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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37126/2023

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di TRENTO - SEZ.

DIST.

BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 maggio 2022 della Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in riforma della sentenza del GIJP del Tribunale in sede del 28/10/2021, [OSCURATO:PERSONA] è stata prosciolta ex art. 131 bis cod. pen. per essere la punibilità esclusa per la particolare tenuità del fatto dall'imputa- zione di cui all'art. 163, comma 3, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, per non essersi presentata all'Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del comune di residenza (Questore di Bolzano) nel termine di un giorno, prescritto nel foglio di via obbligatorio del Questore della Provincia di Trento. [OSCURATO:PERSONA]„ il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per non avere l'impugnata sentenza rilevato la mera apparenza della motivazione del provvedimento amministrativo, comportante illegittimità del foglio di via del Questore di Trento.

Invero, si denuncia che l'Autorità amministrativa abbia imperniato la motivazione su di un giudizio soggettivo dell'imputata, sorretto da mere congetture, sia in ordine al possesso di oggetti atti ad offendere - rinvenuti nel bagagliaio della vettura, appartenente a distinta persona, su cui [OSCURATO:PERSONA] viaggiava in qualità di passeggera - sia in ordine alla valorizzazione di segna- lazioni di polizia, tutte derivanti da denunce di gruppo e rivelatesi processual- mente infondate.

La sentenza della Corte di appello - anziché rilevare l'apparenza della motivazione del provvedimento questorile - ha provveduto ad integrarla, così da non procedere alla disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, in tal modo violando disposizioni di legge sostanziale (art. 3 Legge n. 241 del 1990). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.

1.1. La Corte territoriale ha diffusamente motivato sulla qualificazione della pericolosità sociale della ricorrente - ritenuta soggetto pericoloso ai sensi dell'art. 1, lett. c) D. Lgs. n. 159 del 2011 - e sui limiti di sindacabilità del provvedimento amministrativo da parte del giudice penale, oltre che sulla prospettiva di prevenzione sottesa al riconoscimento di tale pericolosità quali- ficata, citando pertinente giurisprudenza amministrativa, nonché arresti di questa Corte di legittimità.

In realtà, ciò che la difesa chiama "integrazione della motivazione" del provvedimento questorile, ritenendola debordante dai limiti di intervento del giudice penale, è invece la motivazione di rigetto delle doglianze devolute con l'appello.1.2.

E dunque, l'impugnata sentenza ha spiegato che l'analisi della pericolosità dell'imputata era stata condotta alla stregua degli usuali indici, riferiti a circostanze concrete che complessivamente considerate siano significa- tive e concludenti in ordine a tale profilo; ha affrontato il rilievo della incensura- tezza della Trojer che, secondo la difesa, non consentirebbe di ravvisare elementi di fatto cui ancorare l'individuata pericolosità, valorizzando invece le numerose denunce e segnalazioni provenienti dall'autorità di P.S. nell'arco di tempo 2016/2020, osservando che ciò costituisce solo una parte del corredo informativo del provvedimento del Questore, nel quale sono stati richiamati ulteriori elementi di fatto — presenza dell'imputata a bordo della vettura diretta a Trento, ove era programmata una manifestazione anarchica non autorizzata, nel cui bagagliaio vi erano una mazza in alluminio di 60 cm, un manico di piccone di un metro di lunghezza, guanti da box in pelle, una mazzetta da cantiere in ferro con manico di 35 cm, due bombolette di vernice e due fiaccole di cera con manico in legno, oggetti del cui possesso gli occupanti la vettura non davano alcuna spiegazione.

Su tale punto, la sentenza si è anche fatta carico di confutare persuasivamente le deduzioni difensive in ordine alla mancanza di prova della conoscenza da parte dell'imputata della presenza di tali oggetti nella vettura.

1.3. Ma, a prescindere da questi aspetti attinenti direttamente all'esame della legittimità del foglio di via emesso dal Questore della Provincia di Trento, osserva questa Corte che nella specie è contestata la contravvenzione di cui all'art. 163 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che commina la sanzione dell'arresto da uno a sei mesi nel caso in cui la persona interessata non si sia presentata, nel termine prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza indicata in detto provvedimento.

La prescrizione è accessoria al foglio di via, ma indipendente dalla verifica della sua legittimità, eventualmente da contrastare nel caso in cui si contesti la diretta trasgressione alle prescrizioni di detto foglio di via; ed essendo incontrastato il dato della mancata presentazione della Trojer all'autorità di PS del comune di residenza, non resta che constatare il perfezio- namento di detta contravvenzione, vuoi a titolo di dolo che di colpa.

Condotta, peraltro, che la Corte territoriale ha ritenuto di particolare tenuità, applicando la relativa causa di non punibilità, ex art. 131 bis cod. pen. 2.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 17 genna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di TRENTO - SEZ. DIST. BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 maggio 2022 della Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in riforma della sentenza del GIJP del Tribunale in sede del 28/10/2021, [OSCURATO:PERSONA] è stata prosciolta ex art. 131 bis cod. pen. per essere la punibilità esclusa per la particolare tenuità del fatto dall'imputa- zione di cui all'art. 163, comma 3, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, per non essersi presentata all'Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del comune di residenza (Questore di Bolzano) nel termine di un giorno, prescritto nel foglio di via obbligatorio del Questore della Provincia di Trento. [OSCURATO:PERSONA]„ il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per non avere l'impugnata sentenza rilevato la mera apparenza della motivazione del provvedimento amministrativo, comportante illegittimità del foglio di via del Questore di Trento. Invero, si denuncia che l'Autorità amministrativa abbia imperniato la motivazione su di un giudizio soggettivo dell'imputata, sorretto da mere congetture, sia in ordine al possesso di oggetti atti ad offendere - rinvenuti nel bagagliaio della vettura, appartenente a distinta persona, su cui [OSCURATO:PERSONA] viaggiava in qualità di passeggera - sia in ordine alla valorizzazione di segna- lazioni di polizia, tutte derivanti da denunce di gruppo e rivelatesi processual- mente infondate. La sentenza della Corte di appello - anziché rilevare l'apparenza della motivazione del provvedimento questorile - ha provveduto ad integrarla, così da non procedere alla disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, in tal modo violando disposizioni di legge sostanziale (art. 3 Legge n. 241 del 1990). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 1.1. La Corte territoriale ha diffusamente motivato sulla qualificazione della pericolosità sociale della ricorrente - ritenuta soggetto pericoloso ai sensi dell'art. 1, lett. c) D. Lgs. n. 159 del 2011 - e sui limiti di sindacabilità del provvedimento amministrativo da parte del giudice penale, oltre che sulla prospettiva di prevenzione sottesa al riconoscimento di tale pericolosità quali- ficata, citando pertinente giurisprudenza amministrativa, nonché arresti di questa Corte di legittimità. In realtà, ciò che la difesa chiama "integrazione della motivazione" del provvedimento questorile, ritenendola debordante dai limiti di intervento del giudice penale, è invece la motivazione di rigetto delle doglianze devolute con l'appello.1.2. E dunque, l'impugnata sentenza ha spiegato che l'analisi della pericolosità dell'imputata era stata condotta alla stregua degli usuali indici, riferiti a circostanze concrete che complessivamente considerate siano significa- tive e concludenti in ordine a tale profilo; ha affrontato il rilievo della incensura- tezza della Trojer che, secondo la difesa, non consentirebbe di ravvisare elementi di fatto cui ancorare l'individuata pericolosità, valorizzando invece le numerose denunce e segnalazioni provenienti dall'autorità di P.S. nell'arco di tempo 2016/2020, osservando che ciò costituisce solo una parte del corredo informativo del provvedimento del Questore, nel quale sono stati richiamati ulteriori elementi di fatto — presenza dell'imputata a bordo della vettura diretta a Trento, ove era programmata una manifestazione anarchica non autorizzata, nel cui bagagliaio vi erano una mazza in alluminio di 60 cm, un manico di piccone di un metro di lunghezza, guanti da box in pelle, una mazzetta da cantiere in ferro con manico di 35 cm, due bombolette di vernice e due fiaccole di cera con manico in legno, oggetti del cui possesso gli occupanti la vettura non davano alcuna spiegazione. Su tale punto, la sentenza si è anche fatta carico di confutare persuasivamente le deduzioni difensive in ordine alla mancanza di prova della conoscenza da parte dell'imputata della presenza di tali oggetti nella vettura. 1.3. Ma, a prescindere da questi aspetti attinenti direttamente all'esame della legittimità del foglio di via emesso dal Questore della Provincia di Trento, osserva questa Corte che nella specie è contestata la contravvenzione di cui all'art. 163 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che commina la sanzione dell'arresto da uno a sei mesi nel caso in cui la persona interessata non si sia presentata, nel termine prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza indicata in detto provvedimento. La prescrizione è accessoria al foglio di via, ma indipendente dalla verifica della sua legittimità, eventualmente da contrastare nel caso in cui si contesti la diretta trasgressione alle prescrizioni di detto foglio di via; ed essendo incontrastato il dato della mancata presentazione della Trojer all'autorità di PS del comune di residenza, non resta che constatare il perfezio- namento di detta contravvenzione, vuoi a titolo di dolo che di colpa. Condotta, peraltro, che la Corte territoriale ha ritenuto di particolare tenuità, applicando la relativa causa di non punibilità, ex art. 131 bis cod. pen. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 genna
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