CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 novembre 2022
Cassazione n. 07615/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di RIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena richiesta in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. irrogando altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto annullamento con rinvio. 3. Il motivo è fondato, in quanto il giudice a quo ha del tutto omesso di motivare in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria. È dunque riscontrabile in parte qua il vizio di mancanza di motivazione, che impone un pronunciamento rescindente sul punto. La sentenza impugnata va dunque annullata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Rieti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Rieti. Così deciso in Roma il 25 novembre 2022.