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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25493/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 30NATHAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.IOZZINO [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confermava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva ri- conosciuto colpevole del reato di rifiuto a sottoporsi all'accertamento sulla condi- zione di ebbrezza alcolica e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro 2.000 di ammenda.

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione al riconoscimento della responsabilità a suo carico evidenziando che non era stai:a integrata la con- dotta di rifiuto atteso che l'imputato era stato soltanto invitato a recarsi presso la stazione dei Carabinieri e a nominare un difensore che lo assistesse per il compi- mento dell'esame etilometrico e lo stesso aveva omesso di presentarsi.

Con una seconda deduzione assume il compimento del termine prescrizionale prima della pronuncia della sentenza di appello e con una terza articolazione assume viola- zione di legge per il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione con- dizionale della pena.

3. Sotto un primo profilo va evidenziato che il reato non risulta prescritto prima della pronuncia della sentenza di appello in quanto ricorrono periodi di so- spensione in ragione di differimento del dibattimento per giorni 330 (dal 6.11.2020 al 1.10.2021) di talchè il termine il termine prescrizionale risulta compiuto solo in data 14 Ottobre 2021. 3.1 Il primo motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto la condotta serbata dal ricorrente, invitato a recarsi presso la stazione di C.C. per lo svolgi- mento dell'accertamento etilometrico deve ritenersi del tutto elusiva rispetto alla richiesta rivolta in tal senso e pertanto idonea a integrare una ipotesi di rifiuto del controllo, tenuto conto che lo IOZZINO non si è rifiutato di seguire gli agenti ac- certatori presso la stazione ove sarebbe stato eseguito l'accertamento, ma ha eluso l'invito ricevuto in tal senso, facendo perdere le proprie tracce. 3.2 In termini compiutamente argomentati il giudice distrettuale ha escluso il riconoscimento della sospensione condizionale avendo espresso una prognosi negativa sul fatto che il ricorrente si sarebbe astenuto da ulteriori condotte illecite in ragione dei tratti trasgressivi della personalità, per avere commesso il reato pure essendo soggetto a misura cautelare detentiva.4.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 8 Giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 30NATHAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.IOZZINO [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confermava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva ri- conosciuto colpevole del reato di rifiuto a sottoporsi all'accertamento sulla condi- zione di ebbrezza alcolica e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro 2.000 di ammenda. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione al riconoscimento della responsabilità a suo carico evidenziando che non era stai:a integrata la con- dotta di rifiuto atteso che l'imputato era stato soltanto invitato a recarsi presso la stazione dei Carabinieri e a nominare un difensore che lo assistesse per il compi- mento dell'esame etilometrico e lo stesso aveva omesso di presentarsi. Con una seconda deduzione assume il compimento del termine prescrizionale prima della pronuncia della sentenza di appello e con una terza articolazione assume viola- zione di legge per il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione con- dizionale della pena. 3. Sotto un primo profilo va evidenziato che il reato non risulta prescritto prima della pronuncia della sentenza di appello in quanto ricorrono periodi di so- spensione in ragione di differimento del dibattimento per giorni 330 (dal 6.11.2020 al 1.10.2021) di talchè il termine il termine prescrizionale risulta compiuto solo in data 14 Ottobre 2021. 3.1 Il primo motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto la condotta serbata dal ricorrente, invitato a recarsi presso la stazione di C.C. per lo svolgi- mento dell'accertamento etilometrico deve ritenersi del tutto elusiva rispetto alla richiesta rivolta in tal senso e pertanto idonea a integrare una ipotesi di rifiuto del controllo, tenuto conto che lo IOZZINO non si è rifiutato di seguire gli agenti ac- certatori presso la stazione ove sarebbe stato eseguito l'accertamento, ma ha eluso l'invito ricevuto in tal senso, facendo perdere le proprie tracce. 3.2 In termini compiutamente argomentati il giudice distrettuale ha escluso il riconoscimento della sospensione condizionale avendo espresso una prognosi negativa sul fatto che il ricorrente si sarebbe astenuto da ulteriori condotte illecite in ragione dei tratti trasgressivi della personalità, per avere commesso il reato pure essendo soggetto a misura cautelare detentiva.4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 Giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]