CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 34000/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one di errore materiale relativa alla sentenza della Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale n. 19992 del 06/05/2026, pronunciata sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Su segnalazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] — che dichiara di farsi portavoce dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dei ricorrenti — è stata attivata la procedura per la correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 625- bis, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla sentenza della Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale n. 19992 del 06/05/2026, pronunciata sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. In particolare l'avv. [OSCURATO:PERSONA] segnala che a pag. 9, par. 3.3, la motivazione della sentenza in oggetto contiene un errore materiale laddove fa riferimento alla"violazione dell'art. 129, comma 3, cod. proc. pen.", invece che alla violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. 3. È chiaro, dal complessivo contesto argomentativo e dalla natura del vizio rilevato (omessa motivazione), che la decisione intendeva fare riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (e non all'art. 129, comma 3, cod. proc. pen. che neppure esiste). Si tratta, all'evidenza, di un mero refuso contenuto all'interno della motivazione, privo di rilevanza esterna che, quindi, non va corretto. P.Q.M