CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 31364/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto tende ad una rivalutazione nel merito del materiale probatorio, formulando contestazioni alla ricostruzione in fatto, senza evidenziare in maniera specifica in che misura la motivazione sarebbe manifestamente illogica o contraddittoria; ritenuto, peraltro, che la ricorrente incentra l'attenzione solo su alcuni aspetti della motivazione, non considerando le argomentazioni dei giudici di merito nella complessiva valenza; rilevato, altresì, che generiche e versate in fatto sono le doglianze concernenti l'elemento soggettivo; ritenuto che non deve disporsi la condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile, atteso che - a fronte della manifesta inammissibilità del ricorso dell'imputata - non è stato fornito alcun contributo ulteriore ed utile ai fini della decisione, riproponendosi anche questioni non oggetto di contestazione da parte della ricorrente; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]