Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 23757/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Sul ricorso n. 25341/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.tiGiovanni Pattay e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo 92; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Liguria n. 432/1/2017, de- positata il 28 marzo 2017.

Vistol’atto depositatoin cancelleria il 28 giugno 2019 con i l quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese ; visto l’art. 391 cod.proc. c iv .

P.Q.M.

Dichiara estinto ilgiudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 1 agosto 2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 25341/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.tiGiovanni Pattay e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo 92; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Liguria n. 432/1/2017, de- positata il 28 marzo 2017. Vistol’atto depositatoin cancelleria il 28 giugno 2019 con i l quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese ; visto l’art. 391 cod.proc. c iv . P.Q.M. Dichiara estinto ilgiudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 1 agosto 2023 I
Decreto Cassazione n. 23757/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris