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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 42365/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta semplice documentale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando una illogicità della motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile in quanto si sostanzia in una generica e immotivata contestazione della congruità della pena, senza alcuna considerazione delle puntuali argomentazioni contenute in sentenza, basate sulla colpevole e prolungata omissione nella tenuta delle scritture contabili e sulla presenza di precedenti penali specifici, che rendono l'imputato immeritevole di attenuanti; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta semplice documentale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando una illogicità della motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile in quanto si sostanzia in una generica e immotivata contestazione della congruità della pena, senza alcuna considerazione delle puntuali argomentazioni contenute in sentenza, basate sulla colpevole e prolungata omissione nella tenuta delle scritture contabili e sulla presenza di precedenti penali specifici, che rendono l'imputato immeritevole di attenuanti; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42365/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris