Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 ottobre 2021

Cassazione n. 42641/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG\e‘h4ele chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 novembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina revocava la precedente ordinanza di sospensione del processo e messa alla prova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo emersa', da una comunicazione di notizia di reato, una condotta del Cariddi che non consentiva di ritenere superato con esito positivo la messa alla prova.

2. Avverso detto provvedimento [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo dedotto si denuncia la violazione di legge nella parte in cui il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per la revoca dell'ordinanza di sospensione del processo e messa alla prova.

In particolare, il giudice non avrebbe tenuto conto dei presupposti previsti dall'art. 168-quater cod. pen. limitandosi a valutare sufficiente la notizia di reato a carico del Cariddi.

Si sostiene che, a norma del punto 2) dell'art. 168-quater cod. pen., per giustificare la revoca intervenuta il giudice avrebbe dovuto attendere l'eventuale sentenza di condanna per la "commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede".

Diversamente, il giudice avrebbe dovuto attendere l'esito del giudizio sul nuovo reato contestato ovvero, preso atto della relazione positiva dell'Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE), dichiarare l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 464-octies cod. proc. pen. nella parte in cui il giudice, revocando la precedente ordinanza, non ha fissato l'udienza finalizzata alla valutazione dei presupposti per la revoca della precedente ordinanza di sospensione del processo e messa alla prova.

Si lamenta che il giudice non abbia fissato un'apposita udienza, avente detto specifico oggetto, dandone avviso alle parti.

Era stata, infatti, fissata l'udienza del 27 ottobre 2021 per discutere l'esito della prova.

Detta udienza era stata, poi rinviata con la presa d'atto del sostituto del difensore rispetto alla comunicazione di notizia di reato a carico del Cariddi.

Dal verbale d'udienza non emergerebbe il richiesto oggetto specifico della successiva udienza.

3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono infondati e, come tali, passibili di rigetto.

1.1. Il primo motivo secondo cui il giudice non avrebbe dovuto considerare la nuova notizia di reato per delitto non colposo commesso durante il periodo di prova ai sensi dell'art. 168-quater cod. pen., anzi, considerata la relazione positiva dell'UEPE, avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato iè certamente infondato alla luce della norma ora citata/come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte dalla quale non c'è ragione di discostarsi.

Va, infatti, ribadito che "in tema di revoca dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-quater cod. pen., il giudice può valutare anche un procedimento penale in corso, in quanto, ove la violazione di obblighi sia costitutiva di un'ipotesi di reato, possono . essere apprezzati i fatti storicamente accertati e non è necessario attendere il passaggio in giudicato dell'eventuale condanna per stabilire se il condannato sia ancora meritevole del beneficio ottenuto" (Sez. 7, n. 37680 del 23/06/2017, Firinu, Rv. 270835 — 01; Sez. 4, n. 22066 del 06/04/2018, Polesello, Rv. 273404 01; nello stesso senso Sez. 6, n. 28826 del 23/02/2018, Farioli, Rv. 273654 - 01).

1.2. Rispetto al secondo motivo, se è pur vero che "in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 464-octies cod. proc. pen. deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, sicché è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. se adottato senza previa fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti. del relativo oggetto" nfa tilekknr.) (Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019, Tenneriello, Rv. 277387 - 01)`rnel caso qui in esame,vdalla lettura del verbale d'udienza citato e allegato al ricorso remerge come il rinvio dell'udienza fosse stato finalizzato proprio alla delibazione in contraddittorio tra le parti della notizia di reato intervenuta a carico del Cariddi, peraltro citata anche nella relazione dell'UEPE di Messina (anche essa allegata).

Da ciò appare evidente quale fosse l'oggetto dell'udienza rispetto alla sospensione del processo e valutazione del periodo di prova accordato all'imputato; pertanto, la relativa doglianza risulta infondata.

2. Sulla base delle considerazioni esposte deriva il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG\e‘h4ele chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 novembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina revocava la precedente ordinanza di sospensione del processo e messa alla prova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo emersa', da una comunicazione di notizia di reato, una condotta del Cariddi che non consentiva di ritenere superato con esito positivo la messa alla prova. 2. Avverso detto provvedimento [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo dedotto si denuncia la violazione di legge nella parte in cui il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per la revoca dell'ordinanza di sospensione del processo e messa alla prova. In particolare, il giudice non avrebbe tenuto conto dei presupposti previsti dall'art. 168-quater cod. pen. limitandosi a valutare sufficiente la notizia di reato a carico del Cariddi. Si sostiene che, a norma del punto 2) dell'art. 168-quater cod. pen., per giustificare la revoca intervenuta il giudice avrebbe dovuto attendere l'eventuale sentenza di condanna per la "commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede". Diversamente, il giudice avrebbe dovuto attendere l'esito del giudizio sul nuovo reato contestato ovvero, preso atto della relazione positiva dell'Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE), dichiarare l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 464-octies cod. proc. pen. nella parte in cui il giudice, revocando la precedente ordinanza, non ha fissato l'udienza finalizzata alla valutazione dei presupposti per la revoca della precedente ordinanza di sospensione del processo e messa alla prova. Si lamenta che il giudice non abbia fissato un'apposita udienza, avente detto specifico oggetto, dandone avviso alle parti. Era stata, infatti, fissata l'udienza del 27 ottobre 2021 per discutere l'esito della prova. Detta udienza era stata, poi rinviata con la presa d'atto del sostituto del difensore rispetto alla comunicazione di notizia di reato a carico del Cariddi. Dal verbale d'udienza non emergerebbe il richiesto oggetto specifico della successiva udienza. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono infondati e, come tali, passibili di rigetto. 1.1. Il primo motivo secondo cui il giudice non avrebbe dovuto considerare la nuova notizia di reato per delitto non colposo commesso durante il periodo di prova ai sensi dell'art. 168-quater cod. pen., anzi, considerata la relazione positiva dell'UEPE, avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato iè certamente infondato alla luce della norma ora citata/come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte dalla quale non c'è ragione di discostarsi. Va, infatti, ribadito che "in tema di revoca dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-quater cod. pen., il giudice può valutare anche un procedimento penale in corso, in quanto, ove la violazione di obblighi sia costitutiva di un'ipotesi di reato, possono . essere apprezzati i fatti storicamente accertati e non è necessario attendere il passaggio in giudicato dell'eventuale condanna per stabilire se il condannato sia ancora meritevole del beneficio ottenuto" (Sez. 7, n. 37680 del 23/06/2017, Firinu, Rv. 270835 — 01; Sez. 4, n. 22066 del 06/04/2018, Polesello, Rv. 273404 01; nello stesso senso Sez. 6, n. 28826 del 23/02/2018, Farioli, Rv. 273654 - 01). 1.2. Rispetto al secondo motivo, se è pur vero che "in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 464-octies cod. proc. pen. deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, sicché è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. se adottato senza previa fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti. del relativo oggetto" nfa tilekknr.) (Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019, Tenneriello, Rv. 277387 - 01)`rnel caso qui in esame,vdalla lettura del verbale d'udienza citato e allegato al ricorso remerge come il rinvio dell'udienza fosse stato finalizzato proprio alla delibazione in contraddittorio tra le parti della notizia di reato intervenuta a carico del Cariddi, peraltro citata anche nella relazione dell'UEPE di Messina (anche essa allegata). Da ciò appare evidente quale fosse l'oggetto dell'udienza rispetto alla sospensione del processo e valutazione del periodo di prova accordato all'imputato; pertanto, la relativa doglianza risulta infondata. 2. Sulla base delle considerazioni esposte deriva il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga
Sentenza Cassazione n. 42641/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris