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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 09534/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA]', ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: violazione dell'art. 95 d.P.R. 115/2002; violazione dell'art. 131 bis cod. pen.; violazione dell'art. 62-bis e 113 cod. pen.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con gli orientamento consolidati della giurisprudenza di legittimità.

Ritenuto che le doglianze riguardanti l'elemento soggettivo del reato, a cui la Corte di appello ha offerto congrua risposta, sono reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni immuni da censure.

Ritenuto che la doglianza riguardante la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. attinge aspetti valutativi della motivazione che sfuggono al sindacato di legittimità essendo stata correttamente esclusa la particolare tenuità del fatto alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell'intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche.

Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione in sentenza, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto, in ragione della reiterazione delle condotte e l'assenza di positivi elementi a favore dell'imputato.

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Considerato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che, in base a consolidato orientamento della Corte di legittimità, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA]', ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: violazione dell'art. 95 d.P.R. 115/2002; violazione dell'art. 131 bis cod. pen.; violazione dell'art. 62-bis e 113 cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con gli orientamento consolidati della giurisprudenza di legittimità. Ritenuto che le doglianze riguardanti l'elemento soggettivo del reato, a cui la Corte di appello ha offerto congrua risposta, sono reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni immuni da censure. Ritenuto che la doglianza riguardante la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. attinge aspetti valutativi della motivazione che sfuggono al sindacato di legittimità essendo stata correttamente esclusa la particolare tenuità del fatto alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell'intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche. Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione in sentenza, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto, in ragione della reiterazione delle condotte e l'assenza di positivi elementi a favore dell'imputato. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Considerato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che, in base a consolidato orientamento della Corte di legittimità, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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