CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07355/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Catania il 3 luglio 2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di oltraggio ex art. 341-bis cod. pen., rideterminava la pena nei confronti di quest’ultimo nella misura di mesi sei di reclusione, previa esclusione della recidiva. 2. Hanno proposto ricorso gli imputati, deducendo i motivi di seguito sintetizzati. 3. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Con un unico motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all’art. 341- bis cod. pen. e assenza grafica di motivazione quanto alla indicazione degli elementi costitutivi del delitto di oltraggio. In particolare, difetterebbe il requisito numerico postulato dalla fattispecie incriminatrice, in quanto l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di più persone, senza considerare gli offensori e i pubblici ufficiali coinvolti nel compimento dell’atto o nell’esercizio delle funzioni. Di contro, l’espressione di tenore oltraggioso sarebbe stata percepita esclusivamente dagli operanti – ufficiali di polizia penitenziaria intenti a svolgere la perquisizione delle celle di pernottamento - e da nessun’altra persona non appartenente alla amministrazione penitenziaria. La motivazione, pur a fronte di una censura specifica, sul punto è silente, essendo incentrata esclusivamente sulla natura di luogo aperto al pubblico della cella di pernottamento. 4.Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4.1.Con il primo motivo il ricorrente - il quale assume di avere agito per sedare una discussione insorta in seguito ad un rapporto disciplinare effettuato dagli ispettori di polizia penitenziaria nei confronti di altro detenuto - deduce anzitutto di non avere pronunciato l’espressione: “Voi ed i vostri colleghi della Campania siete tutti dei porci e vigliacchi”; si sarebbe, invece, limitato a stigmatizzare comportamenti prevaricatori tenuti dalle presunte persone offese, ammonendole dal replicare abusi posti in essere (da altri) nella struttura penitenziaria di [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, il ricorrente assume che le espressioni ritenute offensive non abbiano attinto l’onore e il prestigio della pubblica amministrazione - requisito necessario per la natura plurioffensiva del reato di oltraggio – ma solo la sfera privata degli ispettori di polizia penitenziaria. Le condotte contestate integrerebbero al più la condotta – depenalizzata e trasformata in illecito civilistico - dell’ingiuria. 4.2.Con il secondo motivo si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La condotta ascrivibile all'[OSCURATO:PERSONA], intervenuto nella discussione al solo fine di placare gli animi, paventando che potessero ripetersi i fatti incresciosi avvenuti nel carcere di [OSCURATO:PERSONA], è connotata da minimo disvalore sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Peraltro, non sarebbe stato valorizzato il comportamento processuale dell'imputato successivo al reato, allorché egli espresse il proprio disappunto per quanto accaduto, escludendo di avere inteso offendere l'onore e il prestigio degli agenti di polizia penitenziaria. 4.3. In linea gradata, si deduce che i medesimi elementi sopra evidenziati costituiscano indici sintomatici di un disvalore contenuto del fatto, tale da giustificare il riconoscimento delle denegate circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Il primo motivo del ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] afferisce al requisito numerico per ritenere integrata la fattispecie dell’oltraggio. Il principio - anche di recente ribadito da Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Pagliari, Rv. 282999 - è quello per cui, in tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili"), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente. È necessario che l’offesa al prestigio del pubblico ufficiale raggiunga persone estranee non solo alle offese, ma alle pubbliche funzioni in corso di svolgimento, poiché solo a tali condizioni può crearsi il pericolo alla considerazione sociale e all’autorevolezza di tali attività. Con sentenza n. 166 del 2024, la Corte costituzionale ha precisato che il requisito che l'offesa debba essere commessa in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone (di modo che essa comporti una lesione della reputazione del pubblico ufficiale e del prestigio e dell'immagine della pubblica amministrazione) rientra tra gli elementi costitutivi del reato di oltraggio che, unitamente alla introduzione di un requisito di stretta contestualità tra la condotta del reo e il compimento di uno specifico atto funzionale (requisito espresso dalla locuzione "mentre compie un atto d'ufficio”), concorrono a restringere significativamente l'ambito applicativo della nuova fattispecie di oltraggio rispetto alla precedente, arricchendone la dimensione offensiva e selezionando condotte di apprezzabile gravità. Proprio tale requisito, nel proposto giudizio di legittimità costituzionale, ha permesso di ritenere infondata la questione relativa alla previsione di una pena minima di sei mesi di reclusione, perché sono gli elementi connotanti la fattispecie incriminatrice di nuovo conio a rendere non intrinsecamente sproporzionata né contraria al principio rieducativo detta soglia punitiva. Nel presente giudizio, la questione del numero dei soggetti presenti alla condotta era stata posta in appello, ma non ha trovato riscontro in sentenza, la cui motivazione è incentrata esclusivamente sulla riconducibilità della cella e degli ambienti penitenziari alla nozione di luogo aperto al pubblico, siccome non nel possesso dei detenuti, ma dell’amministrazione penitenziaria. Al riguardo la difesa ha anche dedotto che, quanto alla presenza di altri detenuti al momento del fatto, la sentenza di primo grado sarebbe frutto di erronea sovrapposizione tra quanto accaduto in occasione della perquisizione della cella dello Scardinaro – detenuto destinatario della relazione disciplinare – e quanto invece verificatosi presso la cella degli odierni imputati che, trattandosi di una cella detentiva di alta sicurezza, non poteva essere occupata da altri che non fossero i ricorrenti. Su tali profili la sentenza impugnata è carente di ogni motivazione. 3. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Il ricorso è nel complesso infondato. Il ricorrente denuncia un travisamento del dato probatorio in relazione al contenuto delle offese basato sulle sole dichiarazioni autoprotettive rese dall’indagato; un travisamento del quale - in presenza di una c.d. doppia conforme, che impone di considerare le sentenze di merito come un unitario corpo argomentativo, con conseguenti limiti di deducibilità del detto vizio motivazionale - non si ravvisano affatto gli estremi. Sotto altro profilo, quand’anche [OSCURATO:PERSONA] avesse soltanto inteso stigmatizzare comportamenti prevaricatori, in difesa di altro detenuto destinatario di un rapporto disciplinare, con un invito a non replicare gli abusi commessi dal personale dell’amministrazione penitenziaria in servizio presso il carcere di [OSCURATO:PERSONA], la critica sarebbe stata pur sempre rivolta al pubblico agente in quanto tale, mentre attendeva alla doverosa attività di perquisizione delle celle di pernottamento. Su tali punti, gli apprezzamenti di fatto contenuti in sentenza sono esenti da aspetti di illogicità manifesta, ovvero di contraddittorietà tra premesse e conclusioni, e come tali non risultano sindacabili in questa sede. Va ribadito al riguardo il sedimentato principio per cui non supera il vaglio preliminare di ammissibilità il motivo di ricorso che si limiti a sollecitare una alternativa lettura delle risultanze probatorie, ovvero un differente giudizio di rilevanza o valutazione dei fatti, rispetto a quanto ritenuto dai giudici di merito (tra le moltissime, tra le più recenti, v. Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01). 3.2. Inammissibile è, invece, la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. alla luce della previsione ostativa introdotta dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, di conversione del d.l. 14 giugno 2019, n. 53. La disposizione – senz’altro applicabile alla fattispecie in esame, perché entrata in vigore prima del fatto oggetto della vicenda processuale - ha stabilito che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, quando si procede per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. Si tratta di una delle ipotesi derogatorie all’applicazione dell’istituto, enucleate dal legislatore in base a giudizi di ponderazione tra ragioni diverse e confliggenti (Corte cost., sent. n. 30 del 2021 e sent. n. 156 del 2020), con riguardo a specifici titoli di reato, sul presupposto che il bene giuridico che essi tutelano sia meritevole di speciale protezione. 3.3. Il terzo motivo, inerente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è assorbito. 4. Conclusivamente, l’accoglimento del primo motivo del ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] impone di disporre l’annullamento del giudizio, con rinvio in fase di merito per entrambe le posizioni, atteso che la questione sollevata non è fondata su motivi esclusivamente personali al ricorrente che l’ha posta ed opera, per conseguenza, l’effetto