto, il ricorrenteha affermato di aver agito in sede monitoria in conseguenza deiritardi, per lui intollerabili, con i quali il funzionario delegato stavaprovvedendo all’esecuzione degli accrediti.Numero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026E tuttavia, la circostanza che possano verificarsi ritardi neipagamenti, in termini che il giudice sovranazionale ha ritenutopotenzialmente contrari all’Art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] n. 1CEDU, rappresenta una mera conseguenza materialedell’applicazione della norme sul patrocinio a spese dello Stato, sitratta, quindi, di circostanza che non incide sul percorsoargomentativo che induce questa Corte a ritenere non consentitoal difensore l’accesso al procedimento d’ingiunzione.Del resto, con la sentenza in questione (par. 55, 56 e 59), lastessa Corte EDU, nel respingere l’eccezione del Governo italianofondata sul mancato esaurimento dei rimedi interni, ha esclusoche i ricorrenti potessero ovviare ai ritardi nel pagamentoconseguenti all’applicazione del t.u. spese di giustizia intentandoun procedimento giudiziario per ottenere un decreto ingiuntivo; especifica, a tale proposito, che « il decreto di pagamento costituivagià un provvedimento provvisoriamente esecutivo» e di «nonvede[re] per quale motivo i ricorrenti avrebbero dovuto intentareentrambi i procedimenti in questione quando, da un lato, essidisponevano già di un provvedimento attestante l’esistenza delcredito».7.

Il rilievo di non fondatezza del primo motivo comporta diritenere logicamente assorbiti i restanti.Il ricorso va dunque respinto.Nulla sulle spese, in assenza di rituale attività difensiva dellaparte intimata.Sussistono i presupposti processuali per la condanna alversamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari aNumero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.Numero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteMAURO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 10522/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], difeso da sé medesimo– ricorrente –controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale delloStato- controricorrente–avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 440/2023,depositata il 27 febbraio 2023;Numero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellapubblica udienza del 19 febbraio 2026;sentito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratoregenerale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di sollevare innanzialla Corte costituzionale la questione di legittimità c degli artt.173, 179, 181 del d.P.R. 115/2002 per contrarietà all’art. 1 delProtocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei Dirittidell’Uomo;sentiti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Prete, per la parte ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] perla parte intimata.1.

Su ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Veneziaingiunse al Ministero della Giustizia il pagamento dell’importo di€ 19.766,40.Il credito vantato era provato da diciannove fattureelettroniche, emesse dal ricorrente dopo che diversi tribunali deldistretto avevano emesso in suo favore altrettanti decreti diliquidazione di compensi per prestazioni professionali svolte afavore di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.Il decreto ingiuntivo fu opposto dal Ministero della Giustizia eil Tribunale accolse l’opposizione, rideterminando il credito nelminore importo di € 2.516,98.2.

Il successivo appello erariale fu accolto con la sentenzaindicata in epigrafe, sul rilievo – di natura assorbente –dell’inesigibilità del credito.La Corte d’appello di Venezia rilevò, in particolare, che l’avv.Prete aveva già ottenuto i decreti di liquidazione previsti dall’art.82 del d.P.R. n. 115 del 2002 (d’innanzi: t.u. spese di giustizia),Numero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026divenuti esecutivi, e sulla base di questi aveva poi emesso lefatture elettroniche intestate ai singoli uffici giudiziari.Con la richiesta di decreto ingiuntivo, pertanto, egli avevainutilmente duplicato la pretesa, non già verso l’effettivo debitore,ma nei confronti «dell’organo indicato dalla legge per pagarel’indennità qual è il compenso del patrocinio pubblico, ove mail’assistito fosse privo di mezzi».La Corte territoriale ritenne, quindi, che non vi fosse ragionedi ammettere anche l’ingiunzione sulla base dei titoli per ilpagamento, già resi e divenuti definitivi verso il Ministerodebitore, nei cui confronti, peraltro, l’esecuzione forzata è sempresubordinata alla concreta disponibilità di somme.Osservò, infine, che per l’avvocato creditore sussisteva in ognicaso la possibilità di compensare i debiti dello Stato per ilpatrocinio pubblico con le imposte, le tasse e gli altri contributi dalui dovuti in relazione ai propri dipendenti (art. 1, comma 778,della l. n. 208 del 2015) o alla cassa forense, a titolo di oneriprevidenziali (art. 1, comma 860, della l. n. 197 del 2022).3.

La sentenza d’appello è stata impugnata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Prete con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustratida successiva memoria.Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioniscritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 633c.p.c. e 82 del t.u. spese di giustizia, il ricorrente critica lasentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’inesigibilità delcredito esposto nel ricorso per ingiunzione.Numero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026A tal fine, assume che la Corte d’appello avrebbe errato nelritenere che la pretesa azionata in via monitoria fosse fondata suidecreti di pagamento, poiché egli aveva invece agito in base allefatture elettroniche, che costituiscono idonea prova scritta; a ciò,in particolare, era stato costretto a fronte della perdurante«apatia e noncuranza» del funzionario delegato per le spese digiustizia presso la corte veneziana.Sostiene che, del resto, i decreti in questione non hannonatura esecutiva, costituendo unicamente «titolo per ottenere ilpagamento», come precisato dallo stesso Ministero con circolaredel 19 ottobre 2009.Esclude, inoltre, che mancassero i fondi necessari a soddisfarela sua pretesa, come confermato dal fatto che, nelle more delgiudizio di opposizione, erano stati emessi alcuni ordinativi dipagamento in suo favore.Osserva, infine, che sul punto non assumono alcun rilievo, inquanto attributive di una mera facoltà, le disposizioni checonsentono al difensore della parte ammessa al patrocinio dioperare la compensazione fra i compensi professionali e i debitiretributivi e previdenziali.2.

Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt.1282 e 1284 c.c., il ricorrente censura la pronunzia impugnatanella parte in cui ha ritenuto assorbito nell’affermazione diinesigibilità del credito il motivo di appello formulato dal Ministeroin punto alla misura degli interessi.Assume in proposito che sugli importi di cui al decretoingiuntivo sarebbero dovuti gli interessi moratori, essendo giàperento il termine di trenta giorni stabilito, per il relativopagamento, dall’art. 177, comma 3, del t.u. spese di giustizia.Numero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/20263.

In termini sostanzialmente analoghi, con il terzo motivo, ilricorrente insta perché sui crediti di sua complessiva spettanzasiano applicati gli interessi al saggio previsto per i ritardi deipagamenti nelle transazioni commerciali, di cui al d.lgs. n. 231 del2002.4.

Da ultimo, con il quarto mezzo il ricorrente censura lastatuizione sulle spese, della quale auspica la riforma inconseguenza dell’accoglimento dell’impugnazione.5.

Dev’essere anzitutto accolta l’eccezione di inammissibilitàdel controricorso, che il ricorrente ha sollevato con la memoriadepositata in prossimità dell’udienza.Al riguardo, va preliminarmente osservato che l’art. 370 c.p.c.– nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 3,comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, che non prevede più lanotifica del controricorso, ma soltanto il suo deposito entroquaranta giorni dalla notificazione del ricorso – si applica alpresente giudizio di legittimità, in quanto introdottosuccessivamente al 1° gennaio 2023; infatti, in forza dell’art. 35,comma 5, del citato d.lgs., come modificato dalla l. n. 197 del2022, tutte le disposizioni del capo III del titolo III del librosecondo del codice di rito, nella loro nuova formulazione, hannoeffetto a decorrere dalla predetta data e si applicano ai giudiziintrodotti con ricorso ad essa successivamente notificato (sulpunto, Cass. sez.

U, 18/3/2024, n. 7170).Nel caso di specie, la notificazione del ricorso si è perfezionatail 14 dicembre 2023; il termine di cui all’art. 370 c.p.c. scadeva,pertanto, mercoledì 23 gennaio 2024, mentre l’Avvocatura delloStato ha depositato il controricorso il giorno successivo.6.

Passando allo scrutinio dei motivi, il primo di essi non èfondato.Numero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026La censura si sostanzia nella formulazione a questa Corte delseguente quesito: se il difensore della parte ammessa alpatrocinio a spese dello Stato che sia già munito del decreto dipagamento di cui all’art. 82 t.u. spese di giustizia, possa, in casodi ritardo nell’esecuzione dell’accredito, instaurare anche unprocedimento d’ingiunzione sulla base delle fatture emesse nelfrattempo.Per rispondere al quesito è opportuno premettere una brevericostruzione del quadro normativo di riferimento.La liquidazione degli onorari e delle spese spettanti aldifensore in caso di patrocinio a spese dello Stato competeall’autorità giudiziaria, che provvede con decreto di pagamento,come previsto dall’art. 82 del testo unico.Il decreto – una volta divenuto definitivo perché non oppostoai sensi dell’art. 170 t.u., o perché il provvedimento che ha decisoil relativo giudizio non è più impugnabile – costituisce, in base aldisposto del successivo art. 171, titolo di pagamento della spesa.Al pagamento, in base all’art. 165 del t.u., provvede poi ilfunzionario addetto all’ufficio giudiziario (salvi i casi, estranei allapresente fattispecie, nei quali la liquidazione è espressamenteprocedimentalizzato i cui adempimenti sono partitamentedisciplinati dal testo unico.È previsto, in particolare, che l’ufficio acquisisca la fatturarilasciata dal creditore, se questi è soggetto ad IVA (art. 178,comma 1), e ne riporti i dati sull’apposito modello, che vatrasmesso al funzionario addetto entro un mese dall’emissione deldecreto di pagamento (art. 177, comma 3); quest’ultimo,accertata la regolarità formale del modello, ordinacronologicamente per giornata i modelli pervenuti ed esegue iNumero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026relativi accreditamenti, rispettando l’ordine cronologico e quellocrescente d’importo (art. 179, commi 1 e 2).Così riassunte le coordinate normative di riferimento, il primodato che se ne ricava è quello per cui il difensore può ottenere ilpagamento del proprio compenso esclusivamente secondo ilmeccanismo tracciato dal testo unico, la cui architettura siconforma a criteri di contabilità pubblica, e non attraverso le vieordinarie, ovvero procurandosi un titolo esecutivo per larealizzazione del proprio credito.Si spiega in questo senso, del resto, il diverso trattamentoriservato dal legislatore al decreto di liquidazione del compensoper il difensore – che, come si è detto, costituisce «titolo dipagamento della spesa» ex art. 171 – rispetto ai decreti dipagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato, ai qualil’art. 168, comma 2, del testo unico attribuisce invece valore di«titolo provvisoriamente esecutivo».La differenza, qui, non è meramente terminologica; lalocuzione impiegata dall’art. 171 vale infatti a delimitare l’ambitodi efficacia del decreto relativo al difensore, come titolo dipagamento, al solo procedimento all’uopo stabilito dal testo unico.In altri termini, il credito del difensore della parte ammessa alpatrocinio a spese dello Stato è destinato a realizzarsiesclusivamente nelle forme e con le modalità previste dalprocedimento tracciato dal t.u. spese di giustizia; e in taleesclusivo contesto procedimentale va collocata anche l’emissionedi fattura da parte del difensore, che rileva solo in quantoadempimento necessario a che si perfezioni la sequenza di atti inesso prevista.Ora, una tale peculiarità di disciplina per la liquidazione deicompensi del difensore trova ragione nel fatto che questiNumero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026rappresentano certamente la voce più consistente della spesacomplessiva per il patrocinio a spese dello Stato, ciò che abilita illegislatore a regolarne l’erogazione secondo modalità che tenganoconto delle esigenze di salvaguardia delle risorse pubbliche che atale complessiva spesa sono destinate.Sul punto, è opportuno ricordare che la Corte costituzionale,ha più volte affermato che la funzione del patrocinio a spese delloStato è quella di rimuovere, in armonia con l’art. 3, secondocomma, Cost., le difficoltà di ordine economico che possonoopporsi al concreto esercizio del diritto di difesa, «assicurandol’effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che l’art.24, secondo comma, Cost. espressamente qualifica come dirittoinviolabile», sottolineando tuttavia al contempo che «la naturainviolabile del diritto non lo sottrae al bilanciamento che, pereffetto della scarsità delle risorse, si rende necessario rispetto allamolteplicità dei diritti che ambiscono alla medesima tutela» e che,ferma restando la garanzia di un effettivo accesso alla giustiziaper chi versa in una condizione di non abbienza, «i termini delbilanciamento sono rimessi al legislatore che, nella materiaprocessuale, gode di ampia discrezionalità nella conformazionedegli istituti» (così, fra le altre, la sentenza n. 64 del 2024; sivedano anche le sentenze n. 58 del 2025, n. 157 del 2021 e n. 80del 2020).Sulla base di tali considerazioni, quindi, al quesito veicolatodella prima censura non può che darsi risposta negativa.Consentire al difensore ammesso al patrocinio di accedere allatutela monitoria del proprio credito per onorari e spese varrebbeinfatti ad affermare l’esistenza di una modalità realizzativa di talecredito che si discosta dal procedimento previsto e regolato dallegislatore al fine di bilanciare i valori costituzionalmente rilevantiNumero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026che sono coinvolti nell’applicazione dell’istituto, nell’ottica della«cruciale individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia deldiritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimentodella spesa pubblica in materia di giustizia» (Corte costituzionale,sentenza n. 16 del 2018).Avrebbe luogo in particolare, e come correttamente rilevatonella sentenza impugnata, un sostanziale aggiramento dell’ordinedi soddisfazione dei crediti; ordine che, invece, il testo unico hastabilito avendo esclusivo riguardo al criterio della disponibilitàdelle risorse, come può ulteriormente evincersi dal fatto che l’art.181, comma 1, del t.u. prevede che, quando non può essereeseguito per mancanza o insufficienza di fondi, l’accreditamentova disposto, per l’intero o per il residuo, nei giorniimmediatamente successivi.In conclusione, va dichiarata l’infondatezza del motivo.Né, al riguardo, sussistono i presupposti per dar corsoall’incidente di legittimità costituzionale nei termini prospettati dalProcuratore generale.La richiesta concerne, infatti, un profilo della disciplina dellespese di giustizia che non assume rilevanza nell’ottica del motivoscrutinato; la sentenza CEDU rispetto alla quale si rappresentacontrasto (Sez.

I, causa Diaco e Lenchi c.

Italia, su ricorsi nn.15587/10 e altri 2) attiene, infatti, al tema della tutela che spettaal difensore in caso di ritardo eccessivo del pagamento rispettoall’emissione del decreto di liquidazione.L’interazione di questo tema con l’oggetto del presentegiudizio è determinata dal fatto che, come si è detto, il ricorrenteha affermato di aver agito in sede monitoria in conseguenza deiritardi, per lui intollerabili, con i quali il funzionario delegato stavaprovvedendo all’esecuzione degli accrediti.Numero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026E tuttavia, la circostanza che possano verificarsi ritardi neipagamenti, in termini che il giudice sovranazionale ha ritenutopotenzialmente contrari all’Art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] n. 1CEDU, rappresenta una mera conseguenza materialedell’applicazione della norme sul patrocinio a spese dello Stato, sitratta, quindi, di circostanza che non incide sul percorsoargomentativo che induce questa Corte a ritenere non consentitoal difensore l’accesso al procedimento d’ingiunzione.Del resto, con la sentenza in questione (par. 55, 56 e 59), lastessa Corte EDU, nel respingere l’eccezione del Governo italianofondata sul mancato esaurimento dei rimedi interni, ha esclusoche i ricorrenti potessero ovviare ai ritardi nel pagamentoconseguenti all’applicazione del t.u. spese di giustizia intentandoun procedimento giudiziario per ottenere un decreto ingiuntivo; especifica, a tale proposito, che « il decreto di pagamento costituivagià un provvedimento provvisoriamente esecutivo» e di «nonvede[re] per quale motivo i ricorrenti avrebbero dovuto intentareentrambi i procedimenti in questione quando, da un lato, essidisponevano già di un provvedimento attestante l’esistenza delcredito».7.

Il rilievo di non fondatezza del primo motivo comporta diritenere logicamente assorbiti i restanti.Il ricorso va dunque respinto.Nulla sulle spese, in assenza di rituale attività difensiva dellaparte intimata.Sussistono i presupposti processuali per la condanna alversamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari aNumero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il controricorso; rigetta ilricorso in relazione al primo motivo; dichiara assorbiti i restantimotivi.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura paria quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte dicassazione, il 19 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il controricorso; rigetta ilricorso in relazione al primo motivo; dichiara assorbiti i restantimotivi.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura paria quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte dicassazione, il 19 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 10522/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], difeso da sé medesimo– ricorrente –controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale delloStato- controricorrente–avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 440/2023,depositata il 27 febbraio 2023;Numero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellapubblica udienza del 19 febbraio 2026;sentito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratoregenerale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di sollevare innanzialla Corte costituzionale la questione di legittimità c degli artt.173, 179, 181 del d.P.R. 115/2002 per contrarietà all’art. 1 delProtocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei Dirittidell’Uomo;sentiti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Prete, per la parte ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] perla parte intimata.1. Su ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Veneziaingiunse al Ministero della Giustizia il pagamento dell’importo di€ 19.766,40.Il credito vantato era provato da diciannove fattureelettroniche, emesse dal ricorrente dopo che diversi tribunali deldistretto avevano emesso in suo favore altrettanti decreti diliquidazione di compensi per prestazioni professionali svolte afavore di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.Il decreto ingiuntivo fu opposto dal Ministero della Giustizia eil Tribunale accolse l’opposizione, rideterminando il credito nelminore importo di € 2.516,98.2. Il successivo appello erariale fu accolto con la sentenzaindicata in epigrafe, sul rilievo – di natura assorbente –dell’inesigibilità del credito.La Corte d’appello di Venezia rilevò, in particolare, che l’avv.Prete aveva già ottenuto i decreti di liquidazione previsti dall’art.82 del d.P.R. n. 115 del 2002 (d’innanzi: t.u. spese di giustizia),Numero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026divenuti esecutivi, e sulla base di questi aveva poi emesso lefatture elettroniche intestate ai singoli uffici giudiziari.Con la richiesta di decreto ingiuntivo, pertanto, egli avevainutilmente duplicato la pretesa, non già verso l’effettivo debitore,ma nei confronti «dell’organo indicato dalla legge per pagarel’indennità qual è il compenso del patrocinio pubblico, ove mail’assistito fosse privo di mezzi».La Corte territoriale ritenne, quindi, che non vi fosse ragionedi ammettere anche l’ingiunzione sulla base dei titoli per ilpagamento, già resi e divenuti definitivi verso il Ministerodebitore, nei cui confronti, peraltro, l’esecuzione forzata è sempresubordinata alla concreta disponibilità di somme.Osservò, infine, che per l’avvocato creditore sussisteva in ognicaso la possibilità di compensare i debiti dello Stato per ilpatrocinio pubblico con le imposte, le tasse e gli altri contributi dalui dovuti in relazione ai propri dipendenti (art. 1, comma 778,della l. n. 208 del 2015) o alla cassa forense, a titolo di oneriprevidenziali (art. 1, comma 860, della l. n. 197 del 2022).3. La sentenza d’appello è stata impugnata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Prete con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustratida successiva memoria.Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioniscritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 633c.p.c. e 82 del t.u. spese di giustizia, il ricorrente critica lasentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’inesigibilità delcredito esposto nel ricorso per ingiunzione.Numero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026A tal fine, assume che la Corte d’appello avrebbe errato nelritenere che la pretesa azionata in via monitoria fosse fondata suidecreti di pagamento, poiché egli aveva invece agito in base allefatture elettroniche, che costituiscono idonea prova scritta; a ciò,in particolare, era stato costretto a fronte della perdurante«apatia e noncuranza» del funzionario delegato per le spese digiustizia presso la corte veneziana.Sostiene che, del resto, i decreti in questione non hannonatura esecutiva, costituendo unicamente «titolo per ottenere ilpagamento», come precisato dallo stesso Ministero con circolaredel 19 ottobre 2009.Esclude, inoltre, che mancassero i fondi necessari a soddisfarela sua pretesa, come confermato dal fatto che, nelle more delgiudizio di opposizione, erano stati emessi alcuni ordinativi dipagamento in suo favore.Osserva, infine, che sul punto non assumono alcun rilievo, inquanto attributive di una mera facoltà, le disposizioni checonsentono al difensore della parte ammessa al patrocinio dioperare la compensazione fra i compensi professionali e i debitiretributivi e previdenziali.2. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt.1282 e 1284 c.c., il ricorrente censura la pronunzia impugnatanella parte in cui ha ritenuto assorbito nell’affermazione diinesigibilità del credito il motivo di appello formulato dal Ministeroin punto alla misura degli interessi.Assume in proposito che sugli importi di cui al decretoingiuntivo sarebbero dovuti gli interessi moratori, essendo giàperento il termine di trenta giorni stabilito, per il relativopagamento, dall’art. 177, comma 3, del t.u. spese di giustizia.Numero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/20263. In termini sostanzialmente analoghi, con il terzo motivo, ilricorrente insta perché sui crediti di sua complessiva spettanzasiano applicati gli interessi al saggio previsto per i ritardi deipagamenti nelle transazioni commerciali, di cui al d.lgs. n. 231 del2002.4. Da ultimo, con il quarto mezzo il ricorrente censura lastatuizione sulle spese, della quale auspica la riforma inconseguenza dell’accoglimento dell’impugnazione.5. Dev’essere anzitutto accolta l’eccezione di inammissibilitàdel controricorso, che il ricorrente ha sollevato con la memoriadepositata in prossimità dell’udienza.Al riguardo, va preliminarmente osservato che l’art. 370 c.p.c.– nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 3,comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, che non prevede più lanotifica del controricorso, ma soltanto il suo deposito entroquaranta giorni dalla notificazione del ricorso – si applica alpresente giudizio di legittimità, in quanto introdottosuccessivamente al 1° gennaio 2023; infatti, in forza dell’art. 35,comma 5, del citato d.lgs., come modificato dalla l. n. 197 del2022, tutte le disposizioni del capo III del titolo III del librosecondo del codice di rito, nella loro nuova formulazione, hannoeffetto a decorrere dalla predetta data e si applicano ai giudiziintrodotti con ricorso ad essa successivamente notificato (sulpunto, Cass. sez. U, 18/3/2024, n. 7170).Nel caso di specie, la notificazione del ricorso si è perfezionatail 14 dicembre 2023; il termine di cui all’art. 370 c.p.c. scadeva,pertanto, mercoledì 23 gennaio 2024, mentre l’Avvocatura delloStato ha depositato il controricorso il giorno successivo.6. Passando allo scrutinio dei motivi, il primo di essi non èfondato.Numero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026La censura si sostanzia nella formulazione a questa Corte delseguente quesito: se il difensore della parte ammessa alpatrocinio a spese dello Stato che sia già munito del decreto dipagamento di cui all’art. 82 t.u. spese di giustizia, possa, in casodi ritardo nell’esecuzione dell’accredito, instaurare anche unprocedimento d’ingiunzione sulla base delle fatture emesse nelfrattempo.Per rispondere al quesito è opportuno premettere una brevericostruzione del quadro normativo di riferimento.La liquidazione degli onorari e delle spese spettanti aldifensore in caso di patrocinio a spese dello Stato competeall’autorità giudiziaria, che provvede con decreto di pagamento,come previsto dall’art. 82 del testo unico.Il decreto – una volta divenuto definitivo perché non oppostoai sensi dell’art. 170 t.u., o perché il provvedimento che ha decisoil relativo giudizio non è più impugnabile – costituisce, in base aldisposto del successivo art. 171, titolo di pagamento della spesa.Al pagamento, in base all’art. 165 del t.u., provvede poi ilfunzionario addetto all’ufficio giudiziario (salvi i casi, estranei allapresente fattispecie, nei quali la liquidazione è espressamenteprocedimentalizzato i cui adempimenti sono partitamentedisciplinati dal testo unico.È previsto, in particolare, che l’ufficio acquisisca la fatturarilasciata dal creditore, se questi è soggetto ad IVA (art. 178,comma 1), e ne riporti i dati sull’apposito modello, che vatrasmesso al funzionario addetto entro un mese dall’emissione deldecreto di pagamento (art. 177, comma 3); quest’ultimo,accertata la regolarità formale del modello, ordinacronologicamente per giornata i modelli pervenuti ed esegue iNumero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026relativi accreditamenti, rispettando l’ordine cronologico e quellocrescente d’importo (art. 179, commi 1 e 2).Così riassunte le coordinate normative di riferimento, il primodato che se ne ricava è quello per cui il difensore può ottenere ilpagamento del proprio compenso esclusivamente secondo ilmeccanismo tracciato dal testo unico, la cui architettura siconforma a criteri di contabilità pubblica, e non attraverso le vieordinarie, ovvero procurandosi un titolo esecutivo per larealizzazione del proprio credito.Si spiega in questo senso, del resto, il diverso trattamentoriservato dal legislatore al decreto di liquidazione del compensoper il difensore – che, come si è detto, costituisce «titolo dipagamento della spesa» ex art. 171 – rispetto ai decreti dipagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato, ai qualil’art. 168, comma 2, del testo unico attribuisce invece valore di«titolo provvisoriamente esecutivo».La differenza, qui, non è meramente terminologica; lalocuzione impiegata dall’art. 171 vale infatti a delimitare l’ambitodi efficacia del decreto relativo al difensore, come titolo dipagamento, al solo procedimento all’uopo stabilito dal testo unico.In altri termini, il credito del difensore della parte ammessa alpatrocinio a spese dello Stato è destinato a realizzarsiesclusivamente nelle forme e con le modalità previste dalprocedimento tracciato dal t.u. spese di giustizia; e in taleesclusivo contesto procedimentale va collocata anche l’emissionedi fattura da parte del difensore, che rileva solo in quantoadempimento necessario a che si perfezioni la sequenza di atti inesso prevista.Ora, una tale peculiarità di disciplina per la liquidazione deicompensi del difensore trova ragione nel fatto che questiNumero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026rappresentano certamente la voce più consistente della spesacomplessiva per il patrocinio a spese dello Stato, ciò che abilita illegislatore a regolarne l’erogazione secondo modalità che tenganoconto delle esigenze di salvaguardia delle risorse pubbliche che atale complessiva spesa sono destinate.Sul punto, è opportuno ricordare che la Corte costituzionale,ha più volte affermato che la funzione del patrocinio a spese delloStato è quella di rimuovere, in armonia con l’art. 3, secondocomma, Cost., le difficoltà di ordine economico che possonoopporsi al concreto esercizio del diritto di difesa, «assicurandol’effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che l’art.24, secondo comma, Cost. espressamente qualifica come dirittoinviolabile», sottolineando tuttavia al contempo che «la naturainviolabile del diritto non lo sottrae al bilanciamento che, pereffetto della scarsità delle risorse, si rende necessario rispetto allamolteplicità dei diritti che ambiscono alla medesima tutela» e che,ferma restando la garanzia di un effettivo accesso alla giustiziaper chi versa in una condizione di non abbienza, «i termini delbilanciamento sono rimessi al legislatore che, nella materiaprocessuale, gode di ampia discrezionalità nella conformazionedegli istituti» (così, fra le altre, la sentenza n. 64 del 2024; sivedano anche le sentenze n. 58 del 2025, n. 157 del 2021 e n. 80del 2020).Sulla base di tali considerazioni, quindi, al quesito veicolatodella prima censura non può che darsi risposta negativa.Consentire al difensore ammesso al patrocinio di accedere allatutela monitoria del proprio credito per onorari e spese varrebbeinfatti ad affermare l’esistenza di una modalità realizzativa di talecredito che si discosta dal procedimento previsto e regolato dallegislatore al fine di bilanciare i valori costituzionalmente rilevantiNumero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026che sono coinvolti nell’applicazione dell’istituto, nell’ottica della«cruciale individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia deldiritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimentodella spesa pubblica in materia di giustizia» (Corte costituzionale,sentenza n. 16 del 2018).Avrebbe luogo in particolare, e come correttamente rilevatonella sentenza impugnata, un sostanziale aggiramento dell’ordinedi soddisfazione dei crediti; ordine che, invece, il testo unico hastabilito avendo esclusivo riguardo al criterio della disponibilitàdelle risorse, come può ulteriormente evincersi dal fatto che l’art.181, comma 1, del t.u. prevede che, quando non può essereeseguito per mancanza o insufficienza di fondi, l’accreditamentova disposto, per l’intero o per il residuo, nei giorniimmediatamente successivi.In conclusione, va dichiarata l’infondatezza del motivo.Né, al riguardo, sussistono i presupposti per dar corsoall’incidente di legittimità costituzionale nei termini prospettati dalProcuratore generale.La richiesta concerne, infatti, un profilo della disciplina dellespese di giustizia che non assume rilevanza nell’ottica del motivoscrutinato; la sentenza CEDU rispetto alla quale si rappresentacontrasto (Sez. I, causa Diaco e Lenchi c. Italia, su ricorsi nn.15587/10 e altri 2) attiene, infatti, al tema della tutela che spettaal difensore in caso di ritardo eccessivo del pagamento rispettoall’emissione del decreto di liquidazione.L’interazione di questo tema con l’oggetto del presentegiudizio è determinata dal fatto che, come si è detto, il ricorrenteha affermato di aver agito in sede monitoria in conseguenza deiritardi, per lui intollerabili, con i quali il funzionario delegato stavaprovvedendo all’esecuzione degli accrediti.Numero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026E tuttavia, la circostanza che possano verificarsi ritardi neipagamenti, in termini che il giudice sovranazionale ha ritenutopotenzialmente contrari all’Art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] n. 1CEDU, rappresenta una mera conseguenza materialedell’applicazione della norme sul patrocinio a spese dello Stato, sitratta, quindi, di circostanza che non incide sul percorsoargomentativo che induce questa Corte a ritenere non consentitoal difensore l’accesso al procedimento d’ingiunzione.Del resto, con la sentenza in questione (par. 55, 56 e 59), lastessa Corte EDU, nel respingere l’eccezione del Governo italianofondata sul mancato esaurimento dei rimedi interni, ha esclusoche i ricorrenti potessero ovviare ai ritardi nel pagamentoconseguenti all’applicazione del t.u. spese di giustizia intentandoun procedimento giudiziario per ottenere un decreto ingiuntivo; especifica, a tale proposito, che « il decreto di pagamento costituivagià un provvedimento provvisoriamente esecutivo» e di «nonvede[re] per quale motivo i ricorrenti avrebbero dovuto intentareentrambi i procedimenti in questione quando, da un lato, essidisponevano già di un provvedimento attestante l’esistenza delcredito».7. Il rilievo di non fondatezza del primo motivo comporta diritenere logicamente assorbiti i restanti.Il ricorso va dunque respinto.Nulla sulle spese, in assenza di rituale attività difensiva dellaparte intimata.Sussistono i presupposti processuali per la condanna alversamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari aNumero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.Numero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Magistrati:[OSCURATO:PERSONA]  PresidenteMAURO [OSCURATO:PERSONA]  ConsigliereVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]  ConsigliereSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]  Consigliere    [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 10522/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], difeso da sé medesimo– ricorrente –controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale delloStato- controricorrente–avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 440/2023,depositata il 27 febbraio 2023;Numero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellapubblica udienza del 19 febbraio 2026;sentito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratoregenerale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di sollevare innanzialla Corte costituzionale la questione di legittimità c degli artt.173, 179, 181 del d.P.R. 115/2002 per contrarietà all’art. 1 delProtocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei Dirittidell’Uomo;sentiti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Prete, per la parte ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] perla parte intimata.1. Su ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Veneziaingiunse al Ministero della Giustizia il pagamento dell’importo di€ 19.766,40.Il credito vantato era provato da diciannove fattureelettroniche, emesse dal ricorrente dopo che diversi tribunali deldistretto avevano emesso in suo favore altrettanti decreti diliquidazione di compensi per prestazioni professionali svolte afavore di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.Il decreto ingiuntivo fu opposto dal Ministero della Giustizia eil Tribunale accolse l’opposizione, rideterminando il credito nelminore importo di € 2.516,98.2. Il successivo appello erariale fu accolto con la sentenzaindicata in epigrafe, sul rilievo – di natura assorbente –dell’inesigibilità del credito.La Corte d’appello di Venezia rilevò, in particolare, che l’avv.Prete aveva già ottenuto i decreti di liquidazione previsti dall’art.82 del d.P.R. n. 115 del 2002 (d’innanzi: t.u. spese di giustizia),Numero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026divenuti esecutivi, e sulla base di questi aveva poi emesso lefatture elettroniche intestate ai singoli uffici giudiziari.Con la richiesta di decreto ingiuntivo, pertanto, egli avevainutilmente duplicato la pretesa, non già verso l’effettivo debitore,ma nei confronti «dell’organo indicato dalla legge per pagarel’indennità qual è il compenso del patrocinio pubblico, ove mail’assistito fosse privo di mezzi».La Corte territoriale ritenne, quindi, che non vi fosse ragionedi ammettere anche l’ingiunzione sulla base dei titoli per ilpagamento, già resi e divenuti definitivi verso il Ministerodebitore, nei cui confronti, peraltro, l’esecuzione forzata è sempresubordinata alla concreta disponibilità di somme.Osservò, infine, che per l’avvocato creditore sussisteva in ognicaso la possibilità di compensare i debiti dello Stato per ilpatrocinio pubblico con le imposte, le tasse e gli altri contributi dalui dovuti in relazione ai propri dipendenti (art. 1, comma 778,della l. n. 208 del 2015) o alla cassa forense, a titolo di oneriprevidenziali (art. 1, comma 860, della l. n. 197 del 2022).3. La sentenza d’appello è stata impugnata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Prete con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustratida successiva memoria.Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioniscritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 633c.p.c. e 82 del t.u. spese di giustizia, il ricorrente critica lasentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’inesigibilità delcredito esposto nel ricorso per ingiunzione.Numero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026A tal fine, assume che la Corte d’appello avrebbe errato nelritenere che la pretesa azionata in via monitoria fosse fondata suidecreti di pagamento, poiché egli aveva invece agito in base allefatture elettroniche, che costituiscono idonea prova scritta; a ciò,in particolare, era stato costretto a fronte della perdurante«apatia e noncuranza» del funzionario delegato per le spese digiustizia presso la corte veneziana.Sostiene che, del resto, i decreti in questione non hannonatura esecutiva, costituendo unicamente «titolo per ottenere ilpagamento», come precisato dallo stesso Ministero con circolaredel 19 ottobre 2009.Esclude, inoltre, che mancassero i fondi necessari a soddisfarela sua pretesa, come confermato dal fatto che, nelle more delgiudizio di opposizione, erano stati emessi alcuni ordinativi dipagamento in suo favore.Osserva, infine, che sul punto non assumono alcun rilievo, inquanto attributive di una mera facoltà, le disposizioni checonsentono al difensore della parte ammessa al patrocinio dioperare la compensazione fra i compensi professionali e i debitiretributivi e previdenziali.2. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt.1282 e 1284 c.c., il ricorrente censura la pronunzia impugnatanella parte in cui ha ritenuto assorbito nell’affermazione diinesigibilità del credito il motivo di appello formulato dal Ministeroin punto alla misura degli interessi.Assume in proposito che sugli importi di cui al decretoingiuntivo sarebbero dovuti gli interessi moratori, essendo giàperento il termine di trenta giorni stabilito, per il relativopagamento, dall’art. 177, comma 3, del t.u. spese di giustizia.Numero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/20263. In termini sostanzialmente analoghi, con il terzo motivo, ilricorrente insta perché sui crediti di sua complessiva spettanzasiano applicati gli interessi al saggio previsto per i ritardi deipagamenti nelle transazioni commerciali, di cui al d.lgs. n. 231 del2002.4. Da ultimo, con il quarto mezzo il ricorrente censura lastatuizione sulle spese, della quale auspica la riforma inconseguenza dell’accoglimento dell’impugnazione.5. Dev’essere anzitutto accolta l’eccezione di inammissibilitàdel controricorso, che il ricorrente ha sollevato con la memoriadepositata in prossimità dell’udienza.Al riguardo, va preliminarmente osservato che l’art. 370 c.p.c.– nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 3,comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, che non prevede più lanotifica del controricorso, ma soltanto il suo deposito entroquaranta giorni dalla notificazione del ricorso – si applica alpresente giudizio di legittimità, in quanto introdottosuccessivamente al 1° gennaio 2023; infatti, in forza dell’art. 35,comma 5, del citato d.lgs., come modificato dalla l. n. 197 del2022, tutte le disposizioni del capo III del titolo III del librosecondo del codice di rito, nella loro nuova formulazione, hannoeffetto a decorrere dalla predetta data e si applicano ai giudiziintrodotti con ricorso ad essa successivamente notificato (sulpunto, Cass. sez. U, 18/3/2024, n. 7170).Nel caso di specie, la notificazione del ricorso si è perfezionatail 14 dicembre 2023; il termine di cui all’art. 370 c.p.c. scadeva,pertanto, mercoledì 23 gennaio 2024, mentre l’Avvocatura delloStato ha depositato il controricorso il giorno successivo.6. Passando allo scrutinio dei motivi, il primo di essi non èfondato.Numero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026La censura si sostanzia nella formulazione a questa Corte delseguente quesito: se il difensore della parte ammessa alpatrocinio a spese dello Stato che sia già munito del decreto dipagamento di cui all’art. 82 t.u. spese di giustizia, possa, in casodi ritardo nell’esecuzione dell’accredito, instaurare anche unprocedimento d’ingiunzione sulla base delle fatture emesse nelfrattempo.Per rispondere al quesito è opportuno premettere una brevericostruzione del quadro normativo di riferimento.La liquidazione degli onorari e delle spese spettanti aldifensore in caso di patrocinio a spese dello Stato competeall’autorità giudiziaria, che provvede con decreto di pagamento,come previsto dall’art. 82 del testo unico.Il decreto – una volta divenuto definitivo perché non oppostoai sensi dell’art. 170 t.u., o perché il provvedimento che ha decisoil relativo giudizio non è più impugnabile – costituisce, in base aldisposto del successivo art. 171, titolo di pagamento della spesa.Al pagamento, in base all’art. 165 del t.u., provvede poi ilfunzionario addetto all’ufficio giudiziario (salvi i casi, estranei allapresente fattispecie, nei quali la liquidazione è espressamenteprocedimentalizzato i cui adempimenti sono partitamentedisciplinati dal testo unico.È previsto, in particolare, che l’ufficio acquisisca la fatturarilasciata dal creditore, se questi è soggetto ad IVA (art. 178,comma 1), e ne riporti i dati sull’apposito modello, che vatrasmesso al funzionario addetto entro un mese dall’emissione deldecreto di pagamento (art. 177, comma 3); quest’ultimo,accertata la regolarità formale del modello, ordinacronologicamente per giornata i modelli pervenuti ed esegue iNumero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026relativi accreditamenti, rispettando l’ordine cronologico e quellocrescente d’importo (art. 179, commi 1 e 2).Così riassunte le coordinate normative di riferimento, il primodato che se ne ricava è quello per cui il difensore può ottenere ilpagamento del proprio compenso esclusivamente secondo ilmeccanismo tracciato dal testo unico, la cui architettura siconforma a criteri di contabilità pubblica, e non attraverso le vieordinarie, ovvero procurandosi un titolo esecutivo per larealizzazione del proprio credito.Si spiega in questo senso, del resto, il diverso trattamentoriservato dal legislatore al decreto di liquidazione del compensoper il difensore – che, come si è detto, costituisce «titolo dipagamento della spesa» ex art. 171 – rispetto ai decreti dipagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato, ai qualil’art. 168, comma 2, del testo unico attribuisce invece valore di«titolo provvisoriamente esecutivo».La differenza, qui, non è meramente terminologica; lalocuzione impiegata dall’art. 171 vale infatti a delimitare l’ambitodi efficacia del decreto relativo al difensore, come titolo dipagamento, al solo procedimento all’uopo stabilito dal testo unico.In altri termini, il credito del difensore della parte ammessa alpatrocinio a spese dello Stato è destinato a realizzarsiesclusivamente nelle forme e con le modalità previste dalprocedimento tracciato dal t.u. spese di giustizia; e in taleesclusivo contesto procedimentale va collocata anche l’emissionedi fattura da parte del difensore, che rileva solo in quantoadempimento necessario a che si perfezioni la sequenza di atti inesso prevista.Ora, una tale peculiarità di disciplina per la liquidazione deicompensi del difensore trova ragione nel fatto che questiNumero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026rappresentano certamente la voce più consistente della spesacomplessiva per il patrocinio a spese dello Stato, ciò che abilita illegislatore a regolarne l’erogazione secondo modalità che tenganoconto delle esigenze di salvaguardia delle risorse pubbliche che atale complessiva spesa sono destinate.Sul punto, è opportuno ricordare che la Corte costituzionale,ha più volte affermato che la funzione del patrocinio a spese delloStato è quella di rimuovere, in armonia con l’art. 3, secondocomma, Cost., le difficoltà di ordine economico che possonoopporsi al concreto esercizio del diritto di difesa, «assicurandol’effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che l’art.24, secondo comma, Cost. espressamente qualifica come dirittoinviolabile», sottolineando tuttavia al contempo che «la naturainviolabile del diritto non lo sottrae al bilanciamento che, pereffetto della scarsità delle risorse, si rende necessario rispetto allamolteplicità dei diritti che ambiscono alla medesima tutela» e che,ferma restando la garanzia di un effettivo accesso alla giustiziaper chi versa in una condizione di non abbienza, «i termini delbilanciamento sono rimessi al legislatore che, nella materiaprocessuale, gode di ampia discrezionalità nella conformazionedegli istituti» (così, fra le altre, la sentenza n. 64 del 2024; sivedano anche le sentenze n. 58 del 2025, n. 157 del 2021 e n. 80del 2020).Sulla base di tali considerazioni, quindi, al quesito veicolatodella prima censura non può che darsi risposta negativa.Consentire al difensore ammesso al patrocinio di accedere allatutela monitoria del proprio credito per onorari e spese varrebbeinfatti ad affermare l’esistenza di una modalità realizzativa di talecredito che si discosta dal procedimento previsto e regolato dallegislatore al fine di bilanciare i valori costituzionalmente rilevantiNumero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026che sono coinvolti nell’applicazione dell’istituto, nell’ottica della«cruciale individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia deldiritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimentodella spesa pubblica in materia di giustizia» (Corte costituzionale,sentenza n. 16 del 2018).Avrebbe luogo in particolare, e come correttamente rilevatonella sentenza impugnata, un sostanziale aggiramento dell’ordinedi soddisfazione dei crediti; ordine che, invece, il testo unico hastabilito avendo esclusivo riguardo al criterio della disponibilitàdelle risorse, come può ulteriormente evincersi dal fatto che l’art.181, comma 1, del t.u. prevede che, quando non può essereeseguito per mancanza o insufficienza di fondi, l’accreditamentova disposto, per l’intero o per il residuo, nei giorniimmediatamente successivi.In conclusione, va dichiarata l’infondatezza del motivo.Né, al riguardo, sussistono i presupposti per dar corsoall’incidente di legittimità costituzionale nei termini prospettati dalProcuratore generale.La richiesta concerne, infatti, un profilo della disciplina dellespese di giustizia che non assume rilevanza nell’ottica del motivoscrutinato; la sentenza CEDU rispetto alla quale si rappresentacontrasto (Sez. I, causa Diaco e Lenchi c. Italia, su ricorsi nn.15587/10 e altri 2) attiene, infatti, al tema della tutela che spettaal difensore in caso di ritardo eccessivo del pagamento rispettoall’emissione del decreto di liquidazione.L’interazione di questo tema con l’oggetto del presentegiudizio è determinata dal fatto che, come si è detto, il ricorrenteha affermato di aver agito in sede monitoria in conseguenza deiritardi, per lui intollerabili, con i quali il funzionario delegato stavaprovvedendo all’esecuzione degli accrediti.Numero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026E tuttavia, la circostanza che possano verificarsi ritardi neipagamenti, in termini che il giudice sovranazionale ha ritenutopotenzialmente contrari all’Art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] n. 1CEDU, rappresenta una mera conseguenza materialedell’applicazione della norme sul patrocinio a spese dello Stato, sitratta, quindi, di circostanza che non incide sul percorsoargomentativo che induce questa Corte a ritenere non consentitoal difensore l’accesso al procedimento d’ingiunzione.Del resto, con la sentenza in questione (par. 55, 56 e 59), lastessa Corte EDU, nel respingere l’eccezione del Governo italianofondata sul mancato esaurimento dei rimedi interni, ha esclusoche i ricorrenti potessero ovviare ai ritardi nel pagamentoconseguenti all’applicazione del t.u. spese di giustizia intentandoun procedimento giudiziario per ottenere un decreto ingiuntivo; especifica, a tale proposito, che « il decreto di pagamento costituivagià un provvedimento provvisoriamente esecutivo» e di «nonvede[re] per quale motivo i ricorrenti avrebbero dovuto intentareentrambi i procedimenti in questione quando, da un lato, essidisponevano già di un provvedimento attestante l’esistenza delcredito».7. Il rilievo di non fondatezza del primo motivo comporta diritenere logicamente assorbiti i restanti.Il ricorso va dunque respinto.Nulla sulle spese, in assenza di rituale attività difensiva dellaparte intimata.Sussistono i presupposti processuali per la condanna alversamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari aNumero registro generale 10522/2023Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 7440/2026Data pubblicazione 28/03/2026quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il controricorso; rigetta ilricorso in relazione al primo motivo; dichiara assorbiti i restantimotivi.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura paria quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte dicassazione, il 19 febbraio 2026.Il Consigliere estensore     Il PresidenteP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il controricorso; rigetta ilricorso in relazione al primo motivo; dichiara assorbiti i restantimotivi.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura paria quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte dicassazione, il 19 febbraio 2026.Il Consigliere estensore     Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 07440/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris