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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18456/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Foggia che, in data 12 luglio 2018, aveva riconosciuto Antonio Legge responsabile dei reati di rapina impropria e lesioni personali e, in particolare, ha ricondotto il primo nella ipotesi tentata rideterminando di conseguenza la pena inflitta dal primo giudice. rilevato che i due motivi di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità dell'imputato e di diniego delle circostanze attenuanti generiche, risultano del tutto generici, dovendosi tener conto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che alle pagine 4 e 5 ha individuato gli elementi da cui desumere la colpevolezza del prevenuto ed escluso a pagina 7 le generiche per la gravità della condotta realizzata e l'assenza di elementi positivamente valutabili, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere esti dre (t [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Foggia che, in data 12 luglio 2018, aveva riconosciuto Antonio Legge responsabile dei reati di rapina impropria e lesioni personali e, in particolare, ha ricondotto il primo nella ipotesi tentata rideterminando di conseguenza la pena inflitta dal primo giudice. rilevato che i due motivi di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità dell'imputato e di diniego delle circostanze attenuanti generiche, risultano del tutto generici, dovendosi tener conto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che alle pagine 4 e 5 ha individuato gli elementi da cui desumere la colpevolezza del prevenuto ed escluso a pagina 7 le generiche per la gravità della condotta realizzata e l'assenza di elementi positivamente valutabili, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere esti dre (t [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18456/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris