CassazionedecretoSezione LDecisione del 14 luglio 2021
Cassazione n. 09155/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 27588-2017 proposto da: MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; 2021 - ricorrente - 2493 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 198/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 11/05/2017 R.G.N. 162/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G. 27588/2017 Fatti di causa 1. Con sentenza n. 198/2017, pubblicata I'll maggio 2017, la Corte di appello di Ancona ha respinto l'impugnazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Urbino aveva respinto l'opposizione del Ministero al decreto ingiuntivo di pagamento, a favore di [OSCURATO:PERSONA], del compenso per l'incarico aggiuntivo di docente collaboratore del dirigente scolastico con funzioni vicarie, per gli anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012, e per l'esercizio delle funzioni dirigenziali, in sostituzione del dirigente scolastico, nei periodi dal 22 luglio al 13 agosto 2010 e dall'i agosto al 16 agosto 2011. 2. La Corte ha ritenuto che l'art. 14, comma 22, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella I. 7 agosto 2012, n. 135, fosse norma di interpretazione autentica dell'art. 25, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 limitatamente alla parte volta ad escludere che la delega di compiti potesse costituire affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie e che, pertanto, l'intervento normativo non avesse abrogato le disposizioni del C.C.N.L. [OSCURATO:PERSONA] relative all'indennità di reggenza: indennità che, trattandosi nella specie di conferimento della funzione vicaria da parte non del titolare dell'ufficio di presidenza o direzione ma da parte della reggente, era da computare, ai sensi dell'art. 69, comma 2, del C.C.N.L., nel 50% dell'indennità prevista dal precedente comma 1, e alla quale doveva aggiungersi, ai sensi dell'art. 75 del medesimo contratto collettivo e nella misura ivi prevista, l'indennità di direzione in relazione ai (due) periodi in cui la Petroni aveva esercitato le funzioni di direzione in sostituzione della reggente. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero con unico motivo, cui ha resistito la Petroni con controricorso. Ragioni della decisione 4. Con il motivo proposto, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 25, c. 5, d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 14, c. 22, decreto legge n. 95/2012 (convertito nella I. n. 135/2012) e degli artt. 69 e 75 C.C.N.L. del [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente censura la sentenza della Corte di appello per avere erroneamente ritenuto non rilevante nel caso oggetto di giudizio la disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 14, comma 22, e per avere di conseguenza applicato la disciplina di fonte contrattuale collettiva in tema di indennità di funzioni superiori e di reggenza e di indennità di direzione, sebbene la norma di legge avesse chiarito, con effetto retroattivo, che la delega al collaboratore di compiti, da parte del dirigente, non potesse costituire affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, in tal modo necessariamente precludendo l'applicazione degli anzidetti istituti contrattuali. 5. Il ricorso deve essere accolto. 6. L'art. 25, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che "nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative" il dirigente scolastico possa "avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti". 7. Con norma di interpretazione autentica il decreto legge n. 95/2012, convertito in I. n. 135/2012, ha chiarito, all'art. 14, comma 22, che "Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994"; con la precisazione che "Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'art. 88, c. 2, lettera f) del c.c.n.l. relativo al personale scolastico" 8. La norma, che deve essere letta in modo unitario, ha escluso che ai docenti, cui siano stati delegati compiti da parte del dirigente dell'istituzione scolastica, possano attribuirsi indennità connesse allo svolgimento di funzioni superiori (quali le indennità ex artt. 69 e 75 del C.C.N.L.), poiché il rilascio della delega non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie. 9. E', tuttavia, previsto dall'art. 14, comma 22, che le prestazioni rese dal docente in attuazione dei compiti delegati restino comunque retribuite, a mezzo dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera f) del C.C.N.L. relativo al personale scolastico. 10. Tale disposizione collettiva riguarda, infatti, i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo "della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali". 11. Ciò posto, i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla controricorrente riguardo all'interpretazione dell'art. 14, comma 22, proposta con il ricorso sono manifestamente infondati. 12. In primo luogo, la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato, in tema di divieto di retroattività della legge, che l'affidamento sorto nei soggetti interessati alla stabile applicazione della disciplina modificata, pur essendo principio connaturato allo Stato di diritto e trovando copertura nell'art. 3 Cost., non è tutelato in termini assoluti e inderogabili, poiché esso è sottoposto al normale bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali, fermo restando che le disposizioni legislative retroattive non possono comunque trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti (cfr. sentenza n. 108/2019).13. Nella specie, l'intervento legislativo, di cui all'art. 14, comma 22, risulta palesemente mosso dall'intento di contenere la spesa pubblica e di valorizzare l'autonomia scolastica anche sul piano finanziario e cioè dal fine di attuare fondamentali precetti costituzionali (artt. 33, 34, 97 Cost.). 14. D'altra parte, esso riconosce il diritto dei docente alla retribuzione per le attività che discendano dalla delega conferitagli dal dirigente scolastico, sia pure iscrivendola nella remunerazione accessoria, come regolata dalla contrattazione collettiva di settore. 15. Quanto alla denunciata violazione dell'art. 36 Cost.,, si rileva che l'esistenza o meno di una retribuzione "proporzionata" e "sufficiente" richiede, per consolidata giurisprudenza, una valutazione globale del trattamento riconosciuto al lavoratore (cfr. in tal senso, fra le molte, Sez. U n. 2360/2015) e che spetta al lavoratore fornire gli elementi necessari per consentire la verifica dell'inadeguatezza di tale trattamento, elementi peraltro, nel caso di specie, non indicati dalla controricorrente. 16. Non sono inoltre condivisibili i dubbi sollevati relativamente alla violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU. 17. L'art. 1 del Protocollo garantisce, al comma 1, il diritto di proprietà e più in generale il rispetto dei beni e dei valori patrimoniali, compresi i diritti di credito, appartenenti alla persona fisica o giuridica, disponendo altresì che "nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale"; fa salvo, tuttavia, al comma 2, il "diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende". 18. La Corte europea ha chiarito che l'intervento degli Stati nel diritto della persona al pacifico godimento dei propri beni può consistere nell'ablazione del bene o nella riduzione della prestazione cui la persona ha diritto, purché tale intervento rispetti il principio di legalità e realizzi misure generali di strategia economica o sociale ragionevolmente proporzionate in relazione al fine che il legislatore intende realizzare. 19. In particolare, la Corte ha ritenuto che anche esigenze di tutela della finanza pubblica possano essere sufficienti a giustificare l'ingerenza dello Stato, al quale viene riconosciuto un ampio margine di apprezzamento nella loro valutazione, e che l'ingerenza dello Stato nel diritto di proprietà, per essere compatibile con la Convenzione, deve principalmente caratterizzarsi per la sua proporzionalità rispetto all'obiettivo perseguito e cioè in un giusto equilibrio tra mezzi impiegati e fini perseguiti. 20. Su tali premesse, è da escludere la violazione dell'art. 1 del Protocollo in oggetto, poiché: (a) l'intervento dello Stato italiano si è realizzato a mezzo di una norma di legge chiara e precisa nella sua formulazione; (b) ha inteso rispondere a esigenze di limitazione e comunque di controllo della spesa pubblica; c) non ha comportato un onere individuale eccessivo per l'interessata. 21. In particolare, sotto quest'ultimo profilo, è da rilevare che l'art. 14, comma 22, ha comunque assicurato la remunerazione delle attività svolte dai docenti in esecuzione dei compiti loro delegati e che non risultano elementi (come già osservato, per altro aspetto, sub 15) per ritenere che la lavoratrice abbia subito dall'intervento legislativo un sacrificio eccessivo: valutazione, quest'ultima, che la Corte Europea reputa non potersi basare in astratto ma sulla considerazione in concreto di tutti gli elementi di causa e relativi allo specifico contesto (cfr. sul punto, fra altre pronunce: Stefanetti e altri c. Italia - 2014; Nagy c. Ungheria - 2016). 22. In conclusione, accolto il ricorso, l'impugnata sentenza n. 198/2017 della Corte di appello di Ancona deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese di questo giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale si atterrà a quanto sopra stabilito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA] della Torre) (dott. [OSCURATO:PERSONA]