CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14701/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per furto di sei pedane di legno di tipo "Epal", commesso con l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen.' Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la chiarezza e la completezza della motivazione posta a base della conferma della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di un benché minimo confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia impugnata, ponendo tra l'altro, al contempo, in evidenza come il corpus motivazionale della sentenza di condanna di primo grado fosse congruo, e ciò nell'ottica di farsi risaltare la insufficienza invece della motivazione della sentenza di secondo grado, come se un siff atto raffronto fosse di per sé indicativo della insufficienza della sentenza impugnata a fronte delle doglianze difensive; Chiarito che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci