CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 39999/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e successive modifiche e integrazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 17/4/2024, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto un alloggio facente parte del plesso edilizio denominato [OSCURATO:PERSONA] del comune di Caivano. 2. L'indagata, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla omessa motivazione circa la carenza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari. Ritiene che il primo giudice non abbia svolto un idoneo controllo giurisdizionale sull'operato dell'Inquirente e che non emerga dal provvedimento ablativo una esplicitazione del pensiero motivazionale che metta in correlazione la finalità del sequestro, la condotta criminosa ipotizzata ed il bene appreso; che, mai cOme nel caso di specie, per la complessità sociale, giuridica gestionale, amministrativa e politica, il decreto di sequestro prima ed l'ordinanza del Tribunale del riesame poi avrebbero dovuto contenere specifiche valutazioni caso per caso; che, dunque, non sono stati valutati i diritti primari dell'individuo, quali quello alla salute, alla casa ed quello della pubblica incolumità. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge, evidenziando che non è stato operato il necessario bilanciamento con gli interessi di natura processuale; che, nonostante le sollecitazioni difensive, il Tribunale del riesame non si è pronunciato in ordine al cosiddetto test di proporzionalità, se cioè sarebbe stato possibile salvaguardare le esigenze cautelari con misure meno invasive ovvero modulando il sequestro disposto in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto a vincolo anche oltre le effettive necessità cautelari. 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti. Rileva che il provvedimento di sequestro si riduce alla conferma di una mera postulazione dell'esistenza del reato da parte del Pubblico Ministero e si fonda su una motivazione cumulativa con riferimento ad i molteplici soggetti indagati nel presente procedimento, senza analizzare le peculiarità dei singoli casi di occupazione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITrO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero, il provvedimento impugnato ha spiegato come nel provvedimento genetico, ad una motivazione di carattere generale, sia seguita la valutazione delle singole posizioni, riassunte in schemi sinottici relativi ai singoli indagati e come di conseguenza il Giudice per le indagini preliminari abbia preso in considerazione e valutato la sussistenza degli elementi necessari per l'emissione del provvedimento cautelare, ben evidenziando che la valutazione autonoma del giudice non necessariamente comporta una valutazione difforme rispetto all'istanza del Pubblico Ministero. In proposito, deve rilevarsi che l'autonomia della valutazione - e quindi della decisione - non può ritenersi pregiudicata dalla riproduzione, più o meno fedele, della richiesta del Pubblico Ministero, perché ciò che rileva ai fini dell'integrità dell'autonomia del giudice è la conoscenza degli atti del procedimento e la volontà che sostiene il giudizio, di talchè valutazione autonoma non significa valutazione diversa o difforme (Sez. 5, n. 1304 del 24/9/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 275339 - 01). 1.2. Il secondo ed il terzo motivo, che sviluppano rispettivamente il tema delle esigenze cautelari - con Particolare riferimento al cosiddetto test di proporzionalità - e quello del fumus commissi delicti, non sono consentiti, perché aspecifici, atteso che si confrontano solo in apparenza con la struttura argomentativa del provvedimento impugnato, che ha dato conto degli elementi sui quali ha fondato il periculum in mora ed il fumus del reato contestato. Sotto il primo profilo, il Tribunale del riesame, invero, ha specificato che nel caso di specie nessuna altra misura cautelare reale sarebbe stata idonea ad evitare che il reato di occupazione abusiva fosse portato ad ulteriori conseguenze, se non il sequestro impeditivo adottato; che l'unica alternatíva avrebbe potuto essere rappresentata dalla totale astensione dall'esercizio dell'azione cautelare, in tal modo rinunciando a scongiurare il pericolo della prosecuzione del reato; che nemmeno la difesa aveva indicato quale misura sarebbe stata proporzionata rispetto allo scopo. Sotto il secondo profilo, il provvedimento impugnato, dopo una estesa motivazione sugli elementi costitutivi del reato contestato e una ricostruzione generale della vicenda che ha portato al sequestro di numerosissimi immobili, si diffonde alla pagina 7 sulle peculiarità del sequestro operato nei confronti della Barbato, evidenziando l'irrilevanza sia della diffida di pagamento da parte dell'ente pubblico, che l'istanza di rateizzazione avanzata dal marito della odierna ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che del rilascio del certificato di residenza, escludendo la ricorrenza della scriminante dello stato di necessità. Ebbene, tutte queste stringenti argomentazioni sono totalmente ignorate dai due motivi di ricorso in esame, che si sono limitati a reiterare pedissequamente le doglianze avanzate in sede di riesame e risolte con motivazione rispettosa dei canoni della logica dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle