Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2018/2025
ECLI:EU:T:2025:641
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TO0506_INF
Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 giugno 2025 –
FL / Eurojust e Europol (Exclu)
(causa T‑506/24)
«Responsabilità extracontrattuale – Cooperazione delle autorità di polizia e altri servizi di contrasto degli Stati membri – Preteso trattamento illecito di dati personali – Inosservanza dei requisiti formali – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Assenza di danno morale subito a causa di Europol – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»
1.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto al risarcimento dei danni cagionati da un’istituzione dell’Unione – Assenza di indicazioni riguardo al comportamento contestato – Irricevibilità
[Artt. 268 e 340 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1727, art. 46, § 1]
(v. punti 17, 18, 24)
2.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Danno reale e certo – Onere della prova – Ricorso che non contiene elementi tali da dimostrare l’esistenza e la portata di un danno morale – Obbligo per il Tribunale di integrare l’argomento ricercando e individuando siffatti elementi negli allegati alle memorie della parte ricorrente e ordinando la produzione di documenti – Assenza – Rigetto integrale del ricorso
(Art. 340 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 85, §§ 1 e 2; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/794, art. 50, § 1)
(v. punti 34, 36, 37, 45, 49, 53, 60, 62)
3.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Regolamento 2016/794 – Responsabilità a causa di un trattamento illecito di dati personali – Natura di detta responsabilità – Responsabilità in solido di Europol e dello Stato membro interessato
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/794, considerando 57 e art. 50, § 1)]
(v. punti 58, 59)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile laddove è diretto avverso l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).
2)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto laddove è diretto avverso l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol).
3)
FL si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute da Eurojust e Europol.
4)
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese.