CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 febbraio 2024
Cassazione n. 15207/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 31982/21proposto da: da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - Oggetto: specializzandi in medicina - risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie.contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università e della Ricerca; Ministero della Salute; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 20 maggio 2021 n. 3781 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2015 gli odierni ricorrenti e l’associazione Codacons convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Con sentenza 28.11.2018 n. 22906 il Tribunale di Roma dichiarò prescritto il diritto degli attori persone fisiche e priva di legittimazione l’associazione “Codacons”.Nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA] fu dichiarata la litispendenza e disposta la cancellazione della causa dal ruolo. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. Con sentenza 20.5.2021 n. 3781 la Corte d’appello di Roma rigettò tutte le impugnazioni. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello ritenne erroneamente dichiarata la litispendenza, ma comunque prescritto il diritto. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione con due distinti ricorsi: il primo (17.12.2021) proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed all., fondato su cinque motivi; il secondo (20.12.2021) proposto da [OSCURATO:PERSONA], fondato su un motivo. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ha resistito con due controricorsi. Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorso Abamo ed altri. I primi due motivi censurano la dichiarazione di prescrizione del diritto. 1.1. Essi sono manifestamente inammissibili ex art. 360-bisn. 1 c.p.c. alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo”(così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 –01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01). 2. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata per non aver disposto, sulla questione della prescrizione, un rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo. 2.1. Ilmotivo è manifestamente infondato sia perché il giudice di merito ha la facoltà, ma non l’obbligo, di disporre il suddetto rinvio; sia perché comunque la suddetta istanza di rimessione – ove il motivo si dovesse intendere come sollecitatorio dell’esercizio del potere di rimessione da parte di questa Corte - sarebbve manifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in centonovantasei fattispecie identiche e, in ben ventisei casi,su ricorsi proposti d al medesimo difensore degli odierni ricorrenti, motivazioni cui si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/ 2024 ; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022). 3. Il quarto “motivo” non è in realtà una censura, ma una istanza affinché questa Corte chieda alla Corte di giu s tizia dell’Unione Europea se la prescrizione del loro diritto al risarcimento del danno decorra dal 20.9.2007. 3.1. L’istanza va rigettata per le ragioni già ripetutamente esposte da questa Corte in fattispecie identiche ed a fronte di identica istanza nelle decisioni pronunciate da Sez. 3, Ordinanza n. 35353 del 18.12.2023;Sez. 3, Ordinanza n. 36506 del 14.12.2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3010 del 9.2.2021, alle cui motivazioni si può rinviare ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.. 4. Col quinto motivo i ricorrenticensurano la liquidazione delle spese di lite. Deducono che l’importo liquidato dalla Corte d’appello sarebbe “ingiustamente gravoso”, “punitivo”, e comunque “ingiustificato alla luce della scarsa diligenza dimostrata dal giudice d'appello nell'esame dei motivi di appello e degli scritti difensivi”. 4.1. Il motivo è, in primo luogo, manifestamente inammissibile ai sensi dell'articolo 366 n. 4 c.p.c.. La liquidazione delle spese di lite infatti può dirsi illegittima se irrispettosa dei parametri stabiliti dalla legge, e non certo sol perché appaia onerosaalla parte condannata. E nel caso di specie il quinto motivo di ricorso non indica alcuna ragione per la quale la liquidazione compiuta dalla Corte d'appello dovrebbe ritenersi irrispettosa del d.m. 55/14 (s ull’inammissibilità del motivo per genericità si veda il consolidato principio di diritto di cui a Cass.n. 4741 del 2005, ribadito anche dalle Sezioni Unite, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, nella sentenza n. 7074 del 2017). Singolare, infine, è l’al legazione secondo cui la liquidazione delle spese di lite dovrebbe ritenersi “ingiustificata” per la ragione che il giudice avrebbe esaminato gli scritti difensivi con poca attenzione. Tra i parametri previsti dal d.m.55/14, in base ai quali calibrare il quantum delle spese, infatti, non rientra certo “l'attenzione del giudice”. 4.2. In ogni caso il motivo sarebbe infondato nel merito, se del merito si fosse potuto discorrere. Secondo quanto riferiscono gli stessi ricorrenti (p. 5-6 del ricorso) in primo grado essi domandarono la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno nella misura di euro 11.103,80 per ciascun anno di durata del corso di specializzazione, “o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”.Quest'ultima clausola rendeva dunque la domanda indeterminata. Per le cause di valore indeterminato e di complessità media (tale dovendosi ritenere il presente giudizio nella fase di appello) il d.m. 55/14 nel testo applicabile ratione temporis, anche al netto del compenso per attività istruttoria prevedeva un compenso massimo di euro 14.518, che il giudice di merito poteva aumentare del 30% per ciascun appellante oltre il primo e fino al decimo, e del 10% per ciascun appellante dall’11° al 30° compresi: e quindi in definitiva del 470%(Sez. 3, Ordinanza n. 2956 del 31.1. 2024 , in identica fattispecie). Orbene, 14.518 euro maggiorati del 470% danno per risultato 82.752,6 euro: sicché la Corte d’appello, lungi dal violare il d.m. 55/14, si è anzi tenuta ben al di sotto dall’importo massimo che pur avrebbe potuto liquidare. 5. Ricorso Caspani. L’unico motivo di ricorso contesta la statuizione con cui il giudice di merito, applicando i princìpi ripetutamente affermati da questa Corte, ha ravvisato l’exordium praescriptionisnella data del 27.10.1999. 5.1. Il motivo resta assorbito dalla circostanza che la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché l’impugnazione non poteva essere proposta. In primo grado infatti il Tribunale si spogliò della cognizione della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che rispetto ad essa sussisteva una ipotesi di litispendenza. Una sentenza dichiarativa della litispendenza tuttavia non può essere impugnata con l’appello, ma può essere impugnata solo col regolamento necessario di competenza. Poiché dunque l’appello di [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere proposto, la sentenza d’appello su questo punto va cassata senzarinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c..5.2. Ad abundantiam, rileva nondimeno il Collegio che il motivo sarebbe stato altresì inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. per le medesime ragioni esposte al § 1.1.che precede. 6.Le spese del presente giudizio sono regolate come appresso indicato. 6.1. I ricorrenti principali vanno condannati a rifondere le spese alla Presidenza del Consiglio, in quanto soccombenti. Le spese da essi dovute vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come segue: -) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore indeterminato e di complessità bassa; -) individuando quale parametro il valore mediodi euro 5.250; -) tenendo conto che vi è stato deposito di memoria da parte della Presidenza del Consiglio; -) aumentando il suddetto valore del 30% per i primi 9 soccombenti (e quindi del 270%); e di un ulteriore 10% dall’11° al 30° (e quindi del 200%), e quindi complessivamente del 470%. Il totale ascende dunque ad euro 29.925. 6.2. La cassazione senza rinvio ex art. 382 c.p.c. della sentenza d’appello, nella parte in cui ha deciso sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], impone a questa Corte di regolare le spese sia del giudizio d’appello, sia del presente giudizio di legittimità. Tali spese sono regolate in base ai criteri di cui sopra ma applicando il parametrominimo, e liquidate come nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorsoprincipale; (-) decidendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassa senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’appello non poteva essere proposto;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore d ella Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 29.925, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore d ella Presidenza del Consiglio dei Ministridelle spese del giudizio di appello , che si liquidano nella somma di euro 1.800, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore d ella Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.626 , oltre spese prenotate a debito; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art.