CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 43314/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte di Appello di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'annullamento della sentenza limitatamente all'omessa espulsione ex art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990; lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia impugna la sentenza del Tribunale di Bergamo che, in applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., nel dichiarare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, condannandolo alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, ha omesso di disporre l'espulsione ex art. 86 d.P.R. cit. a pena espiata. Osserva il ricorrente che la stessa sentenza evidenziava plurimi elementi da cui era dato desumere che lo spaccio di sostanza stupefacente costituisse l'unico metodo di sostentamento dell'imputato già segnalato come soggetto dedito allo spaccio e condannato in merito al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. cit. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. In merito all'ammissibilità del ricorso per cassazione nel caso di omessa valutazione da parte del Giudice, nella sentenza di "patteggiamento" / della pericolosità in concreto del condannato straniero ai fini dell'espulsione dal territorio dello Stato risulta ormai superato il precedente contrasto che vedeva fronteggiarsi due orientamenti secondo cui, da un canto, si riteneva ammissibile il ricorso in quanto l'omessa statuizione avrebbe rappresentato un caso di «illegalità della misura di sicurezza» riconnpreso nella previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 13599 del 26/2/2019, Attash, Rv. 276255; Sez. 3, n. 20781 del 17/12/2108, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275530), dall'altro, si propugnava l'inammissibilità del ricorso poiché l'art. 448, comma 2-bis, consentirebbe l'impugnazione solo nel caso di effettiva applicazione di misura di sicurezza illegale e non anche nel caso di omessa pronuncia sulla stessa (Sez. 6, n. 9434 del 29/1/2019, Homri, Rv. 275679; Sez. 3, n. 10954 del 17/1/2019, Rv. 275840; Sez. 6, n. 6136 del 19/12/2018, dep. 2019, Kamberi, Rv. 275034), tenuto conto che l'omessa previsione si risolverebbe in un vizio di motivazione che non ammette il ricorso in sede di legittimità. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte di cassazione hanno, ormai da tempo, statuito che la sentenza di "patteggiannento" che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 03). 3. Ciò premesso, ritiene il Collegio che l'espulsione prevista dall'art. 86, d.P.R. cit. non sia più obbligatoria, dopo che, con sentenza n. 58 del 1995, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma laddove imponeva al giudice di irrogare automaticamente e senza una previa verifica della concreta pericolosità sociale del condannato, la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. A fronte della possibilità di ricomprendere nell'accordo tra le parti, imputato e Pubblico Ministero, la previsione della misura di sicurezza, la mancata applicazione della misura di sicurezza non obbligatoria, quale è quella di cui all'art. 86 cit., costituisce valutazione discrezionale del Giudice di merito da ricondurre nei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e su cui è comunque intervenuto un controllo in merito alla legalità della pena, senza che la sua mancata previsione riverberi alcun effetto o determini vizi in ordine alla legalità del trattamento sanzionatorio. Non secondario, inoltre, risulta il rilievo, pur evidenziato da questa Corte di cassazione, secondo cui l'eventuale omissione in sentenza della misura di sicurezza sarebbe comunque emendabile tramite richiesta rivolta dal Pubblico ministero al magistrato di sorveglianza ex art. 679, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 6136 del 19/12/2018, dep. 2019, Kamberi cit.; Sez. 3, n. 10954 del 17/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275840). P.Q.M. Dichiar