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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 36399/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 0170ybc) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 1'11 novembre 2024 dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di furto in abitazione, commesso rubando denaro contante e assegni dall'ufficio di un parroco.

Alla pena finale il Tribunale era giunto disapplicando la recidiva contestata e concedendo all'imputata le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante del risarcimento del danno.

2. Il ricorso presentato dal difensore dell'imputata si compone di un solo motivo, di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Il motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto allo scrutinio negativo della Corte territoriale sulla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, fondato solo sui precedenti penali dell'imputata.

Le pene sostitutive - sostiene la ricorrente — mirano a conciliare l'esigenza di tutela della collettività con il progetto di rieducazione del condannato e devono essere valutate sulla scorta dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., effettuando un giudizio prognostico sulla non recidivanza e attuando, infine, una valutazione sull'idoneità della pena sostitutiva a garantire il reinserimento sociale del condannato.

2. Il procedimento era stato inizialmente fissato dinanzi alla settima sezione penale, ma il [OSCURATO:PERSONA] ha reputato che non vi fossero ragioni di inammissibilità e ha disposto la trasmissione degli atti a questa quinta sezione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di poter replicare, data l'identità del tema posto, il ragionamento svolto con la sentenza Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 -

01. La Corte territoriale ha respinto la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ritenendo ostativo «i/ vissuto criminale dell'imputata, quale appare dal certificato del casellario» rispetto alla prognosi di osservanza agli obblighi eventualmente imposti.

Ebbene, la motivazione della Corte di appello non assolve il dovere argomentativo imposto dall'attuale disciplina in materia sostituzione delle pene detentive brevi.

A questa conclusione il [OSCURATO:PERSONA] è giunto, appunto, confrontandosi con la normativa di nuovo conio che si deve alla riforma Cartabia e con il dibattito giurisprudenziale che si è sviluppato sul punto, che vede consolidarsi un fronte esegetico che esige un puntuale scrutinio delle condizioni per la sostituzione e un correlato, specifico onere motivazionale allorché si respinga la richiesta di applicazione, in luogo della pena detentiva, delle pene sostitutive di cui agli artt. 53 e segg. legge 24 novembre 1981, n. 689.

1.1. Un precedente da cui prendere le mosse è senz'altro Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006, secondo cui il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione della pena sostitutiva in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto dall'art. 58,

I. 689 del 1981, come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2 \\ 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative alla sostituzione circostanze non comprensive della mera esistenza di precedenti penali.

La pronunzia in esame ha innanzitutto inquadrato il nuovo sistema nell'ambito della novella della

I. 150 del 2022, che ha inteso, in ossequio alla legge delega, anticipare al momento della cognizione l'applicazione di pene sostitutive di quella detentiva che, grazie all'introduzione dell'art. 20-bis cod. pen., sono state inserite nell'impianto codicistico.

Oggi, quindi, le sanzioni extra carcerarie — la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la pena pecuniaria sostitutiva — appartengono a pieno titolo al novero di sanzioni tra le quali il Giudice, in caso di condanna a pena detentiva breve, deve scegliere, aggiungendosi così un tassello al classico percorso che, dopo l'affermazione di penale responsabilità, passa attraverso l'individuazione e la commisurazione della sanzione; il Giudice, quindi, una volta individuata una pena detentiva che sia al di sotto del limite dei quattro anni, deve valutare se non vi siano modelli sanzionatori, sostitutivi della pena detentiva, che contribuiscano in modo più adeguato alla rieducazione del condannato, purché assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che il condannato commetta altri reati.

Come si legge nella sentenza Pesce che, sul punto, richiama la posizione della dottrina, «l'idea sottesa a tale scelta è chiaramente quella di dare effettività e concretezza al finalismo rieducativo della pena, che, come si deduce dal tenore dell'art. 27 comma 3 Cost. (che non a caso declina al plurale il principio codificato), oltre a non essere prerogativa esclusiva del carcere, mal si concilia con l'esecuzione di pene contenute, come appunto quelle punite con reclusione inferiore a quattro anni».

L'innovazione legislativa ha segnato il distinguo — aggiunge la sentenza in esame — «tra una penalità a bassa intensità, nella quale è possibile un'espiazione integralmente extra-carceraria, e una penalità ad alta intensità, nella quale l'ingresso in carcere - salvo fattori eccezionali esterni (età, figli minori, percorsi terapeutici, salute) - rimane obbligatorio».

In questa direzione si pone anche Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062 - 01 (in motivazione), che ha esaltato l'idoneità della sanzione sostitutiva «ad escludere (o limitare) l'effetto antisociale e a volte criminogeno della detenzione negli istituti di pena».

1.2. Ebbene, il tema di precipuo interesse in relazione all'odierna regiudicanda è proprio quello del vaglio del Giudice di merito sulla sostituzione e quello connesso della motivazione che egli deve offrire per giustificare la propria scelta di negare la sostituzione anzidetta.

Lo snodo cruciale è, in altri termini, quello di comprendere cosa il Giudice debba valutare, come debba effettuare questa delibazione e come debba restituirla in sentenza, aspetto, soprattutto quest'ultimo, che chiama in causa l'ambito dello scrutinio di questa Corte sul punto della decisione concernente, appunto, la sostituzione.

La norma di riferimento è l'art. 58 della

I. 689 del 1981, che individua tre poli intorno ai quali deve muoversi lo scrutinio del Giudice di merito, ossia 1) la valutazione circa la maggiore idoneità rieducativa della pena sostitutiva rispetto a quella classica, 2) l'idoneità della pena sostitutiva a prevenire il pericolo di commissione di altri reati e 3) l'insussistenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Circa gli strumenti attraverso i quali il giudicante deve svolgere il proprio compito delibativo sulla sostituzione, l'art. 58 cit. non detta regole specifiche ma si limita a fare riferimento ai «criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale».

E' utile anche ricordare che l'art. 59

I. 689 cit. detta testualmente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, escludendo la possibilità di disporla per chi: ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della sanzione sostitutiva o durante l'esecuzione della stessa; nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata; deve essere sottoposto a misura di sicurezza personale; risulta condannato per uno dei reati di cui all'art. 4-bis ordinamento penitenziario.

Ebbene, l'interrogativo cruciale che ha polarizzato l'attenzione della giurisprudenza di legittimità è quello, come anticipato, di comprendere da dove il Giudice debba e possa evincere i dati per svolgere il proprio compito al fine di valutare la funzione rieducativa della pena sostitutiva e la sua idoneità specialpreventiva e di compiere la necessaria prognosi circa l'adeguamento del condannato alle prescrizioni, tenuto conto — e questo va sottolineato — che le pene sostitutive contano sulla capacità del destinatario di autocontenersi, di osservare i limiti e gli obblighi che gli sono imposti e di partecipare concretamente e fattivamente al programma sanzionatorio/rieducativo.

E' opinione del [OSCURATO:PERSONA] che questa scelta non possa che fondare, riguardando la norma di riferimento di cui all'art. 133 cod. pen., su tutti i dati evincibili dal processo che possano orientare la decisione, proprio in ossequio alla logica della riforma, che ha inteso anticipare la delibazione alla fase della cognizione, quale sede privilegiata di conoscenza del fatto commesso dall'imputato e delle caratteristiche comportamentali e personali di quest'ultimo.

Tra i dati valorizzabili nello scrutinio ex art. 58 cit, dunque, possono essere valutate le caratteristiche del fatto sub iudice, la spinta che l'ha determinato e l'animus che ha caratterizzato l'azione, nonché la condotta antecedente e susseguente e, non da ultimi, i precedenti penali da cui l'imputato è eventualmente gravato.

Dati che, se il Giudice ritiene che il processo non abbia 4 /C? offerto elementi sufficienti, possono essere eventualmente raccolti anche nell'udienza di sentencing di cui all'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., che pure costituisce una novità della riforma, nella quale il giudicante, anche al fine di «decidere sulla sostituzione della pena detentiva», oltre che ai fini della conformazione della sanzione, può acquisire tramite l'UEPE ovvero la polizia giudiziaria «tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato», anche vagliando eventuale documentazione prodotta dall'interessato.

Si tratta — lo si ribadisce in questa sede — di un passaggio non obbligato per addivenire alla scelta sull'an della sostituzione, laddove il processo abbia offerto dati sufficienti e il Giudice fondatamente ritenga di avere elementi per escludere la sostituibilità della pena detentiva (cfr. Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381; Sez. 6, n. 43263 del 13/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285358).

In definitiva, quella del Giudice investito della scelta sulla sostituzione è una valutazione composita e necessariamente legata al caso concreto e alla personalità dell'imputato in cui — a lume della disposizione di riferimento, che resta il parametro della discrezionalità vincolata che è in capo al giudicante — non esiste una gerarchia in termini di significato dell'uno o dell'altro indicatore e nella quale ciascuno di essi, in rapporto alla pregnanza dimostrativa circa l'inidoneità rieducativa, la non sterilizzazione del rischio di ricaduta e l'incapacità dell'imputato di osservare gli obblighi ed i limiti connessi alle sanzioni, può avere nel concreto un peso preponderante rispetto agli altri e una portata dirimente per la valutazione da compiere.

In questo senso, dunque, si ritiene di poter offrire uno spunto di riflessione ulteriore rispetto all'esegesi fatta propria dalla sentenza Pesce, nella misura in cui non si reputa che vada esclusa la possibilità di negare la sostituzione sulla base del vaglio dei soli precedenti penali del prevenuto (in questa direzione anche Sez. 6, [OSCURATO:PERSONA], cit., in motivazione), laddove essi conducano ad un giudizio irrimediabilmente negativo nei termini di cui all'art. 58 cit.

Una delibazione di questo tipo, tuttavia, può reggere agli urti della censura che vi si appunti all'ineludibile condizione che sia oggetto di specifica e puntuale motivazione da parte del Giudice; motivazione che illustri le ragioni concrete per cui il parametro di riferimento abbia valore tranciante, ragionando sulla specificità dei precedenti e sulla loro eloquenza circa la propensione dell'imputato all'autolimitazione come sulla loro idoneità predittiva rispetto alla potenzialità rieducativa e specialpreventiva di una misura non carceraria e, nel concreto, di quella possibile o richiesta (sulla necessità che lo scrutinio sull'an sia svolto anche con specifico riferimento alla pena sostitutiva che venga in rilievo nel caso specifico, cfr. Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295 - 01).D'altra parte, la possibilità di ritenere esaustivo anche uno solo dei parametri risponde ad un'impostazione ermeneutica non sconosciuta al tema delle sanzioni sostitutive nel regime ante Cartabia, laddove si era sostenuto che il vaglio sulla sostituzione non deve necessariamente riguardare tutti gli indicatori di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 7, Ordinanza n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 - 01; Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717 - 01).

Una soluzione di tal fatta non è estranea neanche alla giurisprudenza concernente altri settori del trattamento sanzionatorio: si pensi all'esegesi di questa Corte secondo la quale il Giudice che nega il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, può anche fare riferimento solo agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti in senso ostativo, senza la necessità di esaminare tutti gli indicatori (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

Questa conclusione va, tuttavia, puntualizzata, nel senso che, come pure affermato da questa Corte (oltre alla sentenza Pesce, cfr. Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01), una valutazione negativa sulla sostituzione che fondi solo sull'esistenza di precedenti, non già per il loro rilievo intrinseco ma sulla scorta di un preteso automatismo tra l'essere pregiudicato e il vedersi negato l'accesso alle sanzioni sostitutive, tradirebbe la lettera e lo spirito della riforma che, sostituendo il vecchio testo dell'art. 59 e le condizioni soggettive ivi previste, ha mostrato un cambio di passo ed un'accentuata spinta verso l'applicazione delle pene sostitutive anche a coloro che registrano precedenti penali.

Spinta concretizzatasi nella riforma anche fornendo al Giudice lo strumento inedito dell'udienza ex art. 545-bis cod. proc. pen. quale momento di eventuale ed ulteriore raccolta di elementi sull'an della sostituzione

1.3. Tanto precisato, ciò che deve essere nuovamente ed energicamente sottolineato — e che è sfuggito alla Corte di appello di Venezia nel caso di specie — è che una scelta nel senso del concreto rilievo ostativo dei pregiudizi dell'imputato va fatta oggetto di specifica e adeguata motivazione, che ne valorizzi la pregnanza rispetto ai tre poli della valutazione come delineati dall'art. 58

I. 689 cit e che chiarisca le ragioni per cui quei pregiudizi impediscano la sostituzione.

Un esempio concreto di questa possibile esegesi della disposizione si deve a Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Peluso, Rv. 287348 - 01, che ha operato una rilettura della sentenza Pesce e che ha reputato incensurabile il vaglio, illustrato con specifica motivazione della Corte di merito, circa la eloquenza ostativa dei precedenti dell'imputato perché «Il giudizio espresso nella sentenza, dunque, non fa riferimento solo alla presenza di numerosi precedenti penali ma anche alla loro natura, sintomatica della personalità del ricorrente e rilevante ai fini di una prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni».

Nell'ottica della necessità di effettuare una valutazione composita, di riempire di contenuti la motivazione e di rifuggire da automatismi e da giustificazioni assiomatiche fondate solo sui precedenti si pone anche Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01, che ha altresì richiamato il parametro normativo di riferimento dell'art. 133 cod. pen. quale misura della necessità, trascurata nel caso allora sub iudice, di vagliare anche gli elementi pro reo forniti dalla difesa dell'imputato.

Dal punto di vista argomentativo, appare poi necessario, come sottolineato nella sentenza Pesce, anche tenere indenne il tessuto argomentativo da profili di possibile contraddittorietà, che si annidano in motivazioni che commisurino la pena detentiva in termini particolarmente miti - come nel caso di specie, ove in più la recidiva era stata esclusa ed erano state concesse le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante del risarcimento del danno — e, poi, in fase di vaglio sulla sostituzione, trascurino quegli stessi indicatori positivi che avevano guidato la dosimetria sanzionatoria (in questo senso anche Sez.

5. n. 15744 del 12/3/2025, n.m.).

3.2.4. Calati i principi appena evocati ed affermati nel concreto della decisione odierna, deve ribadirsi che la motivazione della Corte di appello di Venezia è deficitaria nella misura in cui ha fatto riferimento alla sola esistenza dei precedenti della [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna illustrazione specifica che evidenziasse l'incidenza negativa delle pregresse condotte illecite rispetto alle prospettive della sostituzione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 0170ybc) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 1'11 novembre 2024 dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di furto in abitazione, commesso rubando denaro contante e assegni dall'ufficio di un parroco. Alla pena finale il Tribunale era giunto disapplicando la recidiva contestata e concedendo all'imputata le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante del risarcimento del danno. 2. Il ricorso presentato dal difensore dell'imputata si compone di un solo motivo, di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto allo scrutinio negativo della Corte territoriale sulla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, fondato solo sui precedenti penali dell'imputata. Le pene sostitutive - sostiene la ricorrente — mirano a conciliare l'esigenza di tutela della collettività con il progetto di rieducazione del condannato e devono essere valutate sulla scorta dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., effettuando un giudizio prognostico sulla non recidivanza e attuando, infine, una valutazione sull'idoneità della pena sostitutiva a garantire il reinserimento sociale del condannato. 2. Il procedimento era stato inizialmente fissato dinanzi alla settima sezione penale, ma il [OSCURATO:PERSONA] ha reputato che non vi fossero ragioni di inammissibilità e ha disposto la trasmissione degli atti a questa quinta sezione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di poter replicare, data l'identità del tema posto, il ragionamento svolto con la sentenza Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 - 01. La Corte territoriale ha respinto la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ritenendo ostativo «i/ vissuto criminale dell'imputata, quale appare dal certificato del casellario» rispetto alla prognosi di osservanza agli obblighi eventualmente imposti. Ebbene, la motivazione della Corte di appello non assolve il dovere argomentativo imposto dall'attuale disciplina in materia sostituzione delle pene detentive brevi. A questa conclusione il [OSCURATO:PERSONA] è giunto, appunto, confrontandosi con la normativa di nuovo conio che si deve alla riforma Cartabia e con il dibattito giurisprudenziale che si è sviluppato sul punto, che vede consolidarsi un fronte esegetico che esige un puntuale scrutinio delle condizioni per la sostituzione e un correlato, specifico onere motivazionale allorché si respinga la richiesta di applicazione, in luogo della pena detentiva, delle pene sostitutive di cui agli artt. 53 e segg. legge 24 novembre 1981, n. 689. 1.1. Un precedente da cui prendere le mosse è senz'altro Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006, secondo cui il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione della pena sostitutiva in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto dall'art. 58, I. 689 del 1981, come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2 \\ 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative alla sostituzione circostanze non comprensive della mera esistenza di precedenti penali. La pronunzia in esame ha innanzitutto inquadrato il nuovo sistema nell'ambito della novella della I. 150 del 2022, che ha inteso, in ossequio alla legge delega, anticipare al momento della cognizione l'applicazione di pene sostitutive di quella detentiva che, grazie all'introduzione dell'art. 20-bis cod. pen., sono state inserite nell'impianto codicistico. Oggi, quindi, le sanzioni extra carcerarie — la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la pena pecuniaria sostitutiva — appartengono a pieno titolo al novero di sanzioni tra le quali il Giudice, in caso di condanna a pena detentiva breve, deve scegliere, aggiungendosi così un tassello al classico percorso che, dopo l'affermazione di penale responsabilità, passa attraverso l'individuazione e la commisurazione della sanzione; il Giudice, quindi, una volta individuata una pena detentiva che sia al di sotto del limite dei quattro anni, deve valutare se non vi siano modelli sanzionatori, sostitutivi della pena detentiva, che contribuiscano in modo più adeguato alla rieducazione del condannato, purché assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che il condannato commetta altri reati. Come si legge nella sentenza Pesce che, sul punto, richiama la posizione della dottrina, «l'idea sottesa a tale scelta è chiaramente quella di dare effettività e concretezza al finalismo rieducativo della pena, che, come si deduce dal tenore dell'art. 27 comma 3 Cost. (che non a caso declina al plurale il principio codificato), oltre a non essere prerogativa esclusiva del carcere, mal si concilia con l'esecuzione di pene contenute, come appunto quelle punite con reclusione inferiore a quattro anni». L'innovazione legislativa ha segnato il distinguo — aggiunge la sentenza in esame — «tra una penalità a bassa intensità, nella quale è possibile un'espiazione integralmente extra-carceraria, e una penalità ad alta intensità, nella quale l'ingresso in carcere - salvo fattori eccezionali esterni (età, figli minori, percorsi terapeutici, salute) - rimane obbligatorio». In questa direzione si pone anche Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062 - 01 (in motivazione), che ha esaltato l'idoneità della sanzione sostitutiva «ad escludere (o limitare) l'effetto antisociale e a volte criminogeno della detenzione negli istituti di pena». 1.2. Ebbene, il tema di precipuo interesse in relazione all'odierna regiudicanda è proprio quello del vaglio del Giudice di merito sulla sostituzione e quello connesso della motivazione che egli deve offrire per giustificare la propria scelta di negare la sostituzione anzidetta. Lo snodo cruciale è, in altri termini, quello di comprendere cosa il Giudice debba valutare, come debba effettuare questa delibazione e come debba restituirla in sentenza, aspetto, soprattutto quest'ultimo, che chiama in causa l'ambito dello scrutinio di questa Corte sul punto della decisione concernente, appunto, la sostituzione. La norma di riferimento è l'art. 58 della I. 689 del 1981, che individua tre poli intorno ai quali deve muoversi lo scrutinio del Giudice di merito, ossia 1) la valutazione circa la maggiore idoneità rieducativa della pena sostitutiva rispetto a quella classica, 2) l'idoneità della pena sostitutiva a prevenire il pericolo di commissione di altri reati e 3) l'insussistenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Circa gli strumenti attraverso i quali il giudicante deve svolgere il proprio compito delibativo sulla sostituzione, l'art. 58 cit. non detta regole specifiche ma si limita a fare riferimento ai «criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale». E' utile anche ricordare che l'art. 59 I. 689 cit. detta testualmente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, escludendo la possibilità di disporla per chi: ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della sanzione sostitutiva o durante l'esecuzione della stessa; nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata; deve essere sottoposto a misura di sicurezza personale; risulta condannato per uno dei reati di cui all'art. 4-bis ordinamento penitenziario. Ebbene, l'interrogativo cruciale che ha polarizzato l'attenzione della giurisprudenza di legittimità è quello, come anticipato, di comprendere da dove il Giudice debba e possa evincere i dati per svolgere il proprio compito al fine di valutare la funzione rieducativa della pena sostitutiva e la sua idoneità specialpreventiva e di compiere la necessaria prognosi circa l'adeguamento del condannato alle prescrizioni, tenuto conto — e questo va sottolineato — che le pene sostitutive contano sulla capacità del destinatario di autocontenersi, di osservare i limiti e gli obblighi che gli sono imposti e di partecipare concretamente e fattivamente al programma sanzionatorio/rieducativo. E' opinione del [OSCURATO:PERSONA] che questa scelta non possa che fondare, riguardando la norma di riferimento di cui all'art. 133 cod. pen., su tutti i dati evincibili dal processo che possano orientare la decisione, proprio in ossequio alla logica della riforma, che ha inteso anticipare la delibazione alla fase della cognizione, quale sede privilegiata di conoscenza del fatto commesso dall'imputato e delle caratteristiche comportamentali e personali di quest'ultimo. Tra i dati valorizzabili nello scrutinio ex art. 58 cit, dunque, possono essere valutate le caratteristiche del fatto sub iudice, la spinta che l'ha determinato e l'animus che ha caratterizzato l'azione, nonché la condotta antecedente e susseguente e, non da ultimi, i precedenti penali da cui l'imputato è eventualmente gravato. Dati che, se il Giudice ritiene che il processo non abbia 4 /C? offerto elementi sufficienti, possono essere eventualmente raccolti anche nell'udienza di sentencing di cui all'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., che pure costituisce una novità della riforma, nella quale il giudicante, anche al fine di «decidere sulla sostituzione della pena detentiva», oltre che ai fini della conformazione della sanzione, può acquisire tramite l'UEPE ovvero la polizia giudiziaria «tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato», anche vagliando eventuale documentazione prodotta dall'interessato. Si tratta — lo si ribadisce in questa sede — di un passaggio non obbligato per addivenire alla scelta sull'an della sostituzione, laddove il processo abbia offerto dati sufficienti e il Giudice fondatamente ritenga di avere elementi per escludere la sostituibilità della pena detentiva (cfr. Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381; Sez. 6, n. 43263 del 13/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285358). In definitiva, quella del Giudice investito della scelta sulla sostituzione è una valutazione composita e necessariamente legata al caso concreto e alla personalità dell'imputato in cui — a lume della disposizione di riferimento, che resta il parametro della discrezionalità vincolata che è in capo al giudicante — non esiste una gerarchia in termini di significato dell'uno o dell'altro indicatore e nella quale ciascuno di essi, in rapporto alla pregnanza dimostrativa circa l'inidoneità rieducativa, la non sterilizzazione del rischio di ricaduta e l'incapacità dell'imputato di osservare gli obblighi ed i limiti connessi alle sanzioni, può avere nel concreto un peso preponderante rispetto agli altri e una portata dirimente per la valutazione da compiere. In questo senso, dunque, si ritiene di poter offrire uno spunto di riflessione ulteriore rispetto all'esegesi fatta propria dalla sentenza Pesce, nella misura in cui non si reputa che vada esclusa la possibilità di negare la sostituzione sulla base del vaglio dei soli precedenti penali del prevenuto (in questa direzione anche Sez. 6, [OSCURATO:PERSONA], cit., in motivazione), laddove essi conducano ad un giudizio irrimediabilmente negativo nei termini di cui all'art. 58 cit. Una delibazione di questo tipo, tuttavia, può reggere agli urti della censura che vi si appunti all'ineludibile condizione che sia oggetto di specifica e puntuale motivazione da parte del Giudice; motivazione che illustri le ragioni concrete per cui il parametro di riferimento abbia valore tranciante, ragionando sulla specificità dei precedenti e sulla loro eloquenza circa la propensione dell'imputato all'autolimitazione come sulla loro idoneità predittiva rispetto alla potenzialità rieducativa e specialpreventiva di una misura non carceraria e, nel concreto, di quella possibile o richiesta (sulla necessità che lo scrutinio sull'an sia svolto anche con specifico riferimento alla pena sostitutiva che venga in rilievo nel caso specifico, cfr. Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295 - 01).D'altra parte, la possibilità di ritenere esaustivo anche uno solo dei parametri risponde ad un'impostazione ermeneutica non sconosciuta al tema delle sanzioni sostitutive nel regime ante Cartabia, laddove si era sostenuto che il vaglio sulla sostituzione non deve necessariamente riguardare tutti gli indicatori di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 7, Ordinanza n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 - 01; Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717 - 01). Una soluzione di tal fatta non è estranea neanche alla giurisprudenza concernente altri settori del trattamento sanzionatorio: si pensi all'esegesi di questa Corte secondo la quale il Giudice che nega il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, può anche fare riferimento solo agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti in senso ostativo, senza la necessità di esaminare tutti gli indicatori (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Questa conclusione va, tuttavia, puntualizzata, nel senso che, come pure affermato da questa Corte (oltre alla sentenza Pesce, cfr. Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01), una valutazione negativa sulla sostituzione che fondi solo sull'esistenza di precedenti, non già per il loro rilievo intrinseco ma sulla scorta di un preteso automatismo tra l'essere pregiudicato e il vedersi negato l'accesso alle sanzioni sostitutive, tradirebbe la lettera e lo spirito della riforma che, sostituendo il vecchio testo dell'art. 59 e le condizioni soggettive ivi previste, ha mostrato un cambio di passo ed un'accentuata spinta verso l'applicazione delle pene sostitutive anche a coloro che registrano precedenti penali. Spinta concretizzatasi nella riforma anche fornendo al Giudice lo strumento inedito dell'udienza ex art. 545-bis cod. proc. pen. quale momento di eventuale ed ulteriore raccolta di elementi sull'an della sostituzione 1.3. Tanto precisato, ciò che deve essere nuovamente ed energicamente sottolineato — e che è sfuggito alla Corte di appello di Venezia nel caso di specie — è che una scelta nel senso del concreto rilievo ostativo dei pregiudizi dell'imputato va fatta oggetto di specifica e adeguata motivazione, che ne valorizzi la pregnanza rispetto ai tre poli della valutazione come delineati dall'art. 58 I. 689 cit e che chiarisca le ragioni per cui quei pregiudizi impediscano la sostituzione. Un esempio concreto di questa possibile esegesi della disposizione si deve a Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Peluso, Rv. 287348 - 01, che ha operato una rilettura della sentenza Pesce e che ha reputato incensurabile il vaglio, illustrato con specifica motivazione della Corte di merito, circa la eloquenza ostativa dei precedenti dell'imputato perché «Il giudizio espresso nella sentenza, dunque, non fa riferimento solo alla presenza di numerosi precedenti penali ma anche alla loro natura, sintomatica della personalità del ricorrente e rilevante ai fini di una prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni». Nell'ottica della necessità di effettuare una valutazione composita, di riempire di contenuti la motivazione e di rifuggire da automatismi e da giustificazioni assiomatiche fondate solo sui precedenti si pone anche Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01, che ha altresì richiamato il parametro normativo di riferimento dell'art. 133 cod. pen. quale misura della necessità, trascurata nel caso allora sub iudice, di vagliare anche gli elementi pro reo forniti dalla difesa dell'imputato. Dal punto di vista argomentativo, appare poi necessario, come sottolineato nella sentenza Pesce, anche tenere indenne il tessuto argomentativo da profili di possibile contraddittorietà, che si annidano in motivazioni che commisurino la pena detentiva in termini particolarmente miti - come nel caso di specie, ove in più la recidiva era stata esclusa ed erano state concesse le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante del risarcimento del danno — e, poi, in fase di vaglio sulla sostituzione, trascurino quegli stessi indicatori positivi che avevano guidato la dosimetria sanzionatoria (in questo senso anche Sez. 5. n. 15744 del 12/3/2025, n.m.). 3.2.4. Calati i principi appena evocati ed affermati nel concreto della decisione odierna, deve ribadirsi che la motivazione della Corte di appello di Venezia è deficitaria nella misura in cui ha fatto riferimento alla sola esistenza dei precedenti della [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna illustrazione specifica che evidenziasse l'incidenza negativa delle pregresse condotte illecite rispetto alle prospettive della sostituzione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Co
Sentenza Cassazione n. 36399/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris