CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 29768/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 13868-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e SIANI Anna, rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 3609/2023, depositata il 7 aprile 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata airicorrenti l’11 settembre 2023 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ. ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, lì 26ott