CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 settembre 2023
Cassazione n. 31816/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21172/2019 promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione,in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G.B. Tiepolo 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Libia 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, per quest’atto rappresentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1785/2019, pubblicata il 23/04/2019 e notificata il 06/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1785/2019 del 23/04/2019, notificata il 06/05/2019, la Corte d’appello di Milano ha respinto l’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di Milano, che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi [OSCURATO:SOCIETA]. e ora [OSCURATO:SOCIETA].), chiamando in causa anche la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). Il decreto ingiuntivo era stato emesso su ricorso della GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il pagamento della somma di € 1.924.719,86, oltre interessi e spese, a titolo di rate insolute di un piano di ammortamento relativo ad un finanziamento stipulato il 15/05/2003 con la stessa GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) e con la banca [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].), oggetto di rinegoziazione con successivo e modificativo atto notarile del 29/06/2011. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. si sono difese con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memorie exart. 380 bis.1 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa o omessa applicazione dell’art. 644 c.p., dell’art. 2 l. n. 108 del 1996 e dell’art. 1 del d.l. n. 394 del 2000, conv. con modif. in l. n. 24 del 2001, oltre che dell’art. 2 bisd.l. n. 185 del 2008, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente escluso la nullità del contratto di finanziamento de quo per superamento del tasso soglia usurasulla base del criterio di rilevazione che tiene conto delle istruzioni della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, mentre invece avrebbe dovuto seguire il metodo prospettato dal consulente tecnico di parte della ricorrente. Quest’ultima ha, in particolare, evidenziato che le istruzioni della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia non devono essere considerate vincolanti e occorre disapplicarle,se non consentono di comparare il TEG, da determinarsi secondo le prescrizioni dell’art. 1 l. n. 108 del 1996, con il TEGM volta per volta pubblicato. In tale ottica, laricorrente ha richiamato gli elaborati realizzati d a l proprio consulente tecnico, il quale aveva proceduto alla determinazione del TEG del finanziamento, valutando al momento della stipula - nell’ambito delle condizioni a qualunque titolo convenute, certe o eventuali che fossero - ogni possibile scenario nel quale, a seguito dell’inadempimento ad una, a più o a tutte le scadenze, si fosse provveduto ad applicare, oltre agli interessi corrispettivi, anche quelli moratori, unitamente agli altri oneri connessi alla mancata osservanza dagli obblighi contrattuali, compresa la penale pattuita per la risoluzione anticipata del contratto, e procedendo alla sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo e controverso, poiché la Corte d’appello aveva ritenuto che non erastata prevista in contratto una penale per la risoluzione anticipata del contratto, mentre invece tale previsione era presente. 2.Il primo motivo è infondato. 2.1.Com’è noto, ai sensi dell’art. 644, comma 1 , c.p., risponde del reato di usura chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di un’altrautilità, interessi o altri vantaggi usurari. L’art. 1 d.l. n. 394 del 2000 (convertito con modificazioni in l. n. 24 del 2001) ha chiarito che « si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.» Al comma 3 dell’art. 644 c.p. è stabilito che è la legge a fissare il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (cd. usura oggettiva). In attuazione di quanto appena riportato, l’art. 2 l. n. 108 del 1996 disciplina il modo attraverso il quale va determinato il limite oltre il quale gli interessi devono ritenersi usurari. In particolare, alcomma 1 dell’art. cit. sono previste rilevazioni ministeriali trimestrali del tasso effettivo globale medio (TEGM) per categorie di operazioni, operate sentiti la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e l’[OSCURATO:PERSONA](oramai soppresso), da pubblicare sulla [OSCURATO:PERSONA]. Al comma 2 del medesimo articolo è disposto che la classificazione delle operazioni per categorie omogenee,tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie viene effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia e l'Ufficio italianodei cambi (oramai soppresso) e pubblicata senza ritardo nella [OSCURATO:PERSONA]. Al successivo comma 4 è, infine,stabilito che «Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.» La norma appena riportata è quella attualmente in vigore, così come modificata dall’art. 8 d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. in l. n. 106 del 2011, prevendendo il testo previgente, ai fini dell’individuazione del tasso soglia, l’aumento della metà del tasso medio come sopra individuato. Volta per volta, per ogni trimestre, il M inistro competente attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia il compito di procedere alla rilevazione deitassi effettiv i global i medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziarie, all’esito, procede alla loro indicazione e pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA], individuando il tasso soglia. Per adempiere al compito assegnato, la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia emana “istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi”, periodicamente aggiornate (le ultime istruzioni risalgono al mese di luglio 2016), che tengono conto delle caratteristiche tecniche delle diverse operazioni di finanziamento. Si deve, tuttavia, tenere presente che l’art. 644, comma 4, c.p. dispone che, per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per le imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In tale quadro, le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020). In motivazione, le Sezioni Unite hanno precisato che, così come la legge, per gli interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecieusuraria mediante il tasso soglia, del pari, per gli interessi moratori,l'identificazione dell'interesse usurario passa attraverso il tasso mediostatisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali. L'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni U nite nel 2018 in tema di commissioni di massimo scoperto (Cass., Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018),ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. Le Sezioni Unite hanno , così, ribadito la piena razionalità del cd. principio di simmetria, in continuitàcon quanto affermato dalla Corte in altre occasioni (Cass., Sez. U, n. 1603 del 20 giugno 2018; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22270 del 03/11/2016; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2, comma l, della legge n.108 del 1996 e il tasso effettivo globale della singola operazione, tenuto conto sia del contenuto letterale delle disposizioni chedisciplinano il TEG e il TEGM ( ovvero l'art. 644, comma 4, c.p. e l'art.2, comma 1, l. n. 108 del 1996)sia dell’intuitiva esigenza logicapropria di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento. 2.2. Il criterio prospet tato da parte ricorrente non può pertanto essere utilizzato, perché ricorre ad un criterio per la determinazione del TEG distante da quello scelto dal legislatore, che non tiene conto del principio di simmetria e mette insieme valori ipotetici e tra loro disomogenei. Tale criterio si basa, inparticolare, su di una astratta metodica, che mette insieme valori non omogenei, consistente nell’elaborazione di un tasso c.d. “applicato”, determinato considerando l’inadempimento totale dalla prima all’ultima rata all’aumentare delle rate impagate, calcolato valutando tutte le possibili ipotesi d’inadempimento dalla prima all’ultima rata, simulandolo cioè in ogni scadenzae considerando la risoluzione anticipata al mancato pagamento della rata successiva alla prima impagata (p. 14 e ss. del ricorso per cassazione) , sommando, inoltre, gli interessi corrispettivi con quelli moratori e computando anche la commissione per la risoluzione anticipata del credito, in contrasto con un orientamento oramai consolidato di questa Corte (cfr. Sez. 6-1, Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022). 3. Il secondo motivo è inammissibilesotto entrambi i profili. Parte attrice ha dedotto che il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che non era stata pattuita la commissione per risoluzione anticipata del contratto, mentre invece era presente tra le clausole del finanziamento, ma prospetta solo in modo generico la decisività d el conteggio di tale commissione ai fini delrilevamento dell’usurarietà del tasso. Il motivo si rivela, inoltre, inammissibile per difetto di interesse, non incidendo la statuizione sull’esito del giudizio, tenuto conto che la giurisprudenza di questa Corte è oramai concorde nel ritenere che, ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia" , previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23866 del 01/08/2022). 4.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 5. La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 6.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrentealla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , che liquida in € 7.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in € 7.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ult