CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33900/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/11/2025 dalla Corte di appello di Perugiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 25 novembre 2025 la Corte di appello di Perugiadichiarava inammissibile l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza pronunciata dal Tribunale di Perugia il 4 marzo 2023, inapplicazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., successivamenteabrogato dall’art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114. Con lastessa pronuncia veniva dichiarata manifestamente infondata la questione dilegittimità costituzionale dell’art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150([OSCURATO:PERSONA]).La declaratoria di inammissibilità veniva emessa dalla Corte territorialeperugina ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che si riteneva didovere applicare al caso in esame ratione temporis, risultando l’appello propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che erasprovvisto dalla procura a impugnare.2. Avverso questo provvedimento [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge delladecisione impugnata, conseguente all’erronea applicazione dell’art. 581, comma1-ter, cod. proc. pen., così come introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs.n. 150 del 2022, che, al contrario di quanto affermato dalla Corte di merito,consentiva la proposizione dell’appello anche al difensore sprovvisto di procura aimpugnare.In via subordinata al mancato accoglimento della doglianza principale, ladifesa del ricorrente reiterava la questione di legittimità costituzionale dell’art.89, comma 3, d.lgs. n. 150, di cui si controverteva nel caso di specie, inriferimento alle disposizioni degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., già respinta nelgiudizio di secondo grado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultandoincentrato su motivi manifestamente infondati.2. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Perugia dichiaravainammissibile l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza emessa dal Tribunale di Perugia il 4 marzo 2023, facendo correttaapplicazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., così come introdottodall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022, n. 150, successivamentemodificato dall’art. 2, comma 1, lett. o), legge n. 114 del 2024.La declaratoria di inammissibilità censurata, in particolare, veniva emessadalla Corte territoriale perugina alla luce della giurisprudenza di legittimitàconsolidata, da ultimo ribadita dalle Sezioni Unite, che, in merito allaformulazione e alla conseguente applicazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod.proc. pen. – rispondendo al seguente quesito: “Se la previsione, a pena diinammissibilità, del deposito, insieme con l’atto di impugnazione delle partiprivate e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini dellanotificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod.proc. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, siasufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio,benché non richiamata nell’atto di impugnazione od allegata al medesimo” –,avevano affermato risolutivamente il principio di diritto secondo cui: «Ladisciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dallalegge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsialle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024» (Sez. U, n. 13080 del24/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287855 - 01).Ne discende che, risultando l’appello proposto da di [OSCURATO:PERSONA], il17 maggio 2023, da un difensore di fiducia sprovvisto di specifico mandato aimpugnare la decisione di primo grado, l’impugnazione presentata nell’interessedoveva essere dichiarata inammissibile in applicazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., vigente all’epoca dei fatti, perché non ancora abrogato dallalegge n. 114 del 2024.3. Quanto alla residua questione di costituzionalità dell’art. 89, comma 3,d.lgs. n. 150, prospettata dalla difesa del ricorrente, in riferimento alle previsionidegli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., in via residuale rispetto al mancatoaccoglimento della doglianza principale, deve rilevarsi che i dedotti profili diincostituzionalità, da tempo, sono stati esclusi da questa Corte.Non può, in proposito, non richiamarsi il principio di diritto affermato daSez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900 - 01,correttamente richiamato nella decisione censurata, secondo cui: «E’manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quantotali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all’atto di impugnazionesiano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione didomicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell’imputato, lo specificomandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, noncomportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettantepersonalmente all’imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio dellaconcorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi noncollidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con lapresunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, nécon il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio diviolazione di legge».4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenereinammissibile il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]