CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 27823/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] e la memoria conclusiva depositata dal difensore del ricorrente in data 29 maggio 2026; rilevato che, l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 538, 542, 576 cod. proc. pen. e 646 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita ed alla richiesta di risarcimento del danno in favore della parte civile, è manifestamente infondato e non consentito. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare la carenza di prova in merito all'effettivo coinvolgimento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione dell'operazione commerciale oggetto di giudizio e la conseguente compensazione delle spese di lite (vedi pag. 6 della sentenza impugnata), a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. ritenuto che non devono essere liquidate le spese di fase a favore dell'imputato. La memoria conclusiva depositata dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in data 29 maggio 2026, a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente. P.Q P.Q.ML'ASSISTFNTE ZIAR1O Dott.ssa Kat14 Clemente