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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 08408/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in eDigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione del principio del ne bis in idem sostanziale in relazione al disposto normativo di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e 133 cod. pen., per avere la Corte territoriale considerato gli stessi elementi di fatto due volte: una, al fine di escludere la lieve entità del fatto; l'altra, al fine di negare la richiesta riduzione del trattamento sanzionatorio) è manifestamente infondato; Considerato che la doglianza proposta è priva di pregio, atteso che non si dà, nel caso di specie, alcuna ipotesi di bis in idem: la Corte territoriale, nell'escludere la configurabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 ha correttamente fatto riferimento agli elementi di valutazione stabiliti da detta norma, allo stesso modo in cui, con riguardo alla determinazione della pena, ha tenuto in conto i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, peraltro, il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274783).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in eDigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione del principio del ne bis in idem sostanziale in relazione al disposto normativo di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e 133 cod. pen., per avere la Corte territoriale considerato gli stessi elementi di fatto due volte: una, al fine di escludere la lieve entità del fatto; l'altra, al fine di negare la richiesta riduzione del trattamento sanzionatorio) è manifestamente infondato; Considerato che la doglianza proposta è priva di pregio, atteso che non si dà, nel caso di specie, alcuna ipotesi di bis in idem: la Corte territoriale, nell'escludere la configurabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 ha correttamente fatto riferimento agli elementi di valutazione stabiliti da detta norma, allo stesso modo in cui, con riguardo alla determinazione della pena, ha tenuto in conto i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, peraltro, il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274783). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 08408/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris