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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2021

Cassazione n. 43107/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TORINOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Il PG chiede di annullare l'ordinanza impugnata con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica di Torino ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del 3 aprile 2021 con la quale non è stato convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Torino il 22 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di comparire personalmente presso il Commissariato dì P.S. competente per il luogo di residenza dell'interessato nell'orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni sportive indicate nello stesso provvedimento.

Secondo il ricorrente, il Giudice per le indagìni preliminari, che non ha convalidato il provvedimento del Questore per la mancanza di motivazione sulla necessità ed urgenza, non avrebbe correttamente applicato i principi di cui alla sentenza della Corte di cassazione n.17753/2018, tenuto conto che non vi sarebbero state manifestazioni sportive tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016, Califano, Rv. 267293 - 01, ha chiarito che, in tema di misure volte alla prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive, l'omessa motivazione in ordine alle ragioni di urgenza del provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell'art. 6, secondo comma,

I. 13 dicembre 1989 n. 401, impone l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, determina l'invalidità del provvedimento, impedendone la convalida, nel solo caso in cui questo abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del giudice, cioè quando tra la notifica all'interessato del provvedimento e l'adozione dell'ordinanza di convalida si sia svolta una manifestazione sportiva in relazione alla quale il soggetto abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione.

Il requisito della necessità ed urgenza attiene infatti alla limitazione della libertà subita prima della convalida.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha ritenuto insussistente la motivazione sulla necessità ed urgenza ma non ha verificato se tra la notifica all'interessato del provvedimento e l'adozione dell'ordinanza di convalida si sia svolta una manifestazione sportiva in relazione alla quale il soggetto abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione.

2. S'impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; il Tribunale di Torino dovrà uniformarsi al principio di diritto della sentenza Califano sopra indicato e verificare anche se tra la notifica all'interessato del provvedimento e l'adozione dell'ordinanza di convalida si sia svolta una manifestazione sportiva in relazione alla quale il soggetto abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Torino (ufficio gip) per nuovo giudizio.

Così deciso il 13/10/2021.

Il C si 1) ' re este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TORINOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Il PG chiede di annullare l'ordinanza impugnata con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica di Torino ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del 3 aprile 2021 con la quale non è stato convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Torino il 22 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di comparire personalmente presso il Commissariato dì P.S. competente per il luogo di residenza dell'interessato nell'orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni sportive indicate nello stesso provvedimento. Secondo il ricorrente, il Giudice per le indagìni preliminari, che non ha convalidato il provvedimento del Questore per la mancanza di motivazione sulla necessità ed urgenza, non avrebbe correttamente applicato i principi di cui alla sentenza della Corte di cassazione n.17753/2018, tenuto conto che non vi sarebbero state manifestazioni sportive tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016, Califano, Rv. 267293 - 01, ha chiarito che, in tema di misure volte alla prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive, l'omessa motivazione in ordine alle ragioni di urgenza del provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, I. 13 dicembre 1989 n. 401, impone l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, determina l'invalidità del provvedimento, impedendone la convalida, nel solo caso in cui questo abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del giudice, cioè quando tra la notifica all'interessato del provvedimento e l'adozione dell'ordinanza di convalida si sia svolta una manifestazione sportiva in relazione alla quale il soggetto abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione. Il requisito della necessità ed urgenza attiene infatti alla limitazione della libertà subita prima della convalida. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha ritenuto insussistente la motivazione sulla necessità ed urgenza ma non ha verificato se tra la notifica all'interessato del provvedimento e l'adozione dell'ordinanza di convalida si sia svolta una manifestazione sportiva in relazione alla quale il soggetto abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione. 2. S'impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; il Tribunale di Torino dovrà uniformarsi al principio di diritto della sentenza Califano sopra indicato e verificare anche se tra la notifica all'interessato del provvedimento e l'adozione dell'ordinanza di convalida si sia svolta una manifestazione sportiva in relazione alla quale il soggetto abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Torino (ufficio gip) per nuovo giudizio. Così deciso il 13/10/2021. Il C si 1) ' re este
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